Giudizio penale – Sistemi informatici – Malfunzionamento non attestato e non certificato – Art. art. 175 e 175-bis e c.p.p. – Ambito applicativo – Restituzione del termine per appellare – Condizioni e presupposti – Fattispecie
In tema di malfunzionamenti e/o disfunzioni dei sistemi informatici, l’art. 175 – bis c. p.p. non esaurisce la disciplina di tutte le ipotesi in cui i citati malfunzionamenti o le disfunzioni incidono sul diritto di impugnazione in quanto regolamenta esclusivamente il malfunzionamento certificato o attestato consentendo automaticamente e senza attivare uno specifico procedimento il deposito dell’atto con modalità non telematiche. Pertanto, nei casi non riconducibili all’area del menzionato art. 175 – bis c.p.p. non è legittimo restituire il termine per appellare di cui all’art. 175 c.p.p. qualora non sia stato dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore. Nella fattispecie, è stata ritenuto illegittimo il deposito degli appelli a mezzo di posta elettronica certificata (p. e. c.), anziché mediante Portale deposito atti penali – PDP, stante la mancata prova della dedotta impossibilità di “caricare” gli appelli sul portale telematico.