Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere interlocutorio 10 settembre 2026 n. 838/2026

 

Corpo nazionale di vigili del fuoco – Compiti, funzioni, rapporto di impiego – Richiesta di chiarimenti al Ministero degli interni – Testo integrale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2026

 

NUMERO AFFARE 00838/2026

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

 

schema di decreto legislativo recante “Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione s.i.p. in data 10 agosto 2026 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso, Carla Ciuffetti, Maria Francesca Rocchetti, Davide Miniussi;

 

Premessa. La richiesta di parere.

1.- Con nota pervenuta il 10 agosto 2026, firmata “per” il direttore dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno, è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante “Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

1.1.- A corredo della richiesta, unitamente al testo bollinato, sono stati trasmessi:

  1. a) la “relazione al Ministro”, munita del visto e della autorizzazione alla trasmissione al Consiglio di Stato ex dell’articolo 36 del regio decreto legge 21 aprile 1942, n. 444;
  2. b) la “relazione illustrativa”, priva di sottoscrizione, accompagnata dai relativi allegati;
  3. c) la “relazione tecnica”, munita della “bollinatura” e dalla verifica della Ragioneria generale dello Stato effettuata, con esito positivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2006, n. 196, unitamente ai relativi allegati;
  4. d) la “relazione di analisi di impatto della regolamentazione” (AIR);
  5. e) la “analisi tecnico-normativa” (ATN);
  6. f) l’atto di “formale concerto”, espresso – con nota prot. n. 39558 del 7 agosto 2026, resa “d’ordine del Ministro” – dal capo dell’ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze;
  7. g) l’atto di concerto, espresso – con nota prot. n. 896 del 30 luglio 2026, “d’ordine del Ministro” – dal capo dell’ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;
  8. h) la documentazione attestante l’avvenuta informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale;
  9. i) la nota del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 001202-P del 10 agosto 2026, attestante l’avvenuta approvazione in esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 23 luglio 2026.

1.2.- Con successiva integrazione documentale, è stata tramessa la nota prot. n. 0010201-P in data 10 agosto 2026, con la quale il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, nelle more, a trasmettere lo schema di decreto alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del prescritto parere.

Con ulteriore comunicazione s.i.p. è stata tramessa una nuova relazione AIR, integrata secondo le indicazioni del Nucleo di valutazione dell’impatto di regolamentazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente alla nota NUVIR prot. VII 26/133 del 14 agosto 2026.

Oggetto dell’intervento e base normativa.

2.- Lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base dell’articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42 (recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), come modificato dall’articolo 1, comma 1 della legge 9 giugno 2026, n. 105, il quale:

  1. a) ha conferito (comma 1) delega al Governo per l’adozione – nell’originario termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, successivamente “prorogato” (recte, in realtà: differito post exitum, non sussistendo peraltro “alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere retroattivamente una delega ormai scaduta”: cfr. Corte cost. n. 156/1985 e n. 63/1988 nonché – quanto ai limiti formali – n. 32/1962) al 31 ottobre 2026 – di uno o più decreti legislativi recanti “disposizioni modificative e integrative” del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (a sua volta recante “modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”) e del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 (recante “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97”);
  2. b) ha fissato allo scopo (comma 2) – di là dal comprensivo e generico fine “di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica” – il “principio e criterio direttivo” della “ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche”;
  3. c) ha definito (comma 3) i relativi “adempimenti del procedimento” (cfr. articolo 14, comma 1 legge 23 agosto 1988, n. 400) con la segnata e sequenziale previsione: c1) della iniziale “proposta” del Ministro dell’interno; c2) del coevo “concerto” dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze; c3) del parallelo confronto istruttorio con le “organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; c4) della (“previa”) acquisizione del “parere” della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (oltreché del richiesto parere del Consiglio di Stato); c5) della conseguente trasmissione (“successivamente”) alle Camere per l’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari;
  4. d) ha scolpito (comma 4, ove la previsione che dall’attuazione della delega non debbano “derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”) il vincolo di “neutralità finanziaria” dell’intervento (recte, in realtà: l’obbligo di specifica copertura, con onere di dar conto – a mezzo della relazione tecnica di accompagnamento – dei “nuovi o maggiori oneri […] e dei corrispondenti mezzi di copertura”).

2.2.- Per quest’ultimo profilo, importa soggiungere che l’esercizio della delega si confronta con norma autorizzatoria non esente da ambiguità, all’evidenza frutto di non perfetto confezionamento.

Invero – di là dalla sua ampiezza e genericità – l’unico “principio e criterio direttivo” fissato dall’articolo 12, comma 2 della legge scandisce un (preciso e rigoroso) limite di neutralità, laddove postula che la “modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche” debba avvenire “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Per contro, solo al comma 4 – dove peraltro, con curiosa ancorché in certo senso sintomatica ridondanza, è ribadito che “dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, con vincolo di “neutralità finanziaria” di cui alla “relazione tecnica” a corredo è coerentemente imposto di “[dare] conto” – è prefigurata, con riferimento del tutto slegato dal principio direttivo, l’eventualità, non espressamente autorizzata, di “nuovi o maggiori oneri”, per il quali il medesimo apparato tecnico è onerato di indicare non meglio identificati “mezzi di copertura”.

Orbene, non pare inutile rammentare:

  1. a) che, in via di principio (cfr. articolo 17, comma 2 legge 31 dicembre 2009, n. 196, che reca la “legge di contabilità e finanza pubblica” ed ha, per questo profilo, implicazioni di ordine costituzionale) le “leggi di delega”, alla stessa stregua delle leggi in generale (comma 1), sono tenute alla indicazione dei “mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi”;
  2. b) che – allorché si tratti di leggi di delega “comportanti oneri” in ordine ai quali, in ragione della “complessità della materia trattata” non sia possibile procedere alla prefigurata “determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi” – la (verifica di) copertura, mediante “quantificazione degli stessi”, può essere rimessa recta via alla legislazione delegata, peraltro “solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie”;
  3. c) che, nondimeno, dovrebbe essere tenuto per fermo (anche nella prospettiva di cui all’articolo 76 Cost., che impone di valorizzare l’ effettiva “intenzione del legislatore” delegante e non quella, derivata, del legislatore delegato) che l’onerosità finanziaria debba risultare già dalla natura e, soprattutto, dalle indicazioni direttive e programmatiche della delega legislativa: in tal senso dovendo tenersi distinte deleghe “comportanti oneri” (la cui mera “quantificazione” può essere rimessa alla fase attuativa, previo stanziamento ex lege delle necessarie risorse) e deleghe con espresso vincolo di invarianza.

Nella vicenda in esame, il comma 4 dell’articolo 12 della legge n. 42 del 2025 si limita, in realtà, a ripetere la formula di cui all’ultimo alinea dell’articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009 – che mira solo ad individuare, in termini generali, il contenuto necessario della relazione tecnica – ma, a rigore, non immuta il vincolo di neutralità scolpito (ad sedem) al (pertinente) comma 2.

Cionondimeno, la Sezione non può in ogni caso, attesi i limiti del presente parere, che prendere atto della positiva valutazione espressa della Ragioneria generale dello Stato, che ha, in definitiva, validato la relazione tecnica ed il relativo corredo di allegati, tenendo conto:

  1. a) del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che (all’articolo 6, comma 3) ha istituito un fondo dedicato nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, con una dotazione finanziaria pari a € 28.000.000 per il 2025, € 28.000.000 per il 2026 ed € 34.000.000 annui a decorrere dal 2027;
  2. b) del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che (all’articolo 2, comma 12) ha integrato la ridetta copertura finanziaria, sostituendo gli importi su indicati con i seguenti: € 49.700.000 per l’anno 2026, € 51.200.000 per l’anno 2027 ed € 56.200.000 annui a decorrere dall’anno 2028.

Alla “copertura finanziaria” è dedicato, nello schema di testo, l’articolo 246.

Gli adempimenti del procedimento.

3.- I previsti atti di concerto sono stati espressi “d’ordine del Ministro” ed hanno tratto meramente “formale”.

Sul punto, importa rammentare, in conformità all’orientamento reiteratamente ribadito dalla Sezione:

  1. a) che, sotto il primo profilo, il concerto è atto di rilievo politico (e non semplicemente tecnico) e di portata sostanziale (non meramente formale), di competenza del Ministro (e non del Ministero), che peraltro può essere esercitato, con piena assunzione di responsabilità, mediante delega c.d. di firma, che postula la previa investitura del funzionario delegato;
  2. b) che, sotto il secondo profilo, esso rappresenta un significativo momento codecisionale, che integra, come tale, “una effettiva compartecipazione all’elaborazione del provvedimento o dell’atto” nonché una “adesione sostanziale, conseguente al concreto apprezzamento di compatibilità degli interessi pubblici a confronto” (cfr., tra i molti, i pareri nn. 1254/2023, 1083/2023, 1229/2023 e 986/2025), non potendo essere surrogato da un mero “nulla-osta”, con il quale il Ministro concertante si limiti, con formula essenzialmente negativa, ad escludere la mera sussistenza di ragioni preclusive alla decisione della autorità procedente, né da una (postuma) “approvazione”, in cui la volontà – espressa nell’atto da approvare – risulti già formata.

In proposito, si richiama, da ultimo, l’attenzione dell’Amministrazione in ordine alla recente nota-circolare prot. n. 10546-P in data 2 settembre 2026 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consigli dei Ministri, che ha sostanzialmente recepito gli esposti rilievi, fornendo una definitiva soluzione alla questione sulla quale non si ritiene, pertanto, di formulare alcun rilievo ostativo con l’auspicio che le indicazioni contenute nella circolare vengano nel futuro seguite.

4.- L’analisi di impatto della regolamentazione è stata prodotta, nella versione emendata ed integrata all’esito dei rilievi formulati dal NUVIR con una prima valutazione prot. VI 26/132).

Si tratta, sotto plurimo rispetto, di analisi non adeguata, in quanto non corredata di pertinenti e congrui dati quantitativi in relazione alla individuazione dei destinatari, diretti ed indiretti, delle misure, della elaborazione di adeguati indicatori di contesto e della ponderata a prospettica valutazione di impatto.

In particolare, l’elaborazione dello schema di testo non è stata preceduta da una fase di consultazione.

Occorre, sul punto, rammentare (cfr., da ultimo, il parere n. 1204 del 10 luglio 2026) che – “salvo casi straordinari di necessità e urgenza” – l’Amministrazione competente all’iniziativa regolatoria è sempre tenuta, nel corso dell’istruttoria, alla consultazione “dei destinatari dell’intervento” (articolo 16, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante “Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”).

Ancorché inserita, per evidenti ragioni di correlazione funzionale (articolo 1, comma 1 d.P.C.m. citato), nel contesto delle fasi in cui si articola, nella sua dinamica, “lo svolgimento dell’AIR” (articolo 8, comma 3, in cui l’uso dell’indicativo deontico “ricorre” ne ribadisce e conferma l’ordinario tratto di ineludibilità), la consultazione riveste – nel complessivo quadro degli “strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo” (articolo 2, comma 1 d.P.C.m. cit.) – una sua autonoma e specifica rilevanza, in quanto – accanto ed insieme all’AIR (oltre che alla VIR) – vale a coadiuvare “le scelte dell’organo politico” (articolo 2, comma 2), cui offre un importante ed essenziale “supporto informativo in merito all’opportunità e ai contenuti dell’intervento normativo” (articolo 2, comma 3).

In particolare, l’obiettivo della consultazione – vuoi nei casi in cui, rivolta a “chiunque abbia interesse a parteciparvi”, si svolga in forma tendenzialmente “aperta”, vuoi nei casi in cui, in relazione alla misurata limitazione preventiva degli “interessi coinvolti”, si svolga con modalità “ristretta”, nei confronti di soggetti “predefiniti” (articolo 16, comma 3 d.P.C.m. cit.) – è in ogni caso quello di acquisire, mediante un confronto informativo attivo e partecipato con i potenziali “destinatari dell’intervento”, un compiuto ed esaustivo quadro informativo in ordine “agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli effetti attesi” (articolo 16, comma 2), che possa orientare ad una migliore e consapevole valorizzazione degli obiettivi, generali e specifici, e ad una razionale e misurata definizione dei tratti di dettaglio delle opzioni normative in elaborazione.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2018 (“Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169”) viene evidenziato che “è essenziale il supporto che la consultazione degli stakeholders può fornire all’analisi [dell’impatto della regolamentazione], non solo per ampliare e migliorare le opzioni già ipotizzate dall’amministrazione, ma anche per chiarire già in fase di istruttoria i contenuti dell’intervento che si vuole introdurre, ponendo le basi per una maggiore condivisione (o, quantomeno, comprensione) delle scelte che l’amministrazione si appresta a effettuare” (punto 5.3 dell’All. 1 della Direttiva).

La consultazione preventiva, quindi, lungi dall’essere un oneroso adempimento meramente formale che può essere evitato, costituisce una modalità essenziale del processo decisionale, decisiva per il perseguimento della qualità normativa.

Proprio in quanto è mirata al coinvolgimento, nei sensi chiariti, dei destinatari, diretti ed indiretti, dell’intervento normativo, deve essere tenuto per fermo che la consultazione non può essere confusa con (né surrogata dalla) ordinaria attività (interna) di confronto e dialogo tra uffici ed organi delle Amministrazioni a vario titolo coinvolte, per materia e competenza, e sovente anche in guisa informale, nel procedimento normativo.

Nel caso di specie, non appare adeguato il richiamo, che mira a supportarne l’omessa attivazione, ad una non meglio chiarita “specificità che caratterizza le attività relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”: e ciò tanto più che – come, del resto, il NUVIR non ha omesso correttamente di rimarcare – in relazione alle disposizioni previgenti, oggetto di intervento, era stata effettivamente attivata (sia pure nella prospettiva della postuma valutazione di impatto: VIR) una apposita consultazione pubblica.

Nel richiamare un proprio recente precedente in cui l’omessa fase della consultazione ha condotto a un parere parzialmente negativo (parere n. 1226 del 10 luglio 2026), si prende atto della scelta dell’amministrazione di non procedere a una consultazione e del termine di esercizio delle delega che non consente ormai di procedere in tal senso e si rappresenta tuttavia che la assenza di consultazione è elemento idoneo a incidere sulla valutazione delle disposizioni dello schema potenzialmente idonee a incidere su soggetti esterni a cui appunto non è stata data la possibilità di far emergere la propria posizione.

5.- Il parere della Conferenza unificata – ancorché ne sia documentata la formalizzata richiesta, con nota di trasmissione in data 10 agosto 2026 – non è stato trasmesso, né risulta previamente acquisito alla data di svolgimento della presente adunanza.

È necessario rammentare che si tratta, all’evidenza, non solo di momento procedimentale formalmente necessario (in quanto espressamente previsto dalla norma primaria di delega e, più in generale, imposto dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), ma di adempimento di rilievo sostanziale, posto che l’“espressione dell’assenso” che esso è destinato a recepire orienta, conforma e definisce – anche in relazione alle potenziali integrazioni, modifiche, rettifiche o rimodulazioni dell’originario e provvisorio schema normativo – il tenore definitivo della proposta ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere.

L’adozione di “decreti aventi valore o forza di legge” rientra nelle “attribuzioni del Consiglio dei ministri” (cfr. articolo 2, comma 3 lettera c) della legge n. 400 del 1988), alla cui “deliberazione” deve essere sottoposta la relativa proposta, corredata dalla previa allegazione dello “schema relativo, con la necessaria documentazione” e preceduta “dall’acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune” ovvero, maiori causa, normativamente imposte (cfr. articolo 3 del d.P.C.M. 10 novembre 1993, recante il “regolamento interno” del Consiglio dei ministri, adottato in applicazione dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 400 del 1988).

La prassi ha, all’uopo, elaborato la figura procedimentale della “deliberazione preliminare” del Consiglio, che ha lo scopo di approvare e validare preventivamente la proposta ministeriale (da intendersi, per tal via, quale correlativamente ed intrinsecamente provvisoria) di schema normativo e di legittimare l’interinale e dinamica acquisizione delle manifestazioni di concerto degli altri Ministri interessati e delle prescritte intese preliminari (arg. ex articolo 17 bis legge n. 241 del 1990 e cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).

Va da sé, perciò, che è solo la definitiva proposta (quale eventualmente rimodulata in via di concertazione e/o, appunto, a valle dell’intesa o del parere reso nella sede conferenziale preordinata al confronto con le posizioni regionali e locali) che va sottoposta al vaglio ausiliario del Consiglio di Stato, atteso che l’“esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione” (cfr. articolo 17, comma 28 legge 15 maggio 1997, n. 127) non può procedere sulla base di un testo precario, provvisorio ed ancora in itinere: dovendosi, con ciò, trattare, in buona sostanza, dell’ultimo atto destinato ad orientare, nella completezza del materiale istruttorio, la definitiva approvazione, in sede politica, del provvedimento normativo da parte del Consiglio dei ministri, prima dell’inoltro, ove previsto, alle competenti Commissioni parlamentari (cfr. articolo 2, comma 3 lettera c) legge n. 400 del 1988).

5.1.- Per questo profilo, il riscontro dell’omesso adempimento appare ostativo alla espressione del parere di questo Consiglio, la quale deve essere per tal via sospesa, nell’attesa della sua acquisizione, a cura dell’Amministrazione richiedente e nel rispetto dei tempi complessivamente concessi per l’esercizio della delega legislativa (cfr. i pareri interlocutori n. 105/2024 e n. 1376/2026, da cui già è emersa la non correttezza della prassi di inviare contemporaneamente la richiesta di parere alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, dovendo le due fasi essere svolte in sequenza e non in parallelo).

In proposito, importa evidenziare che l’interlocuzione, con il correlativo e pedissequo effetto di interruzione dei termini della fase consultiva, non è preclusa dal silenzio, sul punto, della legge delega (cfr. articolo 12, comma 3, primo periodo della legge n. 42 del 2025). In effetti:

  1. a) l’integrazione dell’istruttoria (quantitativamente incompleta e/o qualitativamente inadeguata) obbedisce, anzitutto, ad una fondamentale esigenza di ordine logico, prima ancora che strettamente positivo, coessenziale alla funzione consultiva, la quale postula, ob utilitatem, completezza, pertinenza ed adeguatezza del complessivo materiale valutativo (, avuto generale riguardo alla “attività consultiva”, ex articolo 16, comma 1 della legge n. 241 del 1990);
  2. b) in termini generali, l’impossibilità – per “esigenze istruttorie” – di “rispettare il termine”, ordinariamente pari a quarantacinque giorni, per il parere definitivo, ammette l’interruzione (“per una sola volta”) dello stesso, per acquisire “elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate” (cfr. articolo 17, comma 27, secondo periodo legge 15 maggio 1997, n. 127 ed arg., in via di principio, ex articolo 16, comma 4 legge n. 241 del 1990);
  3. c) né osta a tal conclusione la lettera solo apparentemente restrittiva – relativamente alla attività rimessa alla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato – dell’articolo 17, comma 25, lettera a) della richiamata legge n. 127 del 1997, nella parte in cui, al fine di perimetrare gli “atti normativi del Governo e dei singoli ministri” per la cui emanazione è previsto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, richiama “l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”, il quale si riferisce ai soli provvedimenti normativi di rango regolamentare: e ciò sia perché, ove di nuovo si ponga mente alla evidenziata ratio della fase consultiva che coinvolge i procedimenti normativi, la norma, con ogni evidenza, minus dixit quam voluit (come, peraltro, fatto palese, dal contestuale riferimento alla emanazione di “testi unici” che ricomprendono “disposizioni aventi forza di legge”: cfr. articolo 17-bis legge n. 400 del 1988), sia perché, come importa nuovamente ribadire, il meccanismo di interlocuzione consultiva è codificato in generale all’articolo 16, comma 4 della legge n. 241 del 1990, relativamente al quale ha (mero e non dirimente) tratto di specialità il termine per il pedissequo adempimento ausiliario, a rendersi non in quindici, ma nei “venti” giorni all’uopo previsti dalla legge n. 127 citata;
  4. d) né appare, infine, ostativo il tratto (del tutto pacifico: cfr. articolo 14, comma 2 lege n. 400 del 1988 e ex articolo 76 Cost.) di perentorietà del termine per l’esercizio della delega, posto che l’effetto interruttivo coinvolge, esclusivamente e parenteticamente, il momento endoprocedimentale, in cui si innesta la fase ausiliaria, senza incidere sul termine (finale) di conclusione del procedimento (arg. ex articolo 2 legge n. 241 del 1990, a fronte dell’articolo 16).

5.2.- Sulle esposte considerazioni, è perciò avviso della Sezione che, nei sensi di cui al dispositivo che segue, debba essere concesso all’Amministrazione richiedente un termine fino al 30 settembre 2026 per provvedere al presente ed ai successivi adempimenti istruttori di cui si dirà infra, nella prospettiva di garantire il rispetto dei tempi, comprensivi di quelli necessaria alla espressione del parere definitivo, per l’attuazione della delega legislativa.

Si precisa che con riferimento al parere della Conferenza unificata entro il termine concesso deve essere trasmesso non il solo suddetto parere, ma anche le valutazioni dell’amministrazione sulle osservazioni formulate (sia quelle poste come eventuali condizioni, sia le restanti) e il testo dello schema di decreto emendato alla luce di tali valutazioni. Da ciò consegue che una eventuale mera trasmissione del parere della Conferenza lascia inalterate le ora evidenziate esigenze istruttorie.

Si ritiene, infine, di formulare fin da ora una serie di osservazioni e richieste di chiarimenti sullo schema in modo da consentire all’amministrazione la loro valutazione anche al fine di procedere alle eventuali modifiche dello stesso prima dell’espressione del parere definitivo da parte di questo Consiglio di Stato.

Obiettivi od oggetto dell’intervento.

6.- Fermo quanto precede, osserva la Sezione che lo schema di decreto all’esame è suddiviso in otto titoli che disciplinano rispettivamente: a) dal Titolo I al Titolo IV il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) il Titolo V le modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; c) il Titolo VI le disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; d) il Titolo VII le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Titolo VIII reca le disposizioni transitorie, finali e la copertura finanziaria.

La tecnica legislativa utilizzata è – come emerge con tutta chiarezza anche dalle “abrogazioni” operate con l’articolo 244 dello schema di testo – duplice: a) per la parte relativa all’ordinamento del personale (di cui al vigente decreto legislativo n. 217/2005) si è inteso procedere alla sostituzione integrale del testo normativo (e, appunto, alla sua successiva abrogazione); b) relativamente al decreto legislativo n. 97 del 2017 e al decreto legislativo n. 139 del 2006, è stata, per contro, utilizzata la tecnica della novellazione.

6.1.- La Sezione osserva che l’esegesi basata sul dato letterale della legge di delega – che autorizza il Governo all’adozione di “disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127” (comma 1), alla luce del criterio direttivo della “modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” (comma 2) – indurrebbe a ritenere che la stessa non consenta interventi modificativi e integrativi che riguardino disposizioni del decreto legislativo n. 97 del 2017 diverse da quelle aventi a oggetto i decreti legislativi n. 217 del 2005 e 139 del 2006 o, comunque, a queste strettamente connesse.

Appare sotto questo profilo (che coinvolge gli articoli 238, 239, 240 e, in parte qua, 231 dello schema di testo, all’esame dei quali, per rilievi di merito, si rinvia infra, ai §§ 83-85), utile che il Ministero richiedente si esprima su tale specifica questione.

In ogni caso, si segnala un refuso nel terzo visto del Preambolo, nella parte in cui, nel riportare il principio e criterio direttivo di cui alla legge di delega, richiama il decreto legislativo n. 97 anziché il decreto legislativo n. 139.

6.2.- La relazione illustrativa chiarisce che, nel suo complesso, l’intervento è stato orientato da plurimi principi ispiratori (o “linee guida”), complessivamente intesi, nella prospettiva del criterio direttivo della delega, alla “ottimizzazione […] delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Segnatamente, avuto riguardo ai Titoli da I a IV:

  1. a) con riguardo alla revisione dei “percorsi di carriera” del personale “non direttivo e non dirigente” che espleta funzioni operative, è stato previsto un ruolo che prevede quale qualifica iniziale quella di vigile del fuoco fino ad arrivare, attraverso il meccanismo dello scrutinio per merito comparativo, dapprima alle qualifiche di capo squadra e di ispettore antincendi, e successivamente a quella di sostituto direttore antincendi; in particolare viene previsto: a1) un percorso di carriera dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale che si compie in complessivi 18 anni in luogo dei 20 anni previsti a legislazione vigente; a2) un percorso di carriera dalla qualifica di capo squadra a viceispettore antincendi con scatto convenzionale che si compie in complessivi 13 anni in luogo dei 15 anni previsti a legislazione vigente; a3) un percorso di carriera dalla qualifica di ispettore antincendi a sostituto direttore antincendi con scatto convenzionale che si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 39 anni previsti a legislazione vigente;
  2. b) ai fini di “valorizzazione del personale specialista”, dotato di particolari capacità tecniche altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), si è proceduto alla revisione dei percorsi di carriera collegati al possesso di specifiche abilitazioni oltreché dell’anzianità di servizio nonché all’introduzione di un nuovo ruolo delle specialità, denominato delle “telecomunicazioni”, anche in tal caso (come per il personale operativo “non specialista”) prevedendo quale qualifica iniziale quella di vigile del fuoco fino ad arrivare, attraverso il meccanismo dello scrutinio per merito comparativo, dapprima alle qualifiche di capo squadra e di ispettore antincendi, e successivamente a quella di sostituto direttore antincendi; segnatamente viene disciplinato: b1) un percorso di carriera dalla qualifica di vigile del fuoco specialista a quella di vigile del fuoco coordinatore specialista con scatto convenzionale che si compie in complessivi 18 anni in luogo dei 20 anni previsti a legislazione vigente; b2) un percorso di carriera dalla qualifica di capo squadra specialista a viceispettore specialista con scatto convenzionale che si compie in complessivi 13 anni in luogo dei 15 anni previsti a legislazione vigente; b3) un percorso di carriera dalla qualifica di ispettore specialista a sostituto direttore specialista con scatto convenzionale che si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 39 anni previsti a legislazione vigente;
  3. c) con riguardo alla revisione dei percorsi di carriera del personale “non direttivo e non dirigente” che espleta funzioni “tecniche” (corrispondente all’attuale personale dei ruoli tecnico-professionali ed ora prospetticamente articolato nei tre ruoli degli assistenti tecnici, dei coadiutori tecnici e vice ispettori tecnici e degli ispettori tecnici e sostituti direttori tecnici), è sancito l’innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli iniziali e prevista la contestuale armonizzazione del percorso di carriera con quello del personale “non direttivo e non dirigente” che espleta funzioni operative; in particolare, si prevede: c1) un percorso di carriera dalla qualifica di assistente tecnico a quella di viceispettore tecnico con scatto convenzionale che si compie in complessivi 23 anni in luogo dei 27 anni previsti dal vigente percorso di carriera che si articola nelle qualifiche da operatore ad assistente con scatto convenzionale; c2) un percorso di carriera dalla qualifica di ispettore tecnico a sostituto direttore tecnico con scatto convenzionale che si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 39 anni previsti a legislazione vigente; inoltre nella medesima linea di intervento risultano compresi, con analoga abbreviazione dei percorsi di carriera, i ruoli del personale di rappresentanza composti dal ruolo degli orchestrali, dal ruolo del maestro direttore e dal ruolo degli atleti del Gruppo Sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse;
  4. d) relativamente al “personale direttivo e dirigente”, si è previsto: d1) un percorso di carriera per il personale appartenente ai ruoli direttivi “operativi” e “tecnici”, che si compie in complessivi 23 anni in luogo dei 26 anni previsti dal vigente percorso di carriera; d2) un percorso di carriera dalla qualifica di “vicedirettore medico” a “direttore vicedirigente medico” con scatto che si compie in complessivi 17 anni in luogo dei 26 anni previsti a legislazione vigente; d3) l’istituzione per il personale specialista della carriera direttiva, con accesso esclusivamente dall’interno, delle qualifiche di direttore e direttore esperto, corrispondenti alle qualifiche di direttore e direttore vicedirigente; d4) l’incremento dei primi dirigenti, dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali di tutti i ruoli del Corpo nazionale.

Il Titolo V reca le modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 mentre il Titolo VI le disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con una valorizzazione del personale appartenente al ruolo dei direttivi speciali ad esaurimento. In dettaglio:

  1. a) è prevista l’abrogazione dei ruoli speciali a esaurimento “Antincendio Boschivo” (AIB) con loro inquadramento nei corrispondenti ruoli operativi ad eccezione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti AIB;
  2. b) è prevista per il solo personale dei ruoli dei direttivi AIB ad esaurimento l’attribuzione di un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026 e di un secondo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034;
  3. c) sono apportate modifiche all’articolo 13-bis del decreto legislativo 97 del 2017, istituendo il ruolo ad esaurimento degli ispettori specialisti delle telecomunicazioni, articolato nelle qualifiche di ispettore, ispettore capo e sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento;
  4. d) sono apportate modifiche agli articoli 13-ter (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative”), 13-quater (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante”), 13-quinquies (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore”), 13-sexies (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico”), 13-septies (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore”) e 13-octies (“Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settori di impiego amministrativo-contabile e informatico”), prevedendo per il personale di tutti i predetti ruoli l’attribuzione di un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026 e di un secondo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.

Il Titolo VII reca le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. In particolare:

  1. a) relativamente alla organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale, si è prevista l’attribuzione alle strutture periferiche regionali del Corpo una denominazione maggiormente in linea con le funzioni tecniche-operative alle stesse riconosciute, con l’istituzione di direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, finalizzate al raccordo tra le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale nonché allo svolgimento, in ambito interregionale, delle funzioni gestionali delegate dai vertici del Dipartimento e del Corpo;
  2. b) è stata attribuita al vertice del Corpo nazionale la nuova denominazione di Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in tesi maggiormente in linea con le specifiche funzioni allo stesso ascritte;
  3. c) sono state rivisitate talune disposizioni riguardanti il personale volontario del Corpo e le strutture in cui operano, e in particolare: e1) gli elenchi del personale volontario sono stati suddivisi in due tipologie: una per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, cui afferisce personale volontario impiegato per compiti operativi; l’altra, per la volontaria e gratuita partecipazione ad attività di rappresentanza di interesse del Corpo nazionale, ad attività formative a specifiche condizioni e destinate al solo personale volontario, nonché ad attività di diffusione della cultura della sicurezza; e2) è stato precisato il carattere gratuito che connota l’impiego del personale volontario che partecipa alle attività di supporto nei distaccamenti volontari, ai relativi gruppi giovanili nonché di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza; e3) è stata prevista la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni e le organizzazioni riconosciute dalla legge e gli enti del terzo settore che perseguono le medesime finalità in favore della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di riconoscere e promuovere l’attività della componente volontaria del Corpo con particolare riferimento alle risorse tecniche, logistiche e strumentali ed alla formazione del personale dei distaccamenti volontari;
  4. f) si è previsto che per l’espletamento di particolari compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica possano essere conferiti incarichi anche ad esperti esterni alla pubblica amministrazione, con compensi da stabilirsi in relazione all’importanza ed alla durata dell’incarico, nell’ottica di un’armonizzazione rispetto ad analoghe previsioni di altre forze anche a ordinamento civile;
  5. g) si è operato un rinvio ad un apposito decreto ministeriale per l’individuazione delle tariffe per i corrispettivi resi dai soggetti o enti beneficiari delle attività di certificazione e sorveglianza affidate all’Autorità competente del Corpo nazionale;
  6. h) è stato ampliato il novero delle tipologie di convenzioni che il Corpo nazionale può stipulare per dotarsi di animali da impiegare per i compiti d’istituto, così da favorire il ricorso ad istituti più funzionali e vantaggiosi per le attività da svolgere;
  7. i) sono state operate modiche alle denominazioni dei soggetti destinatari dell’alloggio gratuito, riservato al personale del Corpo nazionale, con la possibilità di individuare ulteriori incarichi apicali che possono dare diritto all’assegnazione di alloggi a titolo gratuito, con ulteriore previsione di disposizioni in tema di “social housing”, al fine di favorire la permanenza del personale fuori sede, specie nelle realtà ad alta densità abitativa, rinviando alla disciplina di dettaglio l’individuazione degli aventi diritto e dei criteri di assegnazione, nell’ambito delle risorse all’uopo stanziate a legislazione vigente;
  8. j) si è mirato ad integrare a pieno titolo l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco nel sistema organizzato del volontariato che sostiene il Servizio nazionale della protezione civile mantenendo, tuttavia, il necessario raccordo con le strutture del Corpo nazionale.

7.- Tanto premesso, si procede – con riserva di formulare rilievi definitivi a valle della attivata interlocuzione – all’esame dell’articolato, con segnalazione dei profili in ordine ai quali giovi sollecitare sin d’ora chiarimenti dell’Amministrazione richiedente ovvero si rendano, a vario grado, necessarie od anche solo opportune integrazioni o modifiche.

7.1.- Relativamente al Preambolo, oltre al segnalato refuso (cfr. § 6.1), si rappresenta:

  1. a) che, al secondo “visto”, il richiamo alla lettera a) dell’articolo 117, secondo comma della Costituzione non appare pertinente, non essendo coinvolti, relativamente alla potestà legislativa esercitata e ratione materiae, né la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, né i rapporti dello Stato con l’Unione europea, né tampoco il diritto di asilo e la condizione giudica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
  2. b) che, ivi, è dubbia la correttezza del richiamo alla lettera d) del medesimo articolo della Costituzione, poiché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si innesta nel sistema difesa, né costituisce una “Forza armata”, anche al fine della disciplina dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi (il pertinente riferimento non pare, invero, alla “sicurezza dello Stato”, sibbene alla “sicurezza” (scil: pubblica) di cui alla successiva lettera h);
  3. c) che, all’incontro, risultano omessi, ancorché pertinenti anche ai fini della vis actractiva della competenza legislativa statale esclusiva, i riferimenti alla lettera g) (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”) e alla lettera s) (relativamente alla “tutela dell’ambiente [e] dell’ecosistema”: cfr., sul punto, proprio l’articolo 12, comma 1 della legge delega n. 42 del 2025, avuto riguardo alle funzioni di “salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica”).

Si richiede, per tal via, una corrispondente modifica ed integrazione del riferimento costituzionale.

7.2.- La Sezione si riserva, all’esito della acquisizione del parere della Conferenza unificata, di formulare osservazioni in ordine alla sussistenza, per talune Regioni a statuto speciale, di forme di autonomia differenziata in materia di “servizi antincendio”, con il corollario di prevedere, all’uopo, clausole di salvaguardia e/o di autonomia.

Osservazioni sull’articolato

8.- Il Titolo I dello schema di testo, che ricomprende gli articoli da 1 a 134, è suddiviso in cinque Capi, a loro volta suddivisi in Sezioni, e rispettivamente dedicati:

  1. a) all’ordinamento del “personale operativo” (Capo I: articoli da 1 a 24);
  2. b) all’ordinamento del “personale specialista” (Capo II: articoli da 25 a 73, con un Capo III dedicato alle disposizioni comuni: articoli 74 e 75);
  3. c) all’ordinamento del “personale tecnico” (Capo IV: articoli da 76 a 114);
  4. d) all’ordinamento del “personale di rappresentanza” (Capo V: articoli da 115 a 125).

Un Capo VI (articoli da 126 a 134) prevede “disposizioni comuni al personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici”.

9.- In relazione al Capo I, si osserva che nello schema di testo si conferma – in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 57, comma 3 cod. proc. pen. – il carattere limitato (e non generale) delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite al personale dei ruoli operativi (con conseguente acquisizione della qualifica di “agente di polizia giudiziaria” per il personale del ruolo dei vigili del fuoco e di quella di “ufficiale di polizia giudiziaria” per il personale degli altri due ruoli operativi).

Tale limitazione, tuttavia, è espressa (articolo 2, commi 1 e 2) mediante l’utilizzo di una locuzione (“nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive competenze”) diversa da quella vigente (“limitatamente all’esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza”) e, in definitiva, maggiormente in linea con il menzionato comma 3 dell’articolo 57 cod. proc. pen. (“nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni”).

Per quanto concerne i ruoli del personale specialista (articolo 26 per il ruolo delle specialità aeronaviganti; articolo 43 per il ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori; articolo 60 per il ruolo della specialità delle telecomunicazioni) si conferma l’attribuzione delle qualifiche – rispettivamente – di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria a coloro che rivestono le qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto e vigile del fuoco coordinatore, da un lato, e le restanti qualifiche (capo squadra; capo squadra esperto; viceispettore; ispettore; ispettore capo; sostituto direttore), dall’altro, in coerenza con quanto stabilito per il personale dei ruoli operativi.

Rispetto al personale dei ruoli specialisti, tuttavia, la Sezione osserva che risulta meno netto il carattere limitato (e non generale) delle funzioni di polizia giudiziaria, che sono attribuite con riferimento all’“assolvimento dei compiti istituzionali”. Per un verso, quindi, risulta meno evidente la coerenza con quanto previsto dall’articolo 57, comma 3 c.p.p.. Per altro verso, non si rinviene una specifica giustificazione a fondamento della divergenza tra le locuzioni utilizzate dall’articolo 2 per il personale dei ruoli operativi e dagli articoli 26, 43 e 60 per quello specialista.

Laddove la ratio sottesa alla modifica che ha interessato l’articolo 2 sia quella di allineare al tenore letterale del menzionato articolo 57, comma 3 cod. proc. pen. i riferimenti testuali al conferimento delle funzioni di polizia giudiziaria, si chiede di rendere il testo pienamente conforme a tale ultima disposizione – cui dovrà essere fatto espresso rinvio –, sostituendo quindi “competenze” con “attribuzioni” e “nell’assolvimento dei compiti istituzionali” con “nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni”. Ciò con riferimento a tutte le disposizioni del decreto legislativo – tanto quelle attualmente vigenti e che rimarrebbero invariate, quanto quelle che verrebbero introdotte o modificate dallo schema in esame – che facciano comunque riferimento all’attribuzione di tali funzioni (ossia, oltre alle disposizioni citate supra: articolo 6, comma 5; articolo 78, comma 3; articolo 79, comma 3; articolo 80, comma 4; articolo 87, comma 4; articolo 88, comma 4; articolo 89, comma 4; articolo 96, comma 3; articolo 97, comma 3; articolo 98, comma 3; articolo 136, comma 1; articolo 138, comma 6; articolo 141, comma 3; articolo 142, comma 3; articolo 143, comma 3; articolo 149, comma 1; articolo 161, comma 6; articolo 185, comma 1).

Tale richiesta di modifica conduce a escludere dubbi di compatibilità dello schema con il contenuto delle delega che non appare consentire un ampliamento della attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria oltre i limiti oggi vigenti e oltre il disposto del richiamato articolo 57, comma 3, c.p.p..

9.1.- Si introduce, inoltre, con riferimento al personale sia dei ruoli operativi (Capo I del Titolo I) sia dei ruoli specialisti (Capo II del Titolo I), una specifica disposizione relativa alla qualifica di “agente di pubblica sicurezza” (la cui attribuzione al personale del Corpo è stata già ritenuta opportuna, a suo tempo, da questa Sezione con il parere n. 1524 del 2006) che, secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa, sarebbe meramente “ricognitiva e confermativa” di quanto già previsto dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, cui il comma 3 dell’articolo 2 dello schema fa espresso rinvio.

Importa, in effetti, rammentare, in proposito, che l’articolo 35, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante il “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”), nell’abrogare pressoché integralmente la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ne ha espressamente fatto salvo l’articolo 8, comma 1, la cui perdurante vigenza è altresì attestata dall’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che elenca le “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e che lo richiama nell’allegato I.

La mancata abrogazione del citato articolo 8, comma 1 è dipesa proprio da una osservazione di questa Sezione nel richiamato parere n. 1524 del 2006 a fronte di una bozza di decreto proposta dall’amministrazione che aveva invece previsto la completa abrogazione dell’articolo 8.

Ciò posto, la Sezione osserva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto indicato nella relazione illustrativa, l’intervento in questione pare connotato da una portata in parte innovativa, peraltro in assenza di specifici criteri della legge delega che abilitino ad intervenire in tal senso, sicché l’innovazione ingenera perplessità sotto il profilo della compatibilità con la legge di autorizzazione.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza, infatti, è conferita dal menzionato articolo 8, primo comma della legge n. 1570 del 1941 non tout court, bensì unicamente in relazione al servizio antincendi, come si desume tanto dall’intitolazione di tale legge (“Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi”) quanto dalle competenze (allora) intestate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal (non più vigente) articolo 1, essenzialmente riferite alla “prevenzione” e all’“estinzione degli incendi” essendo il richiamo all’apporto di “soccorsi tecnici” principalmente riferito a finalità di “protezione antiaerea”, ritenute all’epoca rilevanti dal legislatore.

Lo schema in esame, invece, prevede che la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia assunta “nell’esercizio delle proprie funzioni” (articolo 2, comma 3; articolo 136, comma 1; articolo 149, comma 1), che sono all’evidenza molto più ampie e articolate del mero servizio antincendi.

Si chiede, pertanto, di rivalutare l’attribuzione della qualifica in esame, limitandone l’ambito oggettivo di applicazione in coerenza con quanto già previsto dal vigente articolo 8 della legge n. 1570 del 1941, lasciando all’amministrazione la valutazione se lasciare la disciplina nel tuttora vigente articolo 8, comma 1 o se riportarla all’interno del decreto in esame con necessità allora di abrogare l’articolo 8, comma 1 (la mancata abrogazione conferma la tesi della – non consentita – portata innovativa dello schema).

Nel caso l’amministrazione propenda per tale seconda soluzione, si osserva che, sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno che la disposizione di cui al comma 3 in esame fosse, al pari di quelle concernenti l’attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, ripartita tra le singole disposizioni che tali ultime qualifiche attribuiscono, partitamente per ciascun ruolo di personale. Verrebbe così meno l’attuale incongruenza di disciplinare (soltanto) nell’ambito del Capo I, dedicato al personale dei ruoli operativi, l’attribuzione di una qualifica (quella di agente di pubblica sicurezza) concernente (anche) il personale dei ruoli specialistici (disciplinati dal Capo II).

Fermo restando il prioritario rilievo di cui sopra, si osserva, comunque, che i perimetri soggettivi di applicazione delle disposizioni in esame, così come attualmente formulate, non paiono coincidenti: le disposizioni dello schema all’esame della Sezione, infatti, attribuiscono la qualifica in parola (soltanto) al “personale di cui al Titolo I, Capi I e II” (ossia, come detto, al personale dei ruoli operativi e specialisti) (articolo 2, comma 3) e al personale appartenente ai ruoli operativi e specialistici dei direttivi e dei dirigenti (articoli 136, comma 1 e 149, comma 1, rispettivamente), laddove l’articolo 8 della legge n. 1570 del 1941 fa generico riferimento a tutti “gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari”. Sicché, contrariamente a quanto sembra presupporre la relazione illustrativa, anche per questa ulteriore ragione la modifica in questione non pare avere natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che è necessario valutare l’opportunità se sia preferibile che l’attribuzione della qualifica in esame sia disciplinata in via autonoma e completa dal decreto legislativo il cui schema è all’esame della Sezione, senza operare un rinvio all’articolo 8 della legge n. 1570 del 1941 (disposizione, questa, di cui dovrebbe conseguentemente essere disposta l’abrogazione) o se non intervenire sulla disciplina, lasciando vigente l’articolo 8, comma 1.

Nel primo caso si richiede di specificare i limiti nel senso sopra indicato della attribuzione della predetta qualifica.

Sotto il profilo redazionale, si suggerisce in ogni caso di precisare, nelle varie occorrenze, il richiamo al ridetto articolo 8 limitandolo al “primo comma” che, nel senso chiarito, è l’unico attualmente vigente.

9.2.- All’articolo 60, comma 3, in corrispondenza della locuzione “cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione”, “delle” va sostituito con “di”.

9.3.- Relativamente all’articolo 4 – per questo profilo invariato: ma il rilievo si estende ad analoghe previsioni, anche di nuovo conio, diffusamente previste nel corpo del decreto: cfr. gli articoli 11, 18, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 96, 97, 98 e 107, cui si rinvia – si osserva che, nonostante l’oggetto della rubrica e l’incipit della disposizione normativa (“Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse”), nell’articolo non sono enunciate le “funzioni” (in realtà, propriamente: le mansioni) del personale in questione, ma sono indicati specifici compiti, operazioni od attività.

Dette funzioni dovrebbero essere quindi specificamente attribuite (e definite, preferibilmente in forma di elenco) al personale in questione, anche considerato che il difetto della relativa enunciazione non consente un’immediata attribuzione di significato normativo a detto incipit.

Inoltre, in merito alla locuzione “piena fungibilità delle stesse”, si valuti l’opportunità di aggiungere, nel corpo della disposizione, le seguenti parole “nell’ambito della stessa qualifica”.

10.- Rimane in gran parte invariata la disciplina del concorso (esterno) per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco.

Opportunamente, tuttavia, si procede alla sostituzione del riferimento normativo concernente il regolamento deputato a stabilire i limiti di età per la partecipazione al concorso (sostituzione operata nell’articolo 5 dello schema di testo e ripetuta in ogni altra disposizione che al regolamento in questione faccia rinvio): riferimento rappresentato non più, come nella versione attuale, dall’articolo 6, comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che disciplina il profilo sostanziale, ponendo il principio dell’assenza di limiti di età e, al contempo, abilitando le singole Amministrazioni, con proprio regolamento, a prevedere deroghe “connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”), bensì dall’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne reca la disciplina formale-procedimentale.

Nel merito, la Sezione reputa ammissibile, sotto il profilo sostanziale, l’astratta previsione di un limite di età e, sotto il profilo formale, la rimessione alla fonte normativa di rango secondario della definizione del limite in questione. Definizione, questa, che è stata ritenuta legittima sia (in sede consultiva) da questa Sezione, che si è espressa sullo schema di decreto ministeriale del 5 novembre 2019, n. 167 (cfr. il parere n. 2231 del 7 agosto 2019), sia (in sede di ricorso straordinario) dalla Sezione Prima (cfr. il parere n. 754 del 24 maggio 2023) e, in sede contenziosa, dalla Sezione Terza (cfr. le sentenze 8 gennaio 2025, n. 114 e 10 aprile 2026, n. 2892), anche alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia (sez. VII, 17 novembre 2022, VT, C-304/21; Grande Sezione, 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C-258/15; sez. II, 13 novembre 2014, Vital Pérez, C-416/13; Grande Sezione, 12 gennaio 2010, Colin Wolf, C-229/08).

Resta fermo che la definizione, in concreto, del limite di età applicabile è questione che esorbita dall’oggetto del presente parere e che è rimessa, con distinto riferimento ai diversi ruoli e alle varie qualifiche, alle valutazioni dell’Amministrazione, che terrà conto, volta a volta, della necessità di calibrare il requisito in parola secondo un generale criterio di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, tale da limitare il rischio di ingenerare contenzioso.

10.1.- Sotto il profilo dei requisiti per l’accesso, si aggiunge (ancora all’articolo 5 dello schema) la titolarità della patente di guida di categoria B o, se richiesto dal bando “sulla base delle esigenze dell’amministrazione”, di categoria C1.

Si invita l’Amministrazione a valutare l’opportunità di non prevedere, quale possibile requisito del bando di concorso, la titolarità della patente di guida di categoria C1, trattandosi di un requisito che (a differenza della patente di categoria B) è suscettibile di limitare in misura eccessiva la platea dei potenziali partecipanti, a fronte di un vantaggio che l’Amministrazione potrebbe comunque conseguire prevedendo apposite attività di formazione del personale già assunto, al fine del conseguimento della patente di guida di categoria superiore. Non risultano, d’altra parte, illustrate le specifiche ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a prevedere la possibilità di introdurre, caso per caso, il suddetto requisito.

In ogni caso, si segnala l’opportunità di chiarire se i “vincitori del concorso di cui all’articolo 5, in possesso della patente di guida di categoria C1” – i quali, in base a quanto stabilito dal nuovo comma 3 dell’articolo 4, sono tenuti a svolgere con priorità le mansioni di autista e soltanto in caso di necessità le ordinarie funzioni attribuite ai vigili del fuoco – siano i vincitori di qualsiasi concorso per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco, purché comunque in possesso della patente di categoria C1 (ancorché, cioè, il possesso della patente di categoria C1 non fosse contemplato tra i requisiti per l’ammissione al concorso all’esito del quale tali soggetti sono risultati vincitori), oppure – come sembra più opportuno (e come, del resto, riferisce la relazione illustrativa) – i vincitori dei soli concorsi per i quali il relativo bando richieda, quale requisito di ammissione, il possesso della patente di categoria C1.

10.2.- Per quanto si tratti di previsione non interessata da modifiche, si segnala, quanto alla (nuova) lett. g) (“gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione”) l’opportunità di esplicitare le disposizioni, che tali ulteriori requisiti prevedano, cui si intende fare rinvio.

10.2.1.- Inoltre, nel comma 8, appare opportuno sostituire le parole “la composizione” con le seguenti: “le modalità di composizione” (analogo rilievo vale, nel corpo dello schema, per gli articoli 12, comma 7; 19, comma 11; 27, comma 7; 28, comma 6; 29, comma 6; 30, comma 4; 44, comma 5; 45, comma 6; 46, comma 6; 47, comma 6; 61, comma 4; 81, comma 7; 90, comma 7; 99, comma 10; 108, comma 7; 117, comma 5; 122, comma 6; 137, comma 6; 145, comma 9; 150, comma 4; 162, comma 5; 186, comma 4; 232, comma 5, in relazione ai quali il rilievo si intenda ripetuto).

10.3.- Rispetto alla riserva prevista in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile si osserva, in primo luogo, che, in base a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), detta riserva opera in favore non soltanto (così come previsto dal comma 4 dell’articolo in esame) degli operatori che hanno concluso il servizio civile universale (istituito dal menzionato decreto legislativo n. 40 del 2017), ma altresì (per effetto di un’apposita modifica apportata dall’articolo 4, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69) di quelli che hanno concluso il servizio civile nazionale (istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64).

In secondo luogo, si rammenta che il menzionato articolo 18 del decreto legislativo n. 40 del 2017 stabilisce nella percentuale del 15 per cento la quota riservata, laddove il comma in esame limita la riserva alla percentuale del 5 per cento. Per quanto le disposizioni in conflitto siano entrambe di rango primario, si rappresenta che il menzionato articolo 18, comma 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017 rinviene uno specifico fondamento in uno dei criteri posti dalla legge delega (articolo 8, comma 1, lett. h) della legge 6 giugno 2016, n. 106: “riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo”), laddove il decreto legislativo il cui schema è all’esame della Sezione non è espressamente chiamato dalla legge n. 42 del 2025 ad integrare o modificare la disciplina (come detto, stabilita aliunde) sulla riserva prevista in favore degli operatori che hanno concluso il servizio civile (nazionale o universale).

Si sollecita, pertanto, l’estensione della riserva anche a coloro che hanno concluso il servizio civile nazionale e l’aumento al 15 per cento della percentuale della riserva in questione, conseguentemente rideterminando la quota (di cui si prevede la riduzione dal 35 al 30 per cento, per compensare la riserva del 5 per cento relativa agli operatori che hanno concluso il servizio civile) relativa alla riserva di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609), che – come già previsto dal testo della disposizione attualmente vigente – opera in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

La Sezione segnala, sotto questo profilo, che, posto che l’ambito soggettivo di applicazione della riserva è stabilito in via autonoma (nei termini sopra esposti) dall’articolo 5, comma 3 dello schema in esame, il rinvio al menzionato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 512 del 1996 sembra non avere più ragion d’essere, risultando svuotato il contenuto precettivo di tale ultima disposizione sotto il profilo della definizione tanto dell’ambito della riserva quanto della relativa percentuale (quest’ultima, peraltro, già in precedenti occasioni oggetto di modifica da parte di disposizioni sopravvenute). Pertanto, si suggerisce all’Amministrazione di espungere il rinvio all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 512 del 1996, valutando al contempo di disporne l’abrogazione espressa, quantomeno in parte qua.

10.4.- Il comma 5 consente di indire un concorso nazionale su base territoriale “secondo le modalità di cui al comma 1” laddove sussistano “rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso”.

Si invita l’Amministrazione a rivalutare l’opportunità di tale disposizione, tenuto conto, in primo luogo, del fatto che vi è un’apposita disposizione (articolo 201, al cui esame, per altri profili, si fa rinvio infra, al § 76) che disciplina i concorsi nazionali su base territoriale, sicché il menzionato comma 5 sembra una parziale duplicazione di tale più generale e completa disciplina.

In secondo luogo, l’effettiva utilità di tale autorizzazione pare dubbia, posto che il presupposto per l’indizione del menzionato concorso nazionale su base territoriale, ossia la sussistenza di “rilevanti carenze di organico”, non pare fornito di quel grado di dettaglio che sarebbe necessario a giustificare un’autorizzazione generale, peraltro priva di limiti (di carattere quantitativo o temporale) e concernente una procedura che (a differenza di quanto stabilito dall’articolo 201) non sembra differire sotto alcun profilo da quella “comune” (tanto che si prevede espressamente che verrebbe espletata “secondo le modalità di cui al comma 1”), salvo che per il generico riferimento al fatto che avverrebbe “su base territoriale”, senza ulteriori specificazioni e, soprattutto, senza che il presupposto rappresentato dalle “rilevanti carenze di organico” risulti correlato ad uno specifico ambito territoriale (rilievo, quest’ultimo, comune alla disposizione di cui all’articolo 201, cui di nuovo si rinvia).

10.6.- L’articolo 7 dello schema disciplina “dimissioni ed espulsione dal corso di formazione” per gli “allievi vigili del fuoco” vincitori di concorso.

Analoghe disposizioni (talune delle quali già previste nella vigente formulazione, altre di nuovo conio) sono previste all’articolo 13 (relativamente all’accesso alla qualifica di “capo squadra” e “vice ispettore antincendi”), all’articolo 20 (relativamente all’accesso alla qualifica di “ispettore antincendi” e “sostituto direttore antincendi”), all’articolo 83 (relativamente agli “assistenti tecnici”), 91 (relativamente ai “coadiutori” e “viceispettori tecnici”), all’articolo 100 (relativamente agli “ispettori tecnici” e “sostituti direttori tecnici”), all’articolo 110 (relativamente agli “ispettori sanitari”), all’articolo 139 (relativamente all’“accesso al ruolo operativo dei direttivi”), all’articolo 147 (per l’“accesso al ruolo tecnico dei direttivi”), all’articolo 151 (l’“accesso al ruolo specialistico dei direttivi”), all’articolo 164 (l’“accesso al ruolo dei direttivi medici”), all’articolo 188 (per l’accesso alla qualifica di “vice direttore aggiunto”).

Per tutte le richiamate disposizioni, si suggerisce anzitutto che sia uniformata la terminologia utilizzata per la conclusione del corso (nei casi in cui siano previsti “esami finali” o “esami di fine corso”), espungendo il relativo riferimento nei casi in cui, nella specifica disciplina, non siano previste prove a conclusione della fase formativa.

Si suggerisce inoltre di sopprimere – relativamente alla disciplina delle conseguenze della “assenza” continuativa dal corso – il ripetuto inciso “per qualsiasi motivo”, sia prevedendo, nei singoli contesti, le situazioni in cui l’assenza sia ritenuta specificamente ingiustificata, sia conservando l’indicazione di concreti motivi di assenza che consentano l’ammissione ad altro corso.

Per ulteriori rilievi, differenziati in relazione al contesto, si rinvia alle osservazioni formulate infra, §§ 25, 32, 41 e 56.

11.- All’articolo 6 dello schema di testo si prevede l’eliminazione del periodo minimo (attualmente pari a due anni) di permanenza presso la sede di prima assegnazione a seguito della conclusione con esito positivo del corso di formazione cui accedono, con la qualifica di allievi vigili del fuoco, i vincitori del concorso per l’accesso al ruolo disciplinato dall’articolo 5. Ciò a differenza di quanto previsto per i concorsi organizzati su base territoriale, all’esito dei quali si prevede una permanenza minima nella sede di prima assegnazione di cinque anni.

Tale modifica è dalla relazione illustrativa giustificata alla luce della necessità di “non creare disparità di trattamento tra il personale, in occasione dell’avvio delle procedure di mobilità, in cui il criterio principale è quello dell’anzianità di servizio”. Non risulta, tuttavia, essere stata compiuta – specie nell’AIR, che sarebbe la sede deputata all’approfondimento delle conseguenze di tale modifica sotto il profilo quantitativo, anche alla luce delle consultazioni dei destinatari dell’intervento che, invece, non hanno avuto luogo – alcuna valutazione dell’impatto dell’eliminazione del periodo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione, specie con riferimento alle sedi meno ambite, che potrebbero dunque essere abbandonate in occasione dell’avvio della prima procedura di mobilità utile e, conseguentemente, essere interessate da un costante turn over, con evidenti pregiudizi per la funzionalità del servizio che un periodo di permanenza minima avrebbe consentito (e, verosimilmente, attualmente consente) di mitigare.

D’altra parte, la temuta disparità di trattamento, a ben vedere, sarebbe ampiamente giustificata dal fatto che i candidati parteciperebbero alla procedura concorsuale nella piena consapevolezza di dover assicurare, laddove vincitori, una permanenza minima nella prima sede di assegnazione e, comunque, potrebbe essere evitata – laddove ritenuto opportuno – estendendo una permanenza minima anche ai trasferimenti successivi. Pertanto, si sollecita l’Amministrazione a ripristinare il termine biennale di permanenza minima nella sede di prima assegnazione.

12.- Relativamente all’accesso alla qualifica di vigile del fuoco nei ruoli del “personale specialista”, disciplinata dagli articoli 27, 28, 29 e 30, 44, 45, 45 e 47, nonché dall’articolo 61 dello schema, si osserva che l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco nei settori dei piloti e degli specialisti (articolo 27) e dei nautici di coperta e dei nautici di macchina (articolo 44), nonché nel ruolo della specialità delle telecomunicazioni (articolo 61), resta possibile (per i settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, a condizione che sia raggiunto il cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva):

  1. a) sia (per i piloti e gli specialisti, nel limite dell’80 per cento dei posti disponibili, così come già previsto) mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione (“basico” per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di pilota di aeromobile e di specialista; per il rilascio del brevetto di nautico di coperta; per il rilascio del titolo di specialista delle telecomunicazioni), riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento;
  2. b) sia (per i piloti e gli specialisti, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, così come già previsto) mediante selezione interna per titoli e superamento di un diverso corso di formazione (“avanzato” per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di pilota di aeromobile e di specialista; per il rilascio del brevetto o di nautico di macchina), riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, oltre ai requisiti di cui sopra, sia in possesso (limitatamente ai settori dei piloti e degli specialisti) della licenza, rispettivamente, di pilota commerciale o di linea e di manutenzione aeronautica o (trattasi di innovazione apportata dallo schema di decreto in esame), rispettivamente, del brevetto di pilota di elicottero o aereo rilasciato dal Ministero della difesa o dei certificate of recognition necessari per il conseguimento della licenza di manutenzione aeronautica. Tale seconda modalità non è prevista, tuttavia, per l’accesso al ruolo della specialità delle telecomunicazioni.

La Sezione osserva che il requisito, di nuova introduzione, del raggiungimento del cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva, cui è subordinato l’avvio delle due tipologie di selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione, è previsto unicamente per l’accesso ai settori (nautici di coperta e nautici di macchina) del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori. Specularmente, i limiti dell’80 e del 20 per cento dei posti disponibili restano previsti, in relazione alle medesime tipologie di selezione interna, soltanto per l’accesso ai settori del ruolo delle specialità aeronaviganti. Ciò senza che risultino enunciate né le ragioni dell’introduzione del suddetto requisito, né le ragioni di tale divergenza tra i due ruoli appena menzionati.

Si invita quindi l’Amministrazione ad illustrare le ragioni sottese alla previsione delle percentuali sopra menzionate e alla divergenza delle due fattispecie.

12.1.- Viene introdotta (articolo 27, comma 9) una ulteriore modalità di accesso alla qualifica iniziale dei settori dei piloti e degli specialisti (selezione interna per titoli ed esami) che ha, tuttavia, carattere residuale, in quanto attivabile soltanto laddove, all’esito delle procedure ordinarie sopra descritte, risultino posti vacanti. Analoga modalità di accesso non è, invece, contemplata per i settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, sicché anche in tal caso si crea – per quanto limitatamente ad una procedura attivabile soltanto in via residuale – un disallineamento rispetto all’accesso alla medesima qualifica iniziale dei settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, senza che ne risultino esplicitate le ragioni.

Si invita l’Amministrazione ad illustrare le ragioni che l’hanno indotta ad introdurre tale ulteriore (e residuale) modalità di accesso nell’ambito dei soli settori dei piloti e degli specialisti.

12.2.- Resta confermata la previsione (articoli 28, 29 e 45), in via (ulteriormente, quanto ai settori dei piloti e degli specialisti) residuale, del concorso pubblico nazionale (esterno) per titoli ed esami per l’accesso ai settori dei piloti e degli specialisti e ai settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina laddove all’esito delle “procedure selettive interne” (ossia, per quanto concerne i settori dei piloti e degli specialisti, sia della selezione interna per titoli e superamento del corso di formazione, sia della selezione interna per titoli ed esami) risultino posti vacanti o, comunque, laddove si registrino carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso.

L’accesso alla qualifica di vigile del fuoco nei settori degli elisoccorritori (articolo 30) e dei sommozzatori (articolo 46) (condizionato, in tale seconda ipotesi, in coerenza con quanto previsto per l’accesso alla medesima qualifica degli altri due settori del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori, al raggiungimento del cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva) resta possibile (quanto ai sommozzatori, nel limite dell’80 per cento dei posti disponibili) mediante selezione interna per titoli (nonché per esami, nel caso dei sommozzatori) e superamento di un corso di formazione per l’acquisizione dell’abilitazione di elisoccorritore o del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione che saranno stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento.

Limitatamente ai sommozzatori, l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene, inoltre, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante selezione interna, per titoli, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di sommozzatore VF, nonché in possesso di specifici requisiti di partecipazione stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento.

Sempre con riguardo ai sommozzatori, resta confermata la possibilità (articolo 47) di indire un concorso nazionale per titoli ed esami, anche su base territoriale, qualora, all’esito della procedura selettiva interna, risultino posti vacanti o, comunque, laddove si registrino carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso.

12.3.- Sotto il profilo redazionale, si segnala la necessità di sostituire (all’articolo 46, comma 2) “riservato” con “riservata”, essendo tale attributo riferito a “selezione interna”. Inoltre, il presupposto dell’indizione del concorso (esterno) per titoli ed esami previsto dall’articolo 47 va meglio precisato, in quanto il riferimento alla sussistenza di posti vacanti “ad esito della procedura selettiva interna di cui all’articolo 46” è ambiguo, posto che, rispetto ai sommozzatori, l’articolo 46 contempla due distinte procedure (la procedura selettiva interna, per titoli, esami e superamento di un corso di formazione di cui al comma 1; la selezione interna per titoli di cui al comma 2), con conseguente necessità di chiarire, con espresso rinvio ai pertinenti commi, se il presupposto sia integrato dall’espletamento di una sola (in tal caso con specifica indicazione della stessa) o di entrambe le procedure ivi contemplate.

13.- In relazione al rinvio ai decreti del Capo del Dipartimento (ovunque disposto, per questa e numerose altre occorrenze), la Sezione osserva, in primo luogo, che tale tecnica normativa comporta l’effetto, conseguente alla duplicazione del livello delle fonti, di una eccessiva frammentazione della disciplina, senza che risultino adeguatamente esplicitate le specifiche ragioni dell’impossibilità di includere nel decreto legislativo la disciplina della materia de qua.

In ogni caso, alla luce del contenuto sostanziale della disciplina rimessa ai menzionati decreti del Capo del Dipartimento, è necessario che – ovunque ricorrano nell’ambito dello schema – ne sia esplicitata la natura regolamentare (così come già rilevato dalla Sezione in una precedente occasione: cfr. il parere n. 2221 del 19 settembre 2018, § 2.2.1.1) e, conseguentemente, modificata la forma in “decreti ministeriali” adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, su eventuale proposta del Capo del Dipartimento.

Si lascia alla valutazione dell’amministrazione la decisione se ridurre il numero di tali provvedimenti che hanno l’effetto di ritardare l’effettiva entrata in vigore di molte disposizioni del decreto, fatto salvo quanto verrà detto in ordine all’articolo 233 dello schema.

14.- Viene profondamente innovato (con gli articoli 19 e 20, 37, 54 e 68) l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, attualmente possibile (in misura paritaria, ossia in misura pari al 50 per cento dei posti disponibili) sia tramite un concorso pubblico per esami sia mediante un concorso interno per titoli ed esami (unica modalità, quest’ultima, attualmente prevista per l’accesso alla qualifica di ispettore dei ruoli specialistici). Procedura, quella concorsuale pubblica, che, in base a quanto emerso dalle consultazioni svolte, avrebbe “prodotto uno squilibrio nella gestione del sistema di soccorso rispetto alla figura apicale del comparto non direttivo o non dirigente, creando un forte malcontento nel ruolo operativo” (così l’AIR).

Entrambe le procedure concorsuali vengono sostituite da uno scrutinio per merito comparativo su domanda e dal superamento di un successivo corso di formazione della durata di sei mesi. L’accesso è riservato al personale, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ad indirizzo tecnico, professionale e scientifico nel caso di accesso alla qualifica di ispettore antincendi), appartenente alle qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore antincendi (viceispettore dei ruoli specialistici) o di vigile del fuoco coordinatore con almeno dieci anni di effettivo servizio (trattasi delle medesime categorie ammesse a partecipare al concorso interno in base alla disciplina attualmente vigente, salvo che per la durata del servizio effettivo richiesto ai vigili del fuoco coordinatori, che passa da quindici a dieci anni) previo completamento di uno specifico percorso formativo individuato con decreto del Capo del Dipartimento.

Anche in tal caso vengono introdotti ulteriori requisiti di ammissione allo scrutinio, rappresentati dal conseguimento di una valutazione media almeno sufficiente e l’assenza, nel triennio precedente, di sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria. Vengono inoltre disciplinate la decorrenza giuridica e quella economica della nomina e si conferma la possibilità di conservare, a domanda e nei limiti della permanenza nel ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi (nelle qualifiche di ispettore, ispettore capo e sostituto direttore del ruolo delle specialità aeronaviganti), il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza. La definizione dei criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, delle modalità di svolgimento del corso di formazione, dell’esame finale e delle disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso è rimessa ad un decreto del Capo del Dipartimento.

Limitatamente alla qualifica di ispettore antincendi (con esclusione, quindi, della qualifica di ispettore dei ruoli specialistici) l’accesso dall’esterno (ossia mediante concorso pubblico per titoli ed esami, i cui requisiti di partecipazione sono stabiliti dal comma 8) diventa di carattere residuale, in quanto subordinato alla presentazione, all’esito dello scrutinio, di un numero di domande insufficiente a coprire le sedi rese disponibili nell’ambito dello scrutinio medesimo, “con conseguenti rilevanti criticità sull’organizzazione del dispositivo di soccorso o, comunque, sullo svolgimento dei compiti di istituto”. Il comma 10 prevede, inoltre, tre tipologie di riserva nell’ambito del concorso esterno: a) la prima (pari a un sesto dei posti messi a concorso) per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso (stabiliti, come detto, dal comma 8), ad esclusione dei limiti di età; b) la seconda (pari al 10 per cento dei posti messi a concorso) per il personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio (fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 8); c) la terza formulata mediante il rinvio all’articolo 18 del decreto legislativo n. 40 del 2017 (sicché si richiamano, sotto questo profilo, le osservazioni già formulate supra al § 10.3).

14.1.- La Sezione osserva, in primo luogo, che è necessario un migliore coordinamento tra la definizione del presupposto per l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami di cui all’articolo 19, comma 7 e la disciplina dell’assegnazione alle sedi di servizio disciplinata dal comma 5 del medesimo articolo 19 all’esito dello scrutinio per merito comparativo.

Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che l’assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione, oltre che alle esigenze operative del Corpo, “alla scelta manifestata dagli interessati prima dell’avvio del relativo corso di formazione, secondo l’ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici”. Ciò comporta che gli interessati sono tenuti ad indicare, nell’ambito delle sedi individuate dall’Amministrazione e secondo l’ordine della graduatoria, la sede di servizio da loro scelta, senza che, dunque, vi sia la possibilità di non esprimere alcuna scelta (nell’ipotesi, ad esempio, in cui nessuna delle sedi disponibili per l’interessato sia di suo gradimento), se non altro in quanto tale fattispecie non è disciplinata (ad esempio, prevedendo i criteri di assegnazione ad una sede di servizio in assenza di scelta espressa o, eventualmente, che l’omessa formulazione della scelta della sede comporti la rinuncia all’avanzamento).

Il presupposto per l’indizione del concorso esterno, rappresentato dal numero insufficiente di domande rispetto alle sedi indicate dall’Amministrazione, dunque, è suscettibile di essere integrato soltanto laddove queste ultime siano in numero superiore rispetto ai candidati utilmente collocati in graduatoria. L’integrazione di tale presupposto dipende dunque, in ultima analisi, da una scelta compiuta dall’Amministrazione – che ben potrebbe, invece, limitarsi a rendere disponibili un numero di sedi pari a quello degli interessati collocati in graduatoria, in modo da evitare che le sedi presso le quali è presente una maggiore carenza in organico rimangano inoptate – allorché a questa è già noto il numero di coloro che hanno superato lo scrutinio, più che da effettive “rilevanti criticità sull’organizzazione del dispositivo di soccorso o, comunque, sullo svolgimento dei compiti di istituto”; in definitiva, dunque, l’accesso dall’esterno potrebbe, di fatto, non operare più, nemmeno in via residuale.

Rispetto all’ultimo presupposto andrebbe in ogni caso chiarito se la sussistenza di esso debba essere accertata autonomamente o se, invece, tali “rilevanti criticità” sono da considerarsi implicite nella (in quanto automaticamente conseguenti dalla) insufficienza delle domande presentate a coprire le sedi disponibili, con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, il presupposto in questione sarebbe superfluo e, dunque, sarebbe opportuna la sua espunzione.

14.2.- In secondo luogo, e più in generale, la Sezione osserva che la modifica in questione determina un rilevante disallineamento rispetto alla disciplina generale concernente le progressioni verticali, per le quali l’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – nel diverso settore del pubblico impiego privatizzato – stabilisce una riserva per l’accesso dall’esterno di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili; percentuale, questa, coincidente con quella attualmente prevista per l’accesso dall’esterno alla qualifica di ispettore antincendi.

Per quanto le attività svolte dal Corpo e, dunque, anche la progressione verticale all’interno dello stesso, possano, in linea di principio, integrare una di quelle “particolari situazioni” che, in base alla giurisprudenza costituzionale, ammettono la restrizione dei soggetti legittimati a partecipare alle selezioni (ivi incluse quelle che comportano la progressione verticale nell’ambito dei ruoli dell’Amministrazione stessa, altrimenti anch’esse assoggettate alla regola del pubblico concorso di cui all’articolo 97, comma 4 Cost.), laddove ciò sia funzionale alla garanzia del buon funzionamento dell’Amministrazione (Corte cost., 23 luglio 2002, n. 373), l’eliminazione di un ordinario canale di accesso dall’esterno implica la potenziale perdita di professionalità acquisibili all’esterno dell’Amministrazione; professionalità che, al pari di quelle maturate all’interno di essa, contribuirebbero all’arricchimento delle competenze del personale e, dunque, al rafforzamento del dispositivo di soccorso.

Siffatto rilievo non può che trovare conferma alla luce della sostanziale assenza di specifiche e convincenti ragioni circa la scelta effettuata, tenuto conto del fatto che, come detto, l’AIR si limita a giustificare l’innovazione in esame alla luce dello “squilibrio” (peraltro riferito alla “gestione del sistema di soccorso”, senza che sia spiegato in che termini la disparità in questione sarebbe in grado di riverberarsi sull’operatività del Corpo) cui la previsione del concorso esterno avrebbe creato “rispetto alla figura apicale del comparto non direttivo o non dirigente” e alla conseguente insorgenza di un “forte malcontento nel ruolo operativo”.

Trattasi di elementi che, lungi dall’essere sufficienti o anche solo rilevanti nel senso di sorreggere l’opzione dell’Amministrazione, avrebbero dovuto essere integrati con l’indicazione delle specifiche ragioni (quali, ad esempio, l’insufficienza del bacino dei candidati o le difficoltà nel rinvenire professionalità adeguate rilevate in occasione dei concorsi banditi) idonee a sorreggere una così radicale innovazione della disciplina vigente. Ragioni che, tuttavia, non sono state esplicitate, come sarebbe stato necessario, anche alla luce del fatto che non si rinviene nella legge delega, nemmeno indirettamente (o implicitamente), uno specifico criterio direttivo idoneo a giustificare l’innovazione de qua.

15.- L’articolo 20 disciplina le fattispecie che determinano le dimissioni e l’espulsione dal corso di formazione.

La Sezione osserva che, nonostante l’espunzione dalla rubrica dell’articolo 20 (“Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione”) del riferimento al tirocinio contemplato dalla rubrica della corrispondente disposizione attualmente vigente, ossia dell’attuale articolo 22 (“Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio”), il testo dell’articolo (al pari del testo dell’articolo 21) continua a fare riferimento – limitatamente alle ipotesi di indizione del concorso pubblico (divenuta, come detto, eventuale e residuale), sul presupposto dunque che al concorso pubblico segua un tirocinio – a fattispecie di dimissioni e di espulsione anche dal tirocinio. Ciò in contraddizione con la rubrica del nuovo articolo 20 (che, come detto, non contempla più il riferimento a tirocinio) e, inoltre, con la disciplina contenuta nell’articolo 19 che, nel disciplinare (ai commi 7 ss.) la fattispecie del concorso pubblico, non prevede che esso sia seguito da un tirocinio. Ciò a differenza della disciplina vigente, che all’articolo 21 (disposizione, questa, che non rinviene un corrispondente nello schema di decreto all’esame della Sezione) prevede che alla nomina dei vincitori del concorso pubblico segua un periodo di prova della durata di nove mesi, articolati in sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo.

16.- All’articolo 73 dello schema si procede ad una riformulazione della disposizione concernente il transito in altri ruoli del personale dei ruoli specialisti, previsto (previa revoca dei titoli posseduti) in caso di sopravvenuta perdita in via permanente dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, a condizione che permanga l’idoneità al proficuo servizio.

L’accertamento circa la perdita dei suddetti requisiti è rimesso, quanto al personale del ruolo delle specialità aeronaviganti, al competente istituto di medicina aerospaziale dell’aeronautica militare o all’organo civile equivalente e, quanto al personale del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori e del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni, alle “competenti Commissioni mediche istituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio”.

Viene disciplinata, al comma 4, l’ipotesi della temporanea inidoneità (sia assoluta sia parziale) allo svolgimento delle mansioni specialistiche, prevedendo la permanenza in soprannumero nel ruolo specialistico per un periodo di diciotto mesi (prorogabile una sola volta per ulteriori diciotto mesi) e la limitazione delle attività che possono essere svolte a quelle, compatibili con lo stato di salute del dipendente temporaneamente inidoneo, individuate con decreto del Capo del Dipartimento, sentito il Comandante generale. Decorso il termine succitato, laddove l’inabilità sia parziale, si prevede che il dipendente permane nel ruolo specialistico, svolgendo le sole attività specialistiche individuate con il suddetto decreto. Analoga disciplina è prevista (al comma 5) per l’inabilità parziale permanente.

In caso di inabilità totale al servizio nei ruoli specialistici, si prevede il transito nei ruoli operativi (non specialistici) (comma 6) o, laddove l’inabilità totale si estenda anche allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, ai ruoli tecnici, su domanda dell’interessato (comma 7)

16.1.- La Sezione rileva, in relazione al comma 1, che in base alla formulazione attuale la revoca dei titoli abilitativi sembra presupporre, al contempo, la sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale, da un lato, e la permanenza dell’idoneità al proficuo servizio, dall’altro, laddove tale ultima idoneità dovrebbe costituire il presupposto del (solo) transito, e non anche della revoca dei titoli abilitativi (per la quale non può che essere necessaria, e sufficiente, la sola perdita in via permanente dei requisiti sopra menzionati). Si suggerisce, pertanto, di espungere dal comma 1 l’inciso “ma idoneo al proficuo servizio”. Del resto, il comma 6, che disciplina il transito nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, già stabilisce (con terminologia, peraltro, più precisa) che tale transito è possibile soltanto laddove il personale in questione sia “idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche”.

Rispetto al comma 3, il riferimento alle “competenti Commissioni mediche istituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio” andrebbe meglio precisato, eventualmente con il rinvio espresso, e specifico, alle disposizioni ritenute pertinenti, anche per chiarire quale sia la norma che “prevede” “la collegialità del giudizio” (cui peraltro il comma 2, a differenza del comma 3, non fa riferimento). Al contempo, non risulta disciplinata l’ipotesi in cui per l’accertamento dei requisiti psicofisici non è “prevista la collegialità del giudizio”, sicché la disposizione andrebbe integrata anche sotto ulteriore, e distinto, profilo.

Quanto al comma 4, si segnala che il periodo finale (“L’attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso”), per quanto già presente nel testo vigente e apparentemente diretto a garantire un adeguato bilanciamento tra interessi (entrambi rilevanti, ma) confliggenti, appare privo di una specifica portata precettiva, sicché si suggerisce di valutarne l’espunzione, anche per evitare che possa essere inteso nel senso di subordinare la tutela del dipendente – il quale, peraltro, permane nel ruolo specialistico in soprannumero, sicché l’eventuale pregiudizio per il dispositivo di soccorso non dovrebbe, quantomeno in astratto, conseguire alla riduzione delle attività che il dipendente in questione è abilitato a svolgere – alla funzionalità del servizio.

Analoga osservazione va formulata rispetto all’articolo 204, comma 2 dello schema di testo.

17.- Il Capo III reca “Disposizioni relative al personale operativo e specialista”.

L’articolo 74 (“Conferimento delle promozioni per merito straordinario”) riproduce il testo del vigente articolo 66, coordinando il riferimento all’articolo 25 anziché all’articolo 29 dello schema.

L’articolo 75 (“Decorrenza procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario”) è stato modificato solo nel riferimento al “Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” anziché al “capo del Corpo nazionale” nella qualità di presidente della Commissione.

18.- Il Capo IV, già “Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente del personale tecnico”, reca la rubrica “Ruoli del personale tecnico”.

La relazione illustrativa fa presente che, con le disposizioni degli articoli 78, 79 e 80 “vengono ridefinite ed estese le funzioni degli assistenti tecnici nei settori di impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico, adeguandole anche al titolo di studio più elevato richiesto per l’accesso al ruolo (diploma di istruzione secondaria di secondo grado). In particolare, vengono integrate con la possibilità, per tale personale, di partecipare alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi e di polizia giudiziaria. Tali funzioni sono state previste per tutte le qualifiche dei ruoli tecnici, in relazione alle qualifiche possedute e alle specifiche competenze svolte”.

Vengono, dunque, meno i riferimenti alle professionalità di operatore, operatore esperto e assistente di cui al testo vigente del decreto legislativo n. 217/2005.

Nella sezione I “Istituzione dei ruoli tecnici” del Capo IV, l’articolo 76 (“Istituzione dei ruoli”), comma 1, dispone l’istituzione dei seguenti tre ruoli tecnici del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli assistenti tecnici; b) ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici; c) ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici.

La previsione di tali ruoli si colloca nella prospettiva della revisione dei percorsi di carriera del personale “non direttivo e non dirigente” che espleta funzioni “tecniche”.

La relazione illustrativa precisa che tale revisione comporta l’innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli iniziali e l’armonizzazione del percorso di carriera con quello del personale già “non direttivo e non dirigente” con funzioni operative. In particolare, il percorso di carriera – attraverso scrutini a ruolo aperto – dalla qualifica di assistente tecnico, cui si accede per concorso pubblico per titoli ed esami, a quella di viceispettore tecnico con scatto convenzionale “si compie in complessivi 23 anni in luogo dei 27 anni previsti dal vigente percorso di carriera che si articola nelle qualifiche da operatore ad assistente con scatto convenzionale”; mentre, il percorso di carriera dalla qualifica di ispettore tecnico a sostituto direttore tecnico con scatto convenzionale “si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 39 anni previsti a legislazione vigente”.

L’articolo 76, comma 2, riferisce le funzioni del personale dei suddetti ruoli ai “settori di impiego”, anziché alle “qualifiche” menzionate nel testo vigente: essi sono individuati dal comma 3 nei settori amministrativo-contabile, informatico e scientifico.

Dette funzioni sono riferite dal comma 2 anche ai “profili professionali ove previsti”. Gli stessi profili professionali “ove previsti” sono richiamati dal comma 5 a proposito dell’allegata Tabella A da cui risulta che la dotazione organica del personale tecnico ammonta complessivamente a 1909 unità.

Considerato che dalla relazione illustrativa non emergono specifiche informazioni circa l’individuazione di tali profili appare opportuno un chiarimento in proposito da parte dell’Amministrazione.

19.- L’articolo 77 (“Articolazione del ruolo degli assistenti tecnici”) prevede per gli assistenti tecnici, in ognuno dei tre settori di impiego, le qualifiche di: a) assistente tecnico; b) assistente tecnico esperto; c) assistente tecnico coordinatore.

Per il settore amministrativo contabile le funzioni previste per la qualifica di assistente tecnico sono stabilite dall’articolo 78 (“Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d’impiego amministrativo – contabile”).

Nel comma 1, la declaratoria delle attività corrispondenti alla qualifica di assistente tecnico è parzialmente coincidente con quella delle funzioni allo stato previste per la sopprimenda qualifica di operatore.

Alla stessa declaratoria è premesso quanto segue: “Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d’impiego amministrativo – contabile, svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute”.

Appare correlata alla corrispondente attribuzione di attività al personale di altro settore di impiego la soppressione della seguente declaratoria di funzioni: “utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all’esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l’installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta”.

Appartengono alla competenza degli assistenti tecnici del suddetto settore le seguenti attribuzioni della attuale qualifica di operatore: “svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l’esecuzione dei lavori può avvalersi dell’uso di macchine che richiedono la patente di guida o l’abilitazione all’uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli”, restando escluso per questi ultimi “l’ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti”. Viene riprodotta anche la vigente disposizione riferita alla qualifica di operatore secondo la quale “In relazione alle esigenze dell’ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi”, mentre il riferimento alla partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale è soppresso ed è introdotta la previsione della partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dall’amministrazione.

Sono introdotte poi le seguenti disposizioni: “svolge funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica.”

Sebbene sia analogamente formulato il vigente articolo 70 (“Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti”) del decreto legislativo n. 217 del 2005, deve notarsi (per analogo rilievo, ed anche per l’indicazione di ulteriori ed analoghe occorrenze, cui lo stesso merita di essere esteso, cfr. supra, § 9.3) che, per quanto la rubrica dell’articolo 78 menzioni le “funzioni”, nel comma 1, primo e secondo periodo, non sono espressamente attribuite funzioni al personale del ruolo degli assistenti tecnici nel settore d’impiego amministrativo – contabile, ma sono indicati compiti, operazioni o singole attività.

Le funzioni del personale in questione sono menzionate solo nel terzo periodo (“svolge funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l’utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute”), dopo la previsione della partecipazione a corsi di aggiornamento.

In disparte la considerazione che la partecipazione a corsi di aggiornamento non appare riconducibile in modo specifico a funzioni amministrativo-contabili, si osserva che tale collocazione del riferimento alle funzioni non agevola l’attribuzione di un immediato significato alla locuzione “piena fungibilità delle stesse”, collocata nel comma 1, primo periodo, che è riferita alle funzioni.

Perciò si suggerisce di riformulare il comma 1, affinché esso, in primo luogo, in conformità alla rubrica dell’articolo, disponga esplicitamente l’attribuzione di funzioni amministrativo- contabili e, quindi, indichi le specifiche attività ad esse riconducibili, preferibilmente in forma di elenco.

Inoltre, in merito alla suddetta locuzione “piena fungibilità delle stesse”, si valuti l’opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole “nell’ambito della stessa qualifica”.

Si consideri poi che il riferimento al “margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute” integra una clausola il cui contenuto, in quanto sostanzialmente indeterminato, meriterebbe l’introduzione di criteri diretti a perimetrare lo stesso margine.

Ancora, la locuzione “per l’esecuzione dei lavori” di cui al comma 1, secondo periodo (già contenuta nel testo vigente), richiede l’enunciazione degli stessi lavori, poiché il testo non individua “lavori”, bensì “operazioni”; a meno che la medesima esecuzione non vada riferita a queste ultime, circostanza che andrebbe specificata. In ogni caso, la parola “dei” dovrebbe essere sostituita dalla parola “di” (fermo restando che gli stessi lavori manterrebbero l’attuale margine di indeterminatezza se non venissero individuati).

Si valuti poi che la formulazione dell’ultimo inciso del terzo periodo (“può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica”), sebbene menzioni un compito (la cui declaratoria avrebbe richiesto l’uso del modo indicativo, tempo presente), attribuisce una mera facoltà al personale.

Nel primo periodo del comma 2 (“All’assistente tecnico coordinatore, possono essere, altresì, conferiti incarichi di collegamento nell’ambito della specifica professionalità posseduta”), appare opportuno precisare il parametro di riferimento del previsto “collegamento”, la cui previsione resterebbe altrimenti del tutto generica.

Il secondo periodo del comma 2 prevede che “L’assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici, svolge le funzioni del coadiutore tecnico”, consentendo una deroga al criterio di sovra ordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli tecnici che è stabilito dall’articolo 76, comma 4, come segue: sostituti direttori tecnici, ispettori tecnici, viceispettori tecnici, coadiutori tecnici, assistenti tecnici.

Analoghe disposizioni in materia di svolgimento di funzioni della qualifica superiore di altro ruolo sono contenute nell’articolo 79, comma 3, e nell’articolo 80, comma 4, con riferimento ai settori di impiego informatico e scientifico.

20.- Sul tema dello svolgimento di funzioni della qualifica superiore – che nelle disposizioni citate riguarda qualifica di altro ruolo – si consideri che l’articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive” (comma 1). Solo “per obiettive esigenze di servizio” il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: “a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti”; “b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza” (comma 2).

Poiché tali disposizioni del citato articolo 52 esprimono un principio generale di inderogabilità dell’inquadramento e delle mansioni attribuite nel pubblico impiego – corredato dalla previsione di specifici effetti conseguenti al ricorso o alla mancanza dei presupposti di cui al comma 2 (commi 4 e 5), tra cui, nella seconda ipotesi, la nullità dell’atto di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2025, n. 1845) – si richiede che ad esse si rendano conformi le disposizioni dello schema sopra richiamate, inserendovi il richiamo al citato articolo 52 decreto legislativo n. 165/2001.

Si rinvia, sul punto, anche alle considerazioni svolte supra, al § 14.2.

21.- Il comma 3 stabilisce che “Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte”.

Sul punto, si richiamano i rilievi svolti supra, al § 9.

Inoltre, appare opportuno che anche le “competenze” (oltre alla qualifica) siano definite “possedute”, a meno che non si intenda far riferimento a compiti o attività svolti dal personale in questione.

22.- L’articolo 79 è rubricato “Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d’impiego informatico”.

Nonostante l’oggetto della rubrica e l’incipit del comma 1 (“Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse”), nell’articolo non sono enunciate le funzioni del personale in questione, ma sono indicati specifici compiti o attività. Dette funzioni dovrebbero essere quindi specificamente attribuite al personale in questione, anche considerato che il difetto della relativa enunciazione non consente un’immediata attribuzione di significato normativo a detto incipit.

Si rinvia a quanto già osservato con riferimento all’articolo 78, comma 1 (v. supra, § 19, nonché il § 9.3), per le locuzioni “piena fungibilità delle stesse”, “margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute”, “esecuzione dei lavori”, “partecipa a corsi di aggiornamento”, “può (…) espletare compiti di formazione”, nonché in merito all’opportunità di redigere la declaratoria delle attività in forma di elenco.

Quanto ai commi 2 e 3, si rinvia a quanto già rilevato in ordine all’articolo 78, commi 2 e 3.

23.- Anche l’articolo 80 “Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d’impiego scientifico”, comma 1, non menziona le funzioni cui si riferisce la rubrica dell’articolo. Esse, pertanto, dovrebbero essere oggetto di specifica attribuzione al personale in questione.

Tale comma stabilisce che “Al settore d’impiego scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, ambiti di competenza attinenti all’applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali (antincendio boschivo AIB), e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento”.

Allo scopo di circoscrivere tale individuazione all’attività di istituto, si valuti l’opportunità di inserire, dopo le parole “Corpo nazionale”, le seguenti “con riferimento ai compiti istituzionali”.

Circa i commi 2, 3 e 4 si rinvia a quanto già rilevato (supra, § 19) per i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 78.

24.- L’articolo 81 (“Accesso al ruolo degli assistenti tecnici”) disciplina il reclutamento tramite concorso pubblico degli assistenti tecnici, anche rinviando a decreti del Ministro dell’interno [comma 1, lettere b) e c) e comma 7].

In ordine alle modalità di accesso, si fa rinvio alle considerazioni già formulate supra, in relazione all’articolo 5 dello schema (cfr. §§ 10, 10.2, 10.3, 10.4 e 13).

Poiché il corso di formazione, nonché il tirocinio, sono disciplinati dall’articolo 82, si suggerisce di: sopprimere nell’articolo 81, comma 5, primo periodo, le parole “e ammessi alla frequenza del corso di formazione”; riformulare l’articolo 82, comma 1, come segue “Gli assistenti tecnici in prova sono sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, di cui tre mesi di corso residenziale di formazione presso le strutture del Corpo e tre mesi di tirocinio”.

25.- Considerato che l’articolo 82 disciplina sia il corso di formazione che il tirocinio, la rubrica dell’articolo (“Corso di formazione”) dovrebbe essere riferita anche al tirocinio.

L’articolo 82, comma 2, secondo periodo, stabilisce che “gli esiti dell’esame finale” del corso di formazione “determinano l’ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente”. Al fine di assicurare la prevedibilità dei criteri applicabili e la par condicio tra i soggetti ammessi al periodo di prova, nella clausola di salvezza si richiede di sostituire il generico richiamo alla normativa vigente con l’indicazione delle fonti normative cui si ha riguardo.

La “graduatoria finale” menzionata nel comma 2, secondo periodo, rileva, ai sensi del comma 3, per la conferma in ruolo all’esito favorevole del tirocinio. Distinta da essa è la graduatoria indicata dal comma 5 (graduatoria di fine corso) e dal comma 7 (graduatoria finale del corso di formazione) – con differenti formulazioni che si suggerisce di uniformare – il cui punteggio è considerato, con quello conseguito nel concorso, ai fini della media aritmetica il cui risultato determina “l’ordine della graduatoria”.

Il comma 3 non prevede la data di conseguimento della nomina – rectius dell’attribuzione della relativa qualifica – ad assistente tecnico, mentre il comma 4 stabilisce tale data nel caso di ripetizione del tirocinio (“a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio”, rectiusa decorrere dal giorno successivo a quello di conclusione del periodo di tirocinio”). Perciò, pare opportuno che anche nel comma 3 sia indicata tale data secondo lo stesso criterio, cioè “a decorrere dal giorno successivo a quello di conclusione del periodo di tirocinio”.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede la conferma in ruolo degli assistenti tecnici che hanno prestato giuramento. Però, poiché l’articolo 82 non prevede un inserimento in ruolo degli assistenti tecnici in prova, appare preferibile sostituire la parola “confermati” con la parola “inseriti”.

Il comma 4, prevede che “Gli assistenti tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad assistente a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l’ultima unità assunta del medesimo corso di formazione”.

L’inciso “ai fini del definitivo superamento della prova” contenuto nel primo periodo e l’incipit del secondo periodo (“Conseguono”), nonostante il rinvio alla procedura di cui al comma 3, sembrano configurare un automatismo tra la ripetizione del tirocinio e il conseguimento della nomina. Perciò, appare preferibile: nel primo periodo sopprimere le parole “ai fini del definitivo superamento della prova” e, nel secondo periodo, premettere alla parola “Conseguono” le seguenti “In caso di esito favorevole, essi”.

Il comma 5 prevede che “Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso”.

Poiché l’articolo 82 non rientra tra gli articoli specificamente indicati dall’articolo 233 (la cui rubrica si riferisce solo alle disposizioni transitorie per le progressioni in carriera), comma 1, ma tale comma prevede che (anche) le disposizioni concernenti la “frequenza” di corsi di formazione “si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei provvedimenti di attuazione previsti nelle medesime disposizioni che devono essere adottati entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”, si richiede di chiarire se anche per l’adozione del decreto di cui al comma 5 si applica tale termine di diciotto mesi, dovendosi altrimenti stabilire uno specifico termine. In ogni caso l’articolo 233, comma 1, non menziona il tirocinio: quindi il termine ivi stabilito in materia di formazione e di aggiornamento non trova applicazione per la disciplina del tirocinio, per la quale esso dovrebbe essere espressamente stabilito.

26.- L’articolo 83 (“Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio”), comma 1, nell’individuare le fattispecie di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione, alla lettera b) si riferisce a “esami” del corso di formazione il cui mancato superamento determina la dimissione dal corso. Poiché l’articolo 82, commi 2 e 5, menziona l’“esame finale” dello stesso corso, appare opportuno che, nei due articoli, sia uniformata la terminologia utilizzata in materia di esami.

Si suggerisce inoltre di sopprimere, nell’articolo 83, comma 1, lettera e), primo periodo, le parole “per qualsiasi motivo”, perché il secondo periodo indica alcuni motivi di assenza cui consegue l’ammissione alla partecipazione al corso successivo.

Cfr., inoltre, le osservazioni formulate supra, § 10.6.

26.- L’articolo 84 (“Promozione alla qualifica di assistente tecnico esperto ed attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di assistente tecnico esperto.”) e l’articolo 85 (“Promozione alla qualifica di assistente tecnico coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale”) stabiliscono i presupposti e i requisiti per la promozione alla qualifica, rispettivamente, di assistente tecnico esperto e di assistente tecnico coordinatore, ricorrendo i quali la promozione “è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo” e per l’attribuzione di uno scatto convenzionale.

Avuto riguardo al requisito dell’anzianità di servizio nella qualifica, si constata che: per il conseguimento della qualifica attualmente prevista di operatore esperto sono richiesti otto anni nella qualifica di operatore, mentre, per il conseguimento della qualifica di assistente tecnico esperto, lo schema richiede quattro anni di servizio nella qualifica di assistente tecnico; per il conseguimento della qualifica attualmente prevista di operatore esperto occorre un’anzianità di servizio di quattordici anni nella qualifica di operatore esperto; mentre, per il conseguimento della qualifica di assistente tecnico coordinatore prevista dallo schema, occorrono sei anni nella qualifica di assistente tecnico esperto.

Il conferimento della promozione a ruolo aperto comporta – come specifica la relazione tecnicache essa sia effettuata “nei limiti e all’interno della dotazione organica di riferimento”, quindi senza una cadenza prestabilita, a seguito di scrutinio.

Poiché quest’ultimo è richiamato dall’alinea del comma 1 dell’articolo 84 solo in modo incidentale (allo scopo di individuare la data alla quale i candidati devono possedere i requisiti stabiliti), appare opportuno che esso sia previsto espressamente e che, quindi, il testo sia riformulato come segue, prevedendo che la promozione “è conferita, a seguito di scrutinio, a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, agli assistenti tecnici che, nel triennio precedente la data dello stesso scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti”.

Analoga considerazione va estesa all’articolo 85, comma 1, primo alinea.

Per effetto dell’articolo 233 (“Disposizioni transitorie per le progressioni in carriera”), comma 1, che richiama anche gli artt. 84 e 85: il decreto del Capo del Dipartimento [articolo 84, comma 1, lettera b) e articolo 85, comma 1, lettera b)] con cui sono individuati i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento professionale la cui frequenza con profitto costituisce un requisito da possedere alla data dello scrutinio, deve essere (rectiusè”) adottato “entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto” (rectius: “data di entrata in vigore del presente decreto”); le disposizioni (anche) degli artt. 84 e 85 “si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei provvedimenti di attuazione”.

27.- La Sezione III del Capo IV (“Ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici”) è dedicata ai coadiutori tecnici e ai viceispettori tecnici.

La relazione illustrativa riferisce che il nuovo ruolo previsto dall’articolo 86 “viene istituito per uniformare il percorso di carriera del personale dei vigenti ruoli tecnico-professionali a quello del personale operativo non direttivo e non dirigente”.

Ad esso accedono, nell’ambito del percorso di carriera gli assistenti tecnici coordinatori, con le modalità previste dall’articolo 90, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento dell’esame finale del corso di formazione salvo il caso di perduranti carenze di organico all’esito dello scrutinio comparativo (articolo 90, comma 6) per le quali è prevista l’eventuale indizione di concorso interno per esami e titoli, anche su base territoriale.

Dalla documentazione di corredo dello schema risulta che la scelta di un tale percorso – nel quale i tre ruoli costituiscono articolazioni del ruolo tecnico – è diretta a valorizzare l’esperienza e le professionalità acquisite nel tempo e quindi ad ottimizzare il servizio reso.

Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte supra, ai §§ 14 ss.

28.- L’articolo 86 (“Articolazione del ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici”) articola il ruolo nei settori di impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico e nelle qualifiche di coadiutore tecnico, coadiutore tecnico esperto e viceispettore tecnico.

L’articolo 87 è rubricato “Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego amministrativo – contabile”.

Il comma 1 non attribuisce espressamente ai coadiutori tecnici funzioni amministrative e contabili. Tuttavia, le stesse funzioni sono esplicitamente attribuite dal secondo periodo del comma 3 ai vice ispettori tecnici.

Si invita perciò l’Amministrazione a verificare l’obiettivo per il quale il comma 1 si limita ad esporre, senza espressa attribuzione di funzioni amministrativo contabili, attività, operazioni e incarichi dei coadiutori tecnici, nonché la coerenza della formulazione del comma con l’inciso “Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore d’impiego amministrativo – contabile” che menziona le suddette funzioni.

Alla luce del medesimo inciso e della rubrica dell’articolo, appare infatti opportuno che il comma 1 stabilisca un’esplicita attribuzione delle funzioni amministrative e contabili al personale in questione e che a tale attribuzione faccia seguito, in forma di elenco, la specificazione di attività, operazioni e incarichi ad esse riconducibili. Quanto allo stesso inciso, cui ricorre anche il testo vigente, si suggerisce di valutare l’introduzione, in fine, delle parole “nell’ambito della qualifica posseduta”.

In ogni caso, in merito alla formulazione del comma in esame si osserva che:

– nella locuzione “ovvero esegue operazioni”, la parola “ovvero” potrebbe significare l’alternatività dell’attività di esecuzione rispetto all’attività in precedenza: perciò, qualora si intenda escludere tale alternatività, è preferibile sostituire la parola “ovvero” con una virgola;

– la parola “formazione” non è preceduta da alcun verbo;

– la parola “segue” non pare idonea ad esprimere, nella fattispecie, una specifica attività del personale, quale potrebbe desumersi, invece, dalla parola “collabora”;

– nella locuzione “anche con anche con funzioni” deve essere soppressa la duplicazione delle parole “anche con”.

Il comma 2, primo periodo prevede che “Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini.

Fermo restando quanto osservato per il comma 1 in tema di funzioni, in tale periodo del comma 2 appare opportuno specificare che gli incarichi previsti si riferiscono alle funzioni indicate nella rubrica dell’articolo.

Il secondo periodo del comma 2 prevede che “Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore tecnico”. Il comma 3 stabilisce, con riferimento ai viceispettori tecnici che “tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell’ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l’attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto”.

29.- Anche gli articoli 88, commi 2 e 3, e 89, commi 2 e 3, prevedono, per gli altri settori di impiego, ipotesi di sostituzione da parte del coadiutore tecnico esperto, riferite sia alla qualifica superiore del viceispettore tecnico, sia al superiore diretto, per il caso di assenza o impedimenti.

Tali disposizioni, a differenza di quelle di cui agli artt. 78, comma 2, 79, comma 2, e 80, comma 3, sopra esaminate – per le quali si richiede la conformità con l’articolo 52 del decreto legislativo n. 165/2001 – non contemplano fattispecie di svolgimento di funzioni superiori proprie di qualifica appartenente ad altro ruolo, ma paiono riferite a ipotesi di temporanea sostituzione per il compimento di specifici atti per le quali si richiede che l’assenza e l’impedimento siano definiti “temporanei”.

Il comma 3 dell’articolo 78 dovrebbe essere più opportunamente riformulato in forma di elenco, così evitando anche la ripetizione di parole appartenenti ai verbi “svolgere” e “collaborare”. In merito al coordinamento di unità, si suggerisce di qualificare le stesse unità (come nell’articolo 11 in cui è utilizzata la parola “operative”), eventualmente aggiungendo la parola “organizzative”.

29.1.- L’articolo 87, comma 4, prevede che “Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte”.

In proposito, si rinvia alle considerazioni svolte supra, § 9.

30.- L’articolo 88 è rubricato “Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego informatico”.

Anche il comma 1 di tale articolo non attribuisce espressamente, come pare invece opportuno, funzioni ai coadiutori tecnici – per quanto ad esse si riferiscano la rubrica e l’inciso del comma 1 “Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici” e la relazione illustrativa riferisca di “funzioni dei coadiutori tecnici” (pag. 17) – mentre nel comma 3, secondo periodo, solo ai vice ispettori tecnici sono attribuite “funzioni informatiche”.

In merito al suddetto inciso del comma 1, si valuti l’opportunità di aggiungere in fine le parole “nell’ambito della qualifica posseduta”.

Quanto alle attività dei coadiutori tecnici, oltre a disporre espressamente l’attribuzione di funzioni, appare opportuno che le relative attività siano esposte in forma di elenco, nel quale: la parola “segue” potrebbe essere sostituita con altra più funzionale all’indicazione di una specifica attività del personale, quale la parola “collabora”; nella locuzione “anche con anche con funzioni” deve essere soppressa la duplicazione delle parole “anche con”.

Vanno estese ai commi 2, 3 e 4 le considerazioni già svolte per gli stessi commi dell’articolo 87.

Quanto sopra osservato circa la formulazione degli articoli 87 e 88, va esteso alla formulazione dell’articolo 89 “Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego scientifico”.

31.- Come sopra accennato, l’articolo 90 (“Immissione nel ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici”) stabilisce le modalità di accesso del personale con qualifica di assistente tecnico coordinatore alla qualifica di coadiutore tecnico nei settori amministrativo-contabile, informatico e scientifico.

In particolare, il comma 1 prevede tale accesso “mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale”.

Poiché il superamento dovrebbe riferirsi all’esame finale, si suggerisce di riformulare tale locuzione come segue: “mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e partecipazione ad un successivo corso formazione, della durata non inferiore a tre mesi, superando il relativo esame finale”. Nello stesso comma, nella locuzione “che abbia completato”, occorre sopprimere la parola “che”.

Al comma 3, nella locuzione “e con decorrenza economica”, si sostituisca la congiunzione con una virgola.

L’articolo 90 non rientra tra gli articoli espressamente richiamati dall’articolo 233, comma 1, che trova applicazione per la disciplina della “frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento ovvero il completamento di specifici percorsi formativi per il passaggio alle qualifiche superiori”. Dunque, il termine ivi previsto per l’adozione dei decreti attuativi concernenti tale disciplina pare trovare applicazione solo per il decreto di cui al comma 1, ma non per: il decreto del Capo del Dipartimento di cui al comma 5, nella parte relativa all’individuazione dei criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, “l’esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso”; il decreto ministeriale di cui al comma 7, salvo che per “le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale” .

Perciò, come osservato a proposito dell’articolo 81, se con detti decreti si intende disporre una stabile disciplina dello scrutinio e del concorso ivi previsti, appare opportuno prevedere un termine per la loro emanazione.

Si rinvia, inoltre, alle considerazioni svolte supra, §§ 13 – 14.2.

32.- L’articolo 91 (“Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione”), nell’individuare le fattispecie di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione, al comma 1, lettera b) si riferisce a “esami di fine corso” dello stesso corso. Poiché l’articolo 90, commi 1 e 5, menzionano un “esame finale”, appare opportuno che, nei due articoli, sia uniformata la terminologia che riguarda la conclusione dello stesso corso.

Si suggerisce inoltre (cfr. supra, § 10.6) di sopprimere, nell’articolo 91, comma 1, lettera c), primo periodo, le parole “per qualsiasi motivo”, perché il secondo periodo indica invece alcuni motivi di assenza che consentono l’ammissione ad altro corso.

In particolare, il secondo periodo prevede che “Nell’ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio”.

Le ipotesi di “infermità contratta durante il corso” e di “infermità dipendente da causa di servizio” che costituiscono causa di assenza per più di 15 giorni non paiono sovrapponibili alle fattispecie di infermità indicate nel comma 5 (“Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso”) in cui il periodo di assenza non è menzionato. Infatti: “l’infermità contratta durante il corso” di cui al comma 1, lettera c) integra una fattispecie più ampia della “infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche” di cui al comma 5; l’infermità dipendente da causa di servizio, menzionata nel comma 1, si riferisce ad uno specifico istituto – di cui non è chiaro se il relativo riconoscimento debba intervenire durante il corso – mentre la locuzione “infermità contratta durante il corso” contenuta nel comma 5 (nella quale l’avverbio “durante” non esprime alcun effetto di causalità del corso rispetto all’infermità) pare riferirsi ad una situazione di carattere contingente non connessa a motivi di servizio a differenza della “malattia contratta per motivi di servizio” menzionata nel comma 1, lettera c).

Dal ricorso delle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), deriva l’ammissione “di diritto” al “corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica”. Mentre, per le fattispecie del comma 5, è prevista un’ammissione “a ripetere il corso professionale” che pare presupporre una valutazione discrezionale da parte di soggetto non menzionato.

Per queste ultime fattispecie si prevede che “il personale viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso”.

Poiché una previsione analoga non è contemplata per il personale di cui al comma 1, lettera b), si richiede che l’Amministrazione chiarisca il perimetro delle fattispecie indicate in tale lettera e nel comma 5 ed evidenzi la ratio del diverso trattamento previsto.

Ancora, poiché la formulazione del comma 5 adombra un automatismo tra la ripetizione del corso di formazione e la promozione, appare opportuno che, ai fini di quest’ultima, sia espressamente menzionato il superamento dell’esame finale.

Si segnala che il medesimo comma 5 menziona gli “idonei del corso”, categoria che non è citata nell’articolo 90.

33.- L’articolo 93 (“Promozione alla qualifica di viceispettore tecnico”) stabilisce presupposti e modalità per la promozione dei coadiutori tecnici esperti alla qualifica di viceispettore tecnico e l’articolo 94 stabilisce disposizioni in tema di attribuzione di uno scatto convenzionale ai viceispettori tecnici.

La relazione illustrativa fa presente che “complessivamente il percorso da assistente tecnico a viceispettore tecnico con scatto convenzionale si compie in 23 anni, in luogo dei 27 anni previsti dal vigente percorso di carriera che si articola nelle qualifiche da operatore ad assistente con scatto convenzionale”.

Come gli articoli 84 e 85, anche gli articoli 92 e 93 stabiliscono che, ricorrendone i presupposti, il conferimento della qualifica di coadiutore tecnico esperto e di viceispettore tecnico sia effettuato a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo: dunque, deve intendersi nei limiti e all’interno della dotazione organica di riferimento.

Si estendono a tali articoli le considerazioni svolte per gli articoli 84 e 85 circa l’opportunità di una riformulazione del comma 1 che evidenzi che la promozione è conferita a seguito di scrutinio.

In base all’espresso richiamo dell’articolo 233, comma 1, il termine ivi previsto trova applicazione per l’adozione dei decreti del Capo del Dipartimento di cui al comma 1, lettera b), degli artt. 92 e 93, su cui si fa ancora rinvio alle considerazioni già svolte.

34.- La Sezione IV riguarda il nuovo ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici.

Tale ruolo, che comprende anch’esso i settori d’impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico, è articolato dall’articolo 95 nelle qualifiche: ispettore tecnico, ispettore tecnico capo; sostituto direttore tecnico.

Gli articoli 96, 97 e 98 sono, rispettivamente, rubricati :“Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori logistico-gestionali tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d’impiego amministrativo–contabile”, “Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d’impiego informatico” e “Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d’impiego scientifico”.

Come già osservato per le precedenti disposizioni in tema di funzioni del personale tecnico, appare opportuno che in tali articoli: in corrispondenza all’oggetto delle relative rubriche e in relazione all’incipit del comma 2 (“Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale”), al personale indicato siano espressamente attribuite le funzioni dello specifico settore di impiego; le attività in cui le stesse funzioni si esplicano, individuate nei commi 1 e 2, siano formulate in un solo comma in forma di elenco (nel quale, nella locuzione “alle commissioni di esame”, appare preferibile sostituire la preposizione “alle” con la preposizione “a”); si specifichi che la “fungibilità del personale” è riferita alla qualifica di appartenenza. Circa la qualifica di polizia giudiziaria, si rinvia alle considerazioni svolte supra, § 9.

35.- L’articolo 99 (“Accesso al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici”) prevede che, alla qualifica di ispettore tecnico, nei settori di impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico non si acceda per concorso (come stabilito dalle vigenti disposizioni riferite al ruolo degli ispettori logistico-gestionali che si intende sopprimere cui si accede per concorso pubblico per la metà dei posti disponibili e per concorso interno per l’altra metà), bensì, “nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo a domanda e superamento di un successivo corso di formazione ad elevato contenuto tecnico-professionale”. Il concorso è configurato come canale residuale di accesso per il caso in cui “non pervengano domande in numero sufficiente alla copertura delle sedi rese disponibili” (commi 6-10).

La necessità del superamento di un corso di formazione ad elevato contenuto tecnico-professionale e la possibilità che “sedi disponibili” siano messe a concorso induce perplessità in merito alla coerenza delle relative previsioni con l’intento dell’Amministrazione, già sopra rappresentato, di inserire l’accesso a tale ruolo nel percorso di carriera del personale in servizio per valorizzarne l’esperienza e le professionalità acquisite nel tempo e, quindi, ottimizzare il servizio reso, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico concorso riferiti all’articolo 97, quarto comma, Cost.. Sul punto, si richiamano e ribadiscono i rilievi svolti supra, § 14.2.

Appare pertanto opportuno un chiarimento in proposito da parte dell’Amministrazione.

Lo scrutinio “è riservato al personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell’interno, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

  1. a) di coadiutore tecnico, coadiutore tecnico esperto e viceispettore tecnico;
  2. b) di assistente tecnico coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento”.

Il comma 3 prevede che la nomina a ispettore tecnico – rectius la relativa qualifica – sia conseguita, al termine del corso di formazione, dal personale che abbia superato l’esame, nell’ordine di graduatoria finale del corso.

Si constata che a tale ordine di nomina non è ricondotto alcun effetto sotto il profilo delle decorrenze economica e giuridica, poiché esse sono stabilite, rispettivamente, “dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze” di organico e “dal giorno successivo alla data di conclusione del corso”.

Inoltre, lo stesso ordine non è preso in considerazione per l’assegnazione del personale alle sedi di servizio, perché essa è effettuata (anche) “secondo l’ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo”.

36.- L’articolo 100 prevede casi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione previsto dall’articolo 99 nonché dal tirocinio “in caso di concorso pubblico”.

In merito al tirocinio, si rileva esso non è menzionato dall’articolo 99 né per il personale che abbia superato lo scrutinio né per quello che abbia superato il concorso; per quest’ultima categoria di personale il tirocinio non è menzionato nemmeno nell’articolo 99, comma 10, che demanda ad un regolamento ministeriale “le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale”. Poiché l’articolo 99 è espressamente richiamato dall’articolo 233, comma 1, il termine di adozione dei provvedimenti attuativi ivi previsto trova applicazione per il suddetto regolamento.

Dall’articolo 100 (“Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione”) risulta che il tirocinio è previsto solo per il personale selezionato a seguito di concorso.

Quindi occorre che: nell’articolo 99 sia previsto anche lo svolgimento di un periodo di tirocinio a seguito di concorso per le cui modalità di svolgimento intervenga il decreto di cui al comma 10; nell’articolo 100 siano previsti casi di dimissione ed espulsione non solo dal tirocinio, ma anche dal corso di formazione che si svolge a seguito di concorso; la rubrica dell’articolo 100 si riferisca anche al tirocinio.

37.- Gli articoli 101 e 103 disciplinano, rispettivamente, la promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo e a sostituto direttore tecnico, che avviene a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, a seguito di scrutinio del personale, con qualifica di ispettore tecnico e di ispettore tecnico capo, che possegga i requisiti previsti dagli stessi articoli.

La relazione illustrativa precisa che “complessivamente, il percorso da ispettore tecnico a sostituto direttore tecnico con scatto convenzionale si compie in 30 anni, in luogo dei 39 anni previsti dal vigente percorso di carriera”.

Per l’articolo 101, si consideri l’opportunità di indicare in forma di elenco (come nell’articolo 103) i requisiti richiesti per la promozione, ai fini di una più chiara formulazione del testo.

Vanno estese a tale articolo le considerazioni svolte per gli articoli 84, 85, 92 e 93, circa l’opportunità di una riformulazione del comma 1 che evidenzi che la promozione è conferita a seguito di scrutinio.

In base all’espresso richiamo dell’articolo 233, comma 1, il termine ivi previsto trova applicazione per l’adozione dei decreti del Capo del Dipartimento di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 101 e 103.

38.- La sezione V è dedicata al “Ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari”, istituito dall’articolo 105. Dalla tabella A richiamata in tale articolo risulta che la dotazione di tale personale è pari a 28 unità.

Il ruolo è articolato dall’articolo 106 nelle qualifiche di ispettore sanitario, ispettore sanitario capo e sostituto direttore sanitario.

A tale personale l’articolo 107 attribuisce “funzioni di assistenza sanitaria, prevenzione e riabilitazione”.

In merito alle attività che esso è chiamato a svolgere – alle quali sono aggiunte, rispetto al testo vigente, l’assistenza sanitaria, la prevenzione, nonché la preposizione alla “gestione ed al funzionamento di una articolazione dell’ufficio dirigenziale cui è assegnato” – si suggerisce di formulare il comma 1 in forma di elenco, ai fini di una più chiara redazione del testo.

In merito alla locuzione del comma 2 (“Ferme restando l’unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale”), si suggerisce, come già osservato per la stessa locuzione contenuta in precedenti articoli (quali gli articoli 78, 79, 80, 87, 88 e 89), di aggiungere le seguenti parole “nell’ambito della stessa qualifica”.

39.- L’articolo 108 (“Accesso al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari”) prevede che l’accesso alla qualifica di ispettore sanitario avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami, i cui requisiti di partecipazione sono stabiliti dal comma 1, anche con rinvio ai regolamenti di cui alle lettere b) e c).

Al comma 1, si suggerisce di: riformulare la lettera d) in un solo periodo, sostituendo: le parole “. Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso,” con le seguenti “nonché”; riportare il seguente titolo del decreto 9 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

Come già osservato per l’articolo 81, al fine di assicurare la prevedibilità dei criteri applicabili, si richiede di indicare la fonte normativa di riferimento: nel comma 1, lettera g), per l’individuazione degli “altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione”; nel comma 4 per “gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente”. Anche per questo profilo, si segnala l’opportunità di evitare la genericità del richiamo (cfr. supra, § 10.2).

In ordine alle modalità di accesso, si fa rinvio alle considerazioni già formulate supra, in relazione all’articolo 5 dello schema (cfr. §§ 10., 10.3 e 13).

Al comma 6 (“I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1 sono devoluti ad un concorso interno per esami per l’accesso alla qualifica di ispettore sanitario, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti”), appare opportuno sostituire le parole “devoluti ad un” con le seguenti “assegnati con”.

Anche all’articolo 108, non richiamato dall’articolo 233, comma 1, va estesa la considerazione già svolta per gli articoli 81 e 90, circa l’opportunità di indicare, se con i decreti previsti si intenda disporre una stabile disciplina per la selezione del personale, un termine per la loro emanazione nei commi 7 e 8.

40.- L’articolo 109 disciplina il corso di formazione e il tirocinio per ispettore sanitario riproducendo, con limitate modifiche, il vigente articolo 116 del decreto legislativo n. 217/2005.

Il comma 2, secondo periodo, stabilisce – con disposizione già contenuta nel testo vigente – che gli esiti degli esami del corso di formazione “determinano l’ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente”: per consentire la conoscibilità di detti criteri e assicurare la par condicio di tutti gli interessati, si richiede che la locuzione “normativa vigente” sia sostituita dal pertinente riferimento normativo. Nel terzo periodo dello stesso comma le parole “riconosciuti idonei” andrebbero sostituite con le seguenti: “giudicati idonei”.

Il medesimo comma 2, secondo periodo, menziona una “graduatoria finale”, che rileva, ai sensi del comma 3, per la conferma in ruolo all’esito favorevole del tirocinio. Distinta da essa è la graduatoria menzionata – con differenti formulazioni che si suggerisce di uniformare – dal comma 5 (graduatoria di fine corso) e dal comma 7 (graduatoria finale del corso di formazione) il cui punteggio è considerato, con quello conseguito nel concorso, ai fini della media aritmetica il cui risultato determina “l’ordine della graduatoria”.

Il comma 3 non prevede la data di conseguimento della nomina – rectius di attribuzione della qualifica – ad ispettore sanitario, mentre il comma 4 stabilisce tale data nel caso di ripetizione del tirocinio (“a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio”, rectiusa decorrere dal giorno successivo a quello di conclusione del periodo di tirocinio”). Perciò, pare opportuno che, anche nel comma 3 sia prevista tale data secondo lo stesso criterio, cioè “a decorrere dal giorno successivo a quello di conclusione del periodo di tirocinio”.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede la conferma in ruolo degli ispettori sanitari che hanno prestato giuramento. Però, poiché l’articolo 108 non prevede un inserimento in ruolo degli ispettori sanitari in prova, appare preferibile sostituire la parola “confermati” con la parola “inseriti”.

Il comma 4 stabilisce che “Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad ispettore sanitario a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l’ultima unità assunta del medesimo corso di formazione”.

Nel comma 4, nonostante il rinvio alla procedura di cui al comma 3, l’inciso “ai fini del definitivo superamento della prova” contenuto nel primo periodo e l’incipit del secondo periodo (“Conseguono”), sembrano configurare un automatismo tra la ripetizione del tirocinio e il conseguimento della nomina. Perciò, appare preferibile: nel primo periodo, sopprimere le parole “ai fini del definitivo superamento della prova” e, nel secondo periodo, premettere alla parola “Conseguono” le seguenti “In caso di esito favorevole, essi”.

Inoltre, nei commi 3 e 4, si suggerisce di sostituire le parole “conseguono la nomina” con le seguenti: “conseguono la qualifica”.

Il comma 5 prevede che “Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso”. Poiché l’articolo 109 non è richiamato dall’articolo 233, comma 1, il termine ivi stabilito per l’adozione delle disposizioni concernenti la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento ovvero il completamento di specifici percorsi formativi per il passaggio alle qualifiche superiori non trova applicazione per la disciplina del tirocinio, per la quale, quindi, esso dovrebbe essere espressamente stabilito.

41.- L’articolo 110 stabilisce i casi dimissioni e di espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio.

La lettera c) prevede le dimissioni per coloro che “dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio”. Al fine di comprendere nelle previste dimissioni anche il caso della rinuncia al tirocinio dopo l’espletamento del corso, tale lettera (che anche nel testo vigente comprende la rinuncia al corso “e” al tirocinio) dovrebbe essere riformulata come segue: “dichiarano di rinunciare al corso di formazione o al tirocinio o a entrambi”.

Nel comma 1, lettera e), si suggerisce di sopprimere, le parole “per qualsiasi motivo”, poiché la stessa lettera e) indica, di seguito, alcuni motivi di assenza che consentono l’ammissione ad altro corso.

Per ulteriori rilievi sul punto, cfr. supra, § 10.6.

42.- L’articolo 111 disciplina la promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto capo.

Si suggerisce di riformulare l’articolo, che consta di un solo comma in cui sono esposti i requisiti richiesti, esponendo gli stessi requisiti in forma di elenco.

Poiché gli artt. 111 e 113 sono richiamati nell’articolo 233, comma 1, l’adozione del decreto del Capo del Dipartimento concernente i corsi di aggiornamento professionale è soggetta al termine ivi previsto.

43.- Nel capo V “Ruoli del personale di rappresentanza”, la sezione I riguarda i “Ruoli della banda musicale”.

Nell’articolo 115 (“Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale”), che riproduce sostanzialmente il vigente articolo 124, è introdotta la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli della banda musicale come segue: ruolo del maestro direttore, ruolo degli orchestrali.

L’articolo 116 (“Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale”) riproduce il testo del vigente articolo 125, tranne modifiche di coordinamento.

L’articolo 117 disciplina l’accesso ai ruoli della banda musicale, introducendo alcune modifiche anche di carattere sostanziale alle previsioni del vigente articolo 126.

Come già rilevato con riferimento agli artt. 81, 90 e 108, se i decreti cui rinvia l’articolo 117 sono diretti a disporre una stabile disciplina per la selezione del personale, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un termine per la loro emanazione. Cfr., inoltre, i rilievi formulati supra, § 13.

Inoltre, nel comma 1, lettera f), la cui formulazione – che richiede “gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione” – è identica a quella del testo in vigore, occorre che la locuzione “normativa vigente” sia sostituita dal pertinente riferimento normativo al fine di consentire la conoscibilità di detti criteri e assicurare la par condicio di tutti gli interessati (cfr. supra, § 10.2).

Ancora, si valuti l’opportunità di sostituire la formulazione del vigente comma 6 (“I vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati”) con la seguente: “Ai vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore è conferita la qualifica di”.

L’articolo 119 (“Sopravvenuta inidoneità”) riproduce, con modifiche di coordinamento, il testo del vigente articolo 128.

44.- La Sezione II riguarda il “Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”.

L’articolo 120 (“Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”) e l’articolo 121 (“Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”) riproducono il vigente articolo 129, con modifiche di coordinamento. Nella tabella A allegata allo schema, la dotazione organica è pari a 60 unità.

Pur restando invariato, salvo modifiche di coordinamento, il vigente testo nell’articolo 121, comma 3 (“Con decreto del Capo del Dipartimento sono disciplinati l’organizzazione, l’impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnici del Corpo nazionale per le finalità di cui all’articolo 124 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell’emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia”) in mancanza di un chiarimento nella relazione illustrativa, appare opportuno che siano espressamente indicate “le disposizioni vigenti in materia” richiamate nel comma 3.

L’articolo 122 disciplina l’accesso al “ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse” anche rinviando a successivi decreti, come pure previsto nel testo vigente. In proposito si estendono anche a tale articolo le osservazioni già formulate supra, in relazione all’articolo 5 dello schema (cfr. §§ 10, 10.2, 10.3, 10.4 e 13), nonché i rilievi già svolta per gli articoli 81, 90, 108 e 117, circa l’opportunità di stabilire un termine per l’emanazione dei decreti previsti, qualora con essi si intenda disporre una stabile disciplina per la selezione del personale.

L’articolo 124 (“Sopravvenuta inidoneità”) introduce, rispetto al testo vigente, un elenco di cause che determinano la perdita dell’idoneità alla attività nel gruppo sportivo, per una delle quali è previsto il rinvio ad un decreto del quale sarebbe opportuno prevedere il termine di emanazione.

45.- L’articolo 125 concerne “Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità del personale del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse”.

Il comma 1 reca una clausola di salvezza delle “eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo di cui all’articolo 122 riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, ma idoneo al proficuo servizio”. Al fine di assicurare la conoscibilità della normativa applicabile da parte degli interessati, il rinvio alle “eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti” per gli atleti del gruppo sportivo dovrebbe essere sostituito dall’esplicito richiamo alle disposizioni normative più favorevoli vigenti, anche chiarendo se esso riguardi pure l’articolo 124, che prevede il transito in caso di inidoneità sopravvenuta all’attività sportiva e di idoneità al servizio.

Nel comma 2, primo periodo, si suggerisce di sopprimere la parola “specifica”.

Considerato che il comma 3 prevede che “Il personale del ruolo degli atleti del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, giudicato non più idoneo alle attività nel gruppo sportivo ai sensi dell’articolo 124 o che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti al comma 2, sia dichiarato totalmente inabile al servizio, transita, a domanda, nei corrispondenti ruoli tecnici, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo”, appare necessario che siano espressamente previste le circostanze cui consegue la dispensa dal servizio per inidoneità cui si riferisce il comma 1.

46.- L’articolo 126 (“Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli operativi, specialistici e tecnici”) delinea un ciclo di valutazione del personale che si conclude entro il 30 aprile di ogni anno, ai cui fini “la commissione valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo che si sostanzia in una valutazione insufficiente, sufficiente, distinto rispetto alla media, superiore alla media, eccellente”.

In base al comma 7, “Le modalità di costituzione e composizione della commissione di cui al comma 2, i contenuti della scheda sintetica di cui al comma 3 e della scheda di valutazione connessa, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di concerto con le organizzazioni sindacali”.

Appare opportuno che, nel comma 4, le parole “che si sostanzia in una valutazione” siano sostituite dalle seguenti “a motivazione di una delle seguenti valutazioni:” al fine di esplicitare che il “giudizio sintetico complessivo” è motivato e, in coerenza con quanto previsto dal comma 2, non si esaurisce nelle valutazioni “insufficiente, sufficiente, distinto rispetto alla media, superiore alla media, eccellente”.

Per effetto dell’articolo 233 (la cui rubrica “Disposizioni transitorie per le progressioni in carriera” andrebbe modificata aggiungendo le parole “e in materia di valutazione del personale”), comma 2, “Le disposizioni concernenti la valutazione del personale di cui all’articolo 126 per il passaggio alle qualifiche superiori si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni” e il decreto di cui all’articolo 126, comma 7, è adottato (rectiusemanato”) entro sei mesi dall’entrata (rectiusdalla data di entrata”) in vigore dello schema in esame.

47.- L’articolo 127 (“Norme relative agli scrutini di promozione”) disciplina l’attività del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, funzionale ai procedimenti di conferimento di promozioni del personale.

In base al comma 2, tale organo “sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera conferisce le promozioni e approva la relativa graduatoria per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione”.

Appare opportuno che, sia nel comma 1 dopo le parole “schede sintetiche”, sia nel comma 2 dopo le parole “commissione per la progressione in carriera” siano aggiunti i richiami ai pertinenti articoli dello schema, cioè, rispettivamente, gli articoli 126 e 128.

Il comma 3, lettera b), prevede, tra le cause di non ammissione agli scrutini, l’aver riportato, nei tre anni precedenti lo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, circostanza già espressamente prevista anche dai precedenti articoli che disciplinano la promozione a seguito di scrutinio del personale tecnico.

48.- L’articolo 128 disciplina la “Commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici”. Sembra opportuno che il comma 3 sia riformulato al fine di prevedere espressamente che la commissione effettua lo scrutinio del personale (“sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 127”) e che, all’esito di esso, formuli la prevista proposta di graduatoria.

49.- Gli articoli da 129 a 134 sono contenuti nel Capo VII (“Procedimento negoziale del personale e operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza”) riproducono i vigenti articoli 135-140, apportando al testo modifiche di coordinamento.

50.- Il Titolo II reca la disciplina dell’ordinamento del “personale direttivo e dirigente” del Corpo nazionale.

Il Capo I (articoli da 135 a 139) definisce i ruoli del personale operativo, direttivo e dirigente (articolo 135), articolato nelle qualifiche di “direttore in prova” (in luogo di vicedirettore), direttore e direttore vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti è, a sua volta, articolato in: primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

In conformità alle prefigurate “linee di intervento”, si prevede:

  1. a) l’abbreviazione del percorso di carriera per il personale appartenente ai ruoli operativi e tecnici (23 anni, in luogo dei 26 previsti dalla normativa vigente), nonché per l’accesso alla qualifica di direttore vicedirigente medico (17 anni, in luogo degli attuali 26);
  2. b) l’istituzione per il personale specialista della carriera direttiva, con accesso esclusivamente dall’interno e che si articola nelle qualifiche di direttore e direttore esperto, che corrispondono alle qualifiche di direttore e direttore vicedirigente

Viene, inoltre, sancita una rimodulazione della complessiva dotazione organica relativamente alle figure dirigenziali. In particolare:

  1. c) sono elevati da “primo dirigente” a “dirigente superiore” n. 70 posti per la funzione da Comandante dei vigili del fuoco, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità da primo dirigente operativo;
  2. d) sono elevati da “primo dirigente” a “dirigente superiore” i primi dirigenti “di fascia E” titolari di posti funzione negli Uffici Centrali, per un numero di unità pari a 29 unità, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità da primo dirigente;
  3. e) vengono potenziati i posti funzione da “primo dirigente vicario”, per un numero di 24 unità, con contestuale riduzione di un pari numero di unità nel ruolo dei direttivi operativi;
  4. f) è elevato da “primo dirigente” a “dirigente superiore” il posto funzione del dirigente “preposto alla Comunicazione” e la dotazione organica dei primi dirigenti operativi è stata potenziata di 5 unità con contestuale riduzione di n. 6 unità di direttivi operativi;
  5. g) viene potenziata la dotazione organica dei dirigenti generali di n. 5 unità;
  6. h) viene potenziata la dotazione organica dei dirigenti tecnici settore d’impiego amministrativo contabile di n. 13 unità nella qualifica di dirigente superiore e di n. 11 unità nella qualifica di primo dirigente, con contestuale riduzione di 24 direttivi tecnici, settore d’impiego amministrativo-contabile;
  7. i) viene potenziata la dotazione organica dei dirigenti tecnici settore d’impiego informatico di n. 4 unità nella qualifica di dirigente superiore e di n. 2 unità nella qualifica di primo dirigente, con contestuale riduzione di n. 6 direttivi tecnici settore d’impiego informatico;
  8. j) viene potenziata la dotazione organica dei dirigenti tecnici settore d’impiego ginnico sportivo di n. 1 unità da primo dirigente;
  9. k) viene potenziata la dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici, di n. 6 unità nella qualifica di dirigente superiore e di n. 2 unità nella qualifica di primo dirigente, con contestuale riduzione di n. 7 unità di direttivi medici.

51.- Osserva la Sezione che le ragioni che hanno ispirato l’opzione di fondo per una complessiva abbreviazione dei percorsi di carriera e per un incisivo incremento dell’organico apicale, a sostanziale ed incisivo scapito di quello operativo, non vengono adeguatamente esplicitate nelle relazioni di accompagnamento, né viene analizzato l’impatto atteso dalla prospettica attuazione del disegno di riforma. Rimane sullo sfondo, in assenza di adeguato approfondimento affidato a dati misurabili ed indicatori affidabili, l’obiettivo, imposto dalla delega, di “ottimizzazione delle funzioni e dei compiti” del Corpo. La relazione illustrativa evoca, senza approfondimento, “diversi fattori”, richiamando peraltro esclusivamente “l’imminente istituzione della nuova Direzione centrale per l’innovazione tecnologica e le telecomunicazioni, delle Direzione centrali di coordinamento interregionali e dell’Ufficio stampa e dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico e la Comunicazione interna”. È, perciò, opportuno sollecitare l’Amministrazione richiedente a fornire un chiarimento sul punto.

52.- L’articolo 135 dello schema riproduce l’attuale articolo 141, con riguardo alla “Istituzione ed articolazione dei ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti”.

Sia nella rubrica che nel testo (comma 1) la definizione dei “ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative” è sostituita, con opportuno scioglimento della relativa e senza perdite semantiche, con il più snello riferimento ai “ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti”.

Al comma 2, in relazione alla articolazione del “ruolo dei direttivi” in “tre qualifiche”, la figura del “vice direttore” è sostituita da quella del “direttore in prova”.

L’innovazione non trova adeguata giustificazione nella relazione illustrativa e suscita perplessità.

Invero, allo stato della normativa vigente: a) i vincitori del concorso per “vice direttore” sono nominati “vice direttori in prova” (attuale articolo 144, comma 1); b) al superamento del periodo di prova (della durata di dodici mesi, di cui nove orientati “formazione residenziale teorico-pratica” e tre destinati al “tirocinio tecnico-operativo”), assumono, in quanto siano dichiarati “idonei ai servizi di istituto”, la (definitiva) qualifica di “vice direttore” (articolo 144, comma 3).

Per contro, in base alla proposta formulazione: a) i vincitori di concorso sono nominati “direttori in prova” (articolo 138, comma 1); b) se idonei al termine della formazione e del tirocinio, sono destinati ad assumere direttamente e senz’altro la qualifica di “direttore”, che corrisponde tuttavia ad una distinta (e funzionalmente superiore) qualificazione nell’articolazione del ruolo (articolo 138, comma 3).

Con ciò, la qualifica di “direttore in prova” non sostituisce, come fa mostra di assumere la relazione illustrativa, quella di “vice direttore”, posto che il superamento del concorso prevede recta via (all’esito dell’ordinario periodo di prova) la nomina a “direttore”. In altri termini, il concorso, di là dalle apparenze, è per la nomina direttamente a “direttore”, sicché non esiste, in realtà, la (autonoma) qualifica di “direttore in prova”, a dispetto dell’articolo 135, comma 2, lettera a). Tale qualifica è, cioè, di fatto, e surrettiziamente, soppressa, non semplicemente sostituita.

Evidente, in definitiva, l’ambiguità (non è dato di intendere, nel silenzio delle relazioni di accompagnamento, quanto voluta o inavvertita) tra la definizione della qualifica (direttore “in prova”) e la scansione della procedura di assunzione a valle del concorso (superamento del periodo “di prova”). Tale ambiguità (che si rivela, con ciò, più una incongruenza) emerge con evidenza, per esempio, al successivo articolo 137, comma 5, dove si parla direttamente di concorso (interno) la qualifica di “direttore” (laddove, in realtà, si sarebbe dovuto scrivere, per coerenza, anche qui “direttore in prova”, ove si fosse trattato di qualifiche effettivamente diverse).

Per giunta, aggravando l’ambiguità, in sede di primo inquadramento, l’articolo 228 dello schema prevede che il personale con la attuale qualifica di vicedirettore, che abbia meno di un anno di effettivo servizio nella qualifica, sia “inquadrato nella istituita qualifica di direttore in prova” (comma 1), mentre la maturazione di “un anno di effettivo servizio della qualifica” importa l’automatico inquadramento nella qualifica di “direttore”. Con ciò, quella di “direttore in prova” finisce per diventare, verisimilmente contro le intenzioni e, in ogni caso, senza chiarezza sul punto, una figura sostanzialmente ‘ad esaurimento’.

La Sezione suggerisce, in proposito, due opzioni alternative: a) sopprimere la autonoma qualifica di “direttore in prova”, con riduzione da tre a due delle qualifiche dei direttivi; b) oppure (come sembra preferibile, anche in ragione della assenza di ogni indicazione in ordine alle ragioni ed ai possibili impatti della innovazione introdotta che richiederebbe una nuova valutazione in termini di neutralità finanziaria) conservare la tripartizione e, con essa, la figura del “vice direttore” (in coerenza, del resto, con la figura, non modificata, del direttore “vicedirigente”).

Per inciso, si segnala che la figura del “vice direttore” è conservata, senza che ne siano esplicate le ragioni, nella articolazione del ruolo dei direttivi medici [articolo 160, comma 2, lettera a) dello schema].

Al comma 4, il riferimento al “capo del Corpo nazionale” è sostituito, in conformità all’intero corpo normativo, da quello al “Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Il comma 5 rimanda alla tabella A, allegata allo schema di decreto, per la individuazione della dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, che prevede n. 603 direttivi e n. 245 dirigenti (divisi in n. 114 primi dirigenti e n. 131 dirigenti superiori).

53.- L’articolo 136 dello schema sostituisce ed integra il vigente articolo 142 e definisce le “Funzioni del personale appartenente ai ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti”.

Al comma 1 – di là dalla opportuna eliminazione del, superfluo, richiamo interno (“di cui all’articolo 141”) – è confermata l’attribuzione al personale (con la sola esclusione del comandante – ora “comandante provinciale” – dei vigili del fuoco) della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria “nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza” ed è oggetto di espresso riconoscimento la qualifica di agente di pubblica sicurezza “nell’esercizio delle proprie funzioni”, ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Sul punto, si richiamano e ribadiscono le considerazioni già svolte supra, rispettivamente ai §§ 9 e 9.1.

Con le modifiche apportate ai commi 2 e 3, viene valorizzato il ruolo dei direttivi con l’attribuzione di funzioni di maggiore rilevanza che includono la partecipazione all’attività del dirigente responsabile della struttura a cui il direttivo è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite. Si prevede, altresì, che i direttivi potranno, altresì, accedere al conseguimento di brevetti e abilitazioni specialistiche e, qualora in possesso degli stessi, svolgere attività relative all’organizzazione, al coordinamento, alla gestione e al funzionamento dei nuclei specialistici nonché degli uffici centrali, connessi al funzionamento dei servizi specialistici e specializzati.

Si segnala la soppressione della figura del “primo dirigente cui viene affidato l’incarico di comunicazione in emergenza”, verisimilmente in ragione della istituzione dell’Ufficio stampa.

54.- L’articolo 137 disciplina, in sostituzione ed integrazione del vigente articolo 143, l’“accesso al ruolo operativo dei direttivi”.

Vanno ribadite le ragioni di perplessità già espresse in ordine alla figura del “direttore in prova”, di tal che, assecondando l’opzione alternativa già suggerita, occorrerebbe: a) o modificare il testo senz’altro nel senso della previsione di “accesso alla qualifica di direttore” (subordinatamente al superamento del periodo di prova); b) ovvero – preferibilmente conservando l’attuale qualifica di vice-direttore – disciplinare l’“accesso alla qualifica di vice-direttore”.

Rimane sostanzialmente invariata la disciplina del concorso (esterno) per l’accesso alla qualifica, con la già evidenziata (v. supra, § 10) sostituzione del riferimento normativo concernente il regolamento deputato a stabilire i limiti di età per la partecipazione. Anche per questo profilo, si rimanda ai rilievi già svolti.

Viene confermata una riserva dei posti messi a concorso pubblico per il personale volontario del Corpo nazionale, rimodulando in senso ampliativo i requisiti per l’accesso (con la riduzione da sette a tre anni dei requisiti della iscrizione nell’apposito elenco e da duecento a centoventi giorni del requisito di servizio). La relazione di accompagnamento non illustra le ragioni della modifica.

Viene introdotta anche per questo ruolo la riserva, nella misura del 10 per cento dei posti, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale (compiuto senza demerito), un attestato per il servizio civile universale effettuato nell’ambito del Corpo nazionale. In proposito, per i rilievi del caso, si fa rinvio alle considerazioni già svolte supra, § 10.3.

Anche per il ruolo dei direttivi, è previsto (al comma 5) che i posti non coperti con il concorso pubblico siano devoluti ad un concorso interno riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo in possesso dei requisiti previsti dalla legge

Il comma 7 consente di indire un concorso nazionale su base territoriale “secondo le modalità di cui al comma 1” laddove sussistano “rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso”.

Si ribadiscono i rilievi svolti supra, §§ 14.1 e 14.2.

Al comma 1, lettera c) si prevede (correttamente: cfr. l’articolo 52, ultimo comma della Costituzione) l’uso della maiuscola con riferimento alle “Forze armate” e alle “Forze di polizia”.

Al comma 1, lettera h), rimasto peraltro invariato, sarebbe opportuno indicare esplicitamente la fonte normativa di riferimento per l’individuazione degli “altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione”.

55.- L’articolo 138 dello schema di testo, che sostituisce il vigente articolo 144, disciplina il “corso di formazione” e il “tirocinio” previsti per i vincitori del concorso pubblico (ovvero del concorso interno) di cui all’articolo 137.

Nella rubrica è soppresso il riferimento alla qualifica di “vice direttore”, che tuttavia non viene sostituito con quella (asseritamente corrispondente) di “direttore in prova”. Le ragioni dell’incongruenza sono state ampiamente illustrate.

Al comma 3, si prevede che i “direttori in prova” dichiarati – con il superamento del corso di formazione e del tirocinio – “idonei ai servizi di istituto” siano “confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore”, secondo l’ordine della “graduatoria di fine corso”.

Ancorché la norma ripeta, nel nuovo prefigurato contesto, la formulazione vigente, la Sezione osserva (per analogo rilievo, cfr. § 25, in relazione all’articolo 82 dello schema di testo) che, in realtà, il superamento del concorso prevede la “nomina” (intesa come conferimento della qualifica), ma non l’inserimento in ruolo, sicché appare sostituire l’inciso “confermati nel ruolo” con “inseriti nel ruolo”.

Peraltro, dalla formulazione del comma 6 si desume che i direttori in prova – anche in via di formazione e nella fase di tirocinio e, dunque, sia prima del conseguimento del giudizio di idoneità che della prestazione del giuramento – possono essere “impiegati nei servizi di istituto”, rivestendo, in tal caso, la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza.

Ancorché la disposizione (che non include la previsione della attribuzione anche della qualifica di agente di pubblica sicurezza: cfr. il rilievo formulato sul punto al § 9.1) ripeta quella del vigente articolo 144, comma 5, non è chiaro come la stessa si giustifichi con la previsione dell’articolo 6, comma 2, che continua ad escludere, per gli “allievi vigili del fuoco” la possibilità di impiego “in servizi operativi” durante il periodo di formazione.

Al comma 5 si prevede, con dichiarato fine di semplificazione, che il personale vincitore del concorso, già appartenente al Corpo nazionale, sia esonerato: a) dalla frequenza dei “moduli formativi” già effettuati “nel triennio precedente”; b) dalla “visita medica”, qualora “in regola con l’effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto sanitario di rischio (LISER)”.

Per tal via, per il personale interno il “periodo di prova” risulta potenzialmente ridotto da dodici a tre mesi il “tirocinio tecnico-operativo”, con esenzione (sia pure limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l’accesso alla qualifica di provenienza) dai nove mesi di “corso residenziale di formazione teorico-pratica”.

La Sezione osserva che non è chiaro come la disciplina si coordini, operativamente, con la previsione del successivo comma 9, il quale individua il criterio della “media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico […] e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione” ai fini della definizione della graduatoria per l’assegnazione ai servizi di istituto.

Al dichiarato fine di “assicurare un trattamento uniforme a tutto il personale”, è stato eliminato, anche per i direttivi, il vincolo temporale minimo di due anni di permanenza nella prima assegnazione e introdotta la possibilità, in caso di rilevante carenza di organico, di bandire un concorso nazionale su base territoriale.

Tale modifica è giustificata, nella relazione illustrativa, alla luce della necessità di “non creare disparità di trattamento tra il personale, in occasione dell’avvio delle procedure di mobilità, in cui il criterio principale è quello dell’anzianità di servizio”.

Come già osservato in relazione all’articolo 6 dello schema di decreto (cfr. § 11), non risulta essere stata compiuta – specie nell’AIR, che sarebbe la sede deputata all’approfondimento delle conseguenze di tale modifica sotto il profilo quantitativo – alcuna valutazione dell’impatto dell’eliminazione del periodo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione, specie con riferimento alle sedi meno ambite, che potrebbero dunque essere abbandonate in occasione dell’avvio della prima procedura di mobilità utile e, conseguentemente, essere interessate da un costante turn over, con evidenti pregiudizi per la funzionalità del servizio che un periodo di permanenza minima avrebbe consentito (e, verosimilmente, attualmente consente) di mitigare.

Ai fini dell’assegnazione ai servizi di istituto, il comma 8 (che peraltro, per questo profilo, ripete la disciplina dell’attuale articolo 144, comma 7), sancisce che “l’individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1”.

Il senso della disposizione non è agevolmente intellegibile, posto che l’articolo 157, comma 1 (come già il vigente articolo 150, comma 1) si limita a fissare un limite per l’accesso alla qualifica di primo dirigente per i vicedirigenti che “non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi”.

56.- L’articolo 139 reca la disciplina delle “dimissioni” e della “espulsione” dei direttori in prova dal corso di formazione e dal tirocinio. Sono confermate, per l’una e l’altra fattispecie, le previsioni dell’attuale articolo 145 (sostituendo, in particolare, con il presente indicativo all’attuale presente congiuntivo), peraltro analoghi a quelli già indicati nell’articolo 13, nell’articolo 20 e nell’articolo 100, salvo: a) l’adeguamento alla normativa in tema di “maternità”, per la quale vengono direttamente richiamate (al comma 2) “le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69”; b) l’esclusione dai casi di espulsione dell’irrogazione di sanzioni meramente pecuniarie (comma 3).

Si osserva che il comma 1 prevede, tra i casi di dimissione dal tirocinio, quello del non aver ottenuto il giudizio di idoneità al termine del tirocinio stesso [lettera b)], nonché quello di non aver superato il medesimo tirocinio, salvo il caso della ripetizione dello stesso tirocinio [(lettera d)]. Si invita l’Amministrazione a valutare la sussistenza di un effettivo margine di differenza tra le due fattispecie e, quindi, della perdurante necessità di farne oggetto di diversa previsione (per analogo rilievo, cfr. supra, §§ 26 e 41).

Alla lettera a) si fa inoltre (autonomo) riferimento al mancato superamento degli “esami del corso”, ancorché l’articolo 138 non preveda lo svolgimento di esami, ma solo un giudizio finale di idoneità.

Alla lettera e) la fattispecie del mancato conseguimento, nei tempi stabiliti, di “tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione” appare per un verso generica, per altro verso ridondante, in presenza di un finale giudizio di non idoneità.

Si suggerisce inoltre di sopprimere, al comma 1 lettera f), le parole “per qualsiasi motivo”, perché il secondo periodo indica alcuni motivi di assenza cui consegue l’ammissione alla partecipazione al corso successivo. Cfr. sul punto, anche per ulteriori rilievi, supra, § 10.6.

Sotto un profilo redazionale, al comma 4 l’introduzione delle maiuscole per la figura del “capo” del Dipartimento e del “direttore” centrale per la formazione risulta enfatico e va evitato: preferibile conservare l’attuale formulazione.

57.- Il Capo II disciplina i “ruoli del personale tecnico direttivo e dirigente”. Si tratta di previsioni che sostituiscono gli attuali articoli da 153 a 197, che prevedono distintamente i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali, informatici, tecnico-scientifici, sanitari e ginnico-sportivi.

Per i direttivi tecnici sono previste, all’articolo 140, tre qualifiche: direttore tecnico in prova, direttore tecnico e direttore vicedirigente tecnico.

Sulla prima figura, valgono i rilievi già formulati supra, relativamente alla qualifica di “direttore in prova”.

Per i dirigenti tecnici, sono parimenti previste tre qualifiche: primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

I settori di impiego di appartenenza, sia dei direttivi che dei dirigenti, sono ora articolati in: amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo. Vengono disciplinati separatamente (agli articoli 178 e seguenti) i ruoli direttivi e dirigenti sanitari.

Anche per i ruoli tecnici è stata prevista la riduzione del percorso di carriera per l’accesso alla dirigenza e la possibilità di accedere alla dirigenza generale.

Nell’ambito delle relative funzioni, disciplinate dagli articoli 141, 142, 143 e 144 viene introdotta la partecipazione alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi e di polizia giudiziaria.

I direttivi tecnici sono equiparati agli operativi anche in merito alla disciplina di accesso per concorso pubblico (articolo 145) e relativamente al concorso interno ove ne ricorrano i presupposti già delineati per il ruolo degli operativi.

Viene puntualmente disciplinato il concorso per l’accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova nel settore di impiego scientifico per l’ambito di competenza attinente all’applicazione delle scienze psicologiche, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli individuati in via generale, consistenti nell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale e nell’iscrizione nella sezione “A” dell’albo professionale degli psicologi.

Per il predetto personale, iscritto all’albo, è altresì prevista la non applicabilità delle norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali, nonché le limitazioni previste per le convenzioni con il sistema sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

Viene, poi, introdotta la possibilità di una riserva nell’accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova, per esigenze dell’Amministrazione, nei confronti di personalità esperte nel settore della comunicazione che, oltre al possesso dei requisiti generali, dovrà essere iscritta all’albo dei giornalisti per prestare servizio presso l’Ufficio stampa.

L’articolo 146 disciplina il corso di formazione e tirocinio dei vincitori del concorso per l’accesso al ruolo dei direttivi tecnici. Formazione e tirocinio sono ridotti a sei mesi, in luogo di dodici per i direttivi operativi.

Al termine del corso di formazione, i direttori tecnici in prova sostengono un esame all’esito del quale il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono la nomina a direttore tecnico a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l’ultima unità assunta del medesimo corso di formazione. I direttori tecnici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnici con la qualifica di direttore tecnico, secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all’atto dell’ammissione. È esonerato dalla frequenza del corso di formazione il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l’accesso alla qualifica di provenienza. Tale personale è esonerato altresì dalla visita medica, qualora in regola con l’effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto individuale sanitario e di rischio (LISER). Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. I direttori tecnici in prova sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. L’assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all’articolo 145 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione, nell’ambito delle sedi indicate dall’amministrazione.

L’articolo 147 individua, per il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnici i casi per i quali si procede alle dimissioni ad alla espulsione dal corso di formazione professionale.

Trattandosi di profili analoghi e sovrapponibili, si richiamano comprensivamente, relativamente al Capo in questione, le considerazioni svolte supra, ai §§ 50 ss., da intendersi ripetute.

58.- Il Capo III introduce la disciplina dei “ruoli del personale specialista direttivo”, articolandoli in due qualifiche (“direttore” e “direttore esperto”) non previste a legislazione vigente: l’obiettivo dichiarato è quello di far sì che possa esservi anche per gli specialisti uno sviluppo di carriera, con il passaggio – esclusivamente tramite concorso interno – dal personale non direttivo specialista a quello direttivo.

Le specialità sono le medesime dei non direttivi: aeronaviganti, nautici e sommozzatori, telecomunicazioni. Al predetto concorso interno è ammesso a partecipare il personale con la qualifica non inferiore a quella di ispettore specialista e in possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura. Nell’ipotesi in cui non siano stati coperti tutti i posti disponibili, è prevista la possibilità di procedere con un ulteriore concorso interno, aperto a tutto il personale appartenente ai ruoli delle specialità, di qualsiasi qualifica e che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio.

La promozione alla qualifica di direttore esperto avviene con scrutinio per merito comparativo al quale può partecipare il personale con la qualifica di direttore con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nel complesso, la previsione di un concorso interno, riservato al personale appartenente al Corpo, suscita dubbi di compatibilità costituzionale.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 227 del 2013, n. 90 e n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011) ha più volte ribadito che il concorso pubblico costituisce la modalità ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi costituzioni di uguaglianza (articolo 3) ed i canoni di imparzialità e di buon andamento (articolo 97) e che, pertanto, i concorsi interni sono da considerare come eccezione al principio dell’ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso.

In tal senso anche la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al predetto principio deve essere delimitata in senso rigoroso, potendo tali deroghe considerarsi legittime soltanto allorquando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ricorrano altresì peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sentenze n. 95, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009).

Ciò implica, come più volte chiarito in sede giurisdizionale (per tutte e tra le molte, Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3438; Id., sez. V, 7 settembre 2015, n. 4139) che la valutazione delle necessità eccezionali, tali da escludere il ricorso alle procedure ordinarie, può essere giustificata solo in collegamento con altre esigenze di pari rango costituzionale.

In altri termini, la salvaguardia della legittimità ordinamentale dei concorsi interni, nei limiti complessivi quantitativi e qualitativi delineati dalla giurisprudenza costituzionale, passa necessariamente attraverso la valutazione dei criteri utilizzati per la selezione e rende ammissibile una selezione concorsuale riservata solo in quanto i criteri utilizzati siano effettivamente compatibili con il consolidamento dell’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione.

In tal contesto, l’assunto secondo cui si tratterebbe, nel caso in esame, di “far sì che possa esservi anche per gli specialisti uno sviluppo di carriera” non integra una giustificazione né adeguata né sufficiente, se la declaratoria di illegittimità dei concorsi interni è stata reiteratamente stigmatizzata dalla Corte costituzionale proprio con l’intento di scongiurare gli “effetti distorsivi” potenzialmente prodotti da una forma di “surrettizia reintroduzione dell’ ormai superato sistema delle carriere, in contrasto con il canone del buon andamento dell’ amministrazione” (per tutte, e tra le molte, cfr. la sentenza n. 333 del 1993).

59.- Il Capo IV disciplina il percorso di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti.

L’articolo 153 prevede che i direttori in prova dei ruoli operativi e tecnici dichiarati idonei ai servizi d’istituto sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore nei rispettivi ruoli, al termine dei corsi di formazione.

La norma (relativamente alla fattispecie della “conferma in ruolo” appare in sé poco intellegibile e, comunque, meramente ripetitiva della disciplina prevista per l’accesso al ruolo. Gioca l’equivoco, sopra illustrato, in ordine alla surrettizia eliminazione della figura del vicedirettore (in sostanza, non si tratta più, come nella vigente formulazione, di una vicenda di “promozione” da vice direttore a direttore). Ne appare, perciò, opportuna l’espunzione.

60.- All’articolo 154 è disciplinata la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente che è conferita al personale che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, in luogo dei cinque anni e sei mesi previsti a legislazione vigente.

Viene, altresì, prevista l’attribuzione di un primo scatto dopo 13 anni di effettivo servizio (in luogo di 16 anni previsti a legislazione vigente) nel ruolo direttivo e un secondo scatto dopo 23 anni (in luogo dei 26 anni previsti a legislazione vigente).

Complessivamente il percorso da direttore in prova a direttore vicedirigente con scatto si compie in 23 anni, in luogo dei 26 anni previsti dal vigente percorso di carriera.

Fermi i rilievi di ordine generale già formulati, sotto un profilo di drafting, “nonché abbia conseguito” (al comma 1) va sostituito con “ed abbia altresì conseguito”. Al comma 2, sostituire “frequentazione” (che ha autonoma e non pertinente accezione) con “frequenza”.

61.- L’accesso alla qualifica di “primo dirigente” (articolo 155) avviene mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, con superamento di un corso di formazione con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che abbiano maturato almeno 1 anno di effettivo servizio nella qualifica (in luogo dei 2 anni previsti a legislazione vigente) e complessivamente almeno 9 anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo (in luogo dei 9 anni e 6 mesi previsti a legislazione vigente). Inoltre, si introduce il requisito di una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, previsto ad oggi solo nei criteri di scrutinio approvati dal Consiglio di amministrazione.

Viene, altresì, disciplinato lo scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore destinati a svolgere le funzioni all’interno dell’Ufficio centrale delle relazioni con il pubblico e della comunicazione interna e dell’Ufficio Stampa. È altresì previsto che tale scrutinio sia riservato ai direttori vicedirigenti che già svolgono le proprie funzioni in detti uffici.

Nel complesso, la disposizione è ispirata, come quelle contermini, ad una logica di potenziale accelerazione del percorso di accesso alle qualifiche dirigenziali superiori di cui, tuttavia, non è fornita, di là dalle affermazioni di principio, adeguata giustificazione nell’analisi di impatto della regolamentazione, che per questo profilo conferma le proprie sostanziali carenze.

62.- L’articolo 156 prevede la promozione alla qualifica di dirigente superiore dei ruoli operativi e tecnici. In particolare, la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 173, comma 3, del presente decreto nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio.

La promozione alla qualifica di dirigente superiore che espleta le funzioni all’interno dell’Ufficio centrale delle relazioni con il pubblico e della comunicazione interna e dell’Ufficio Stampa si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che svolge le predette funzioni che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 173, comma 3, del presente decreto nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio.

  1. supra per le considerazioni di carattere generale e per i rilievi di drafting.

63.- L’articolo 157 richiede, ai fini della partecipazione allo scrutinio, il requisito dell’aver prestato servizio effettivo, per almeno due anni, presso le strutture periferiche del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi.

Va eliminata la virgola dopo “primo dirigente”.

64.- L’articolo 158 configura uno sviluppo di carriera anche per il personale appartenente ai ruoli tecnici con la previsione della nomina a dirigente generale, in analogia ai ruoli operativi.

Viene espressamente sancito che ai componenti della “commissione consultiva” per le nomine di cui al presente articolo “non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.

65.- L’articolo 159 disciplina la figura del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo solo la modifica della denominazione.

Peraltro, al comma 3 è introdotta, rispetto alla vigente formulazione, una limitazione per l’individuazione della figura, che dovrà essere effettuata nell’ambito “dei dirigenti generali che espletano funzioni operative”.

66.- Il Capo V disciplina, separati da quelli tecnici, i “Ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici”.

All’articolo 160 viene prevista l’istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici che si articola in ruolo dei direttivi medici e in ruolo dei dirigenti medici. Il ruolo dei direttivi medici è articolato in tre qualifiche che assumono le denominazioni di vicedirettore medico, direttore medico e direttore vicedirigente medico.

La Sezione osserva che, in tal caso, come già segnalato (v. supra, § 52) permane la qualifica del “vicedirettore”, non sostituita da quella di “direttore in prova”. Nondimeno, la previsione (e il complessivo meccanismo di accesso) non si coordina con il successivo articolo 163, comma 3, in base al quale, dopo il superamento del periodo di prova, i “vicedirettori in prova” dichiarati idonei sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di “direttore medico”. Previsione, per tale profilo, doppiamente incongrua.

Il ruolo dei dirigenti medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: primo dirigente medico, dirigente superiore medico e dirigente generale medico. Anche per tale ruolo viene disciplinata la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli, che è determinata come segue: dirigenti generali medici, dirigenti superiori medici, primi dirigenti medici e direttivi medici.

La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al decreto.

Nell’ambito delle funzioni svolte dal personale medico (articolo 161) si evidenzia, quale elemento di novità rispetto alla legislazione vigente, il rilascio delle certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate (già previsto dalla norma vigente), nonché il rilascio delle medesime certificazioni con le stesse attribuzioni anche del “settore medico-legale delle aziende sanitarie locali”.

Vengono, inoltre, attribuite nuove funzioni, in base alle quali il personale medico:

  1. a) provvede, quale componente delle commissioni mediche ospedaliere, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti al riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati;
  2. b) svolge accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell’Amministrazione;
  3. c) svolge, per il personale del Corpo nazionale, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in caso di lesioni traumatiche da causa violenta ai sensi dell’articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Permane l’inapplicabilità al personale medico delle norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero-professionali che viene, altresì, estesa anche alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

Viene altresì previsto che l’attività di medico di medicina generale può essere svolta, previa autorizzazione dell’Amministrazione, assicurando primariamente le esigenze operative e funzionali dell’Amministrazione e i doveri attinenti al servizio, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Gli appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici possono, inoltre, essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri attinenti al servizio nonché essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le università in settori di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L’autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

Infine, al comma 8, viene inserita una modifica normativa all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente la formazione dei medici specialisti. Tale modifica assicura la qualificazione professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le esigenze di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nell’ambito della riserva dei posti complessivamente non superiore al cinque per cento stabilita d’intesa con il Ministero dell’interno, garantendo, in analogia al personale del personale del comparto difesa e sicurezza, la formazione specialistica dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie di interesse dell’amministrazione.

67- L’articolo 162 individua le modalità di accesso al ruolo dei direttivi medici. In particolare, è previsto che l’accesso alla qualifica di vicedirettore medico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell’ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l’accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell’ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.

In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d’istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale.

In proposito, si richiamano, per quanto di rilievo, le considerazioni diffusamente svolte supra, al § 10.4, da intendersi ribadite.

68.- L’articolo 163 disciplina il corso di formazione e tirocinio per l’accesso al ruolo dei direttivi medici.

Vale ribadire, anche in relazione a tale articolo, le considerazioni svolte supra (sia relativamente alla incongruenza della figura del vice direttore sanitario in prova, sia in relazione alla eliminazione dell’obbligo di permanenze minima nella sede di assegnazione, sia relativamente alla remissione, ad un emanando decreto del Capo del Dipartimento della disciplina attuativa).

69.- L’articolo 164 prevede i casi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio per i vicedirettori medici in prova, in analogia a quanto previsto per i ruoli di cui sopra.

Si ribadiscono rilievi analoghi a quelli già formulati.

70.- L’articolo 165 prevede che i vicedirettori medici in prova, dichiarati idonei ai servizi d’istituto, siano confermati nel ruolo nella qualifica di direttore medico al termine del corso di formazione.

Anche in tal caso (v. supra, §§ 25 e 52) si tratta di disposizione per un inutile, per altro verso incongrua.

71.- All’articolo 166 è disciplinata la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico, che è conferita al personale che abbia maturato due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, in luogo dei cinque anni e sei mesi previsti a legislazione vigente.

Viene, altresì, prevista l’attribuzione di un primo scatto dopo 9 anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo e un secondo scatto dopo 17 anni, oggi non previsti.

Con il riordino, si prevede anche la nomina dei dirigenti generali medici, nei limiti delle disponibilità di organico, con le stesse modalità procedurali previste per la nomina dei dirigenti generali non appartenenti al ruolo dei medici.

Complessivamente il percorso da vicedirettore medico a direttore vicedirigente medico con scatto si compie in 17 anni, in luogo dei 26 anni previsti dal vigente percorso di carriera.

Si rinvia, in proposito, a quanto già passim osservato.

72.- Il Capo VI (articoli da 170 a 183) reca “disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente” dei diversi ruoli del Corpo che non prevedono elementi di novità rispetto alle disposizioni previste a legislazione vigente, fatta eccezione per la parte relativa all’attribuzione degli scatti per il personale direttivo.

73.- Il Capo VII (articoli da 184 a 193) è dedicato al “ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale che espletano funzioni operative

Esso, istituito con l’articolo 184, si articola in tre qualifiche: vicedirettore aggiunto, direttore aggiunto e direttore coordinatore. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vicedirettore aggiunto. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Si segnala, in tal caso, la conservazione (rispetto al vigente articolo 213) della qualifica di “vice direttore aggiunto”, di cui – a fronte della sua surrettizia espunzione nell’ambito del ruolo ordinario – non sono fornite, né in sede illustrativa, né nella analisi di impatto ragioni giustificative.

Inoltre, si osserva che l’articolo 246 dello schema di testo non prevede, per il ruolo dei direttivi aggiunti, una apposita copertura finanziaria, postulando una neutralità dell’intervento.

74.- L’articolo 185 individua, con disposizione sostanzialmente invariata, le funzioni dei direttivi aggiunti. In particolare, il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Tale personale riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Al comma 2 vengono esplicitate ulteriori funzioni cui tale personale è preposto in relazione alla qualifica posseduta.

L’accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto, avviene (articolo 186), nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso di determinati requisiti ivi previsti. Si precisa, rispetto alla formulazione vigente, che l’accesso è consentito anche al personale appartenente al ruolo “dei vice direttori antincendi”.

Si rinvia, anche in tal caso, ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, per l’individuazione delle modalità di svolgimento del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Valgono, in proposito, i rilievi già formulati supra, al § 13 e al § 58, da intendersi ribaditi.

I vincitori del concorso interno sono nominati vicedirettori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l’Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all’espletamento delle funzioni attribuite (articolo 187). Al termine del corso di formazione, i vicedirettori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d’esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d’istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell’esame determinano l’ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

Anche per tale fattispecie si fa rinvio ad un decreto del Capo del Dipartimento nel quale sono stabiliti la durata, il numero massimo di giorni di assenza ai sensi dell’articolo 188, le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell’esame finale (sul punto, v. ancora i rilievi di cui supra, al § 13).

All’articolo 188 vengono disciplinati casi di dimissioni ed espulsione dal corso di formazione.

La promozione alle qualifiche di direttore aggiunto e di direttore coordinatore sono previste dagli articoli 189 e 190. Le qualifiche sono conferite a ruolo aperto, a coloro che hanno maturato l’anzianità minima richiesta prevista dalle citate disposizioni e non siano incorsi in una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.

La valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti è disciplinata dall’articolo 191, a cura del dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell’espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. Anche il personale del ruolo dei direttivi aggiunti beneficia dell’attribuzione di uno scatto convenzionale (articolo 192). In particolare, viene attribuito un primo scatto al compimento dei sedici anni di effettivo servizio nel ruolo e un ulteriore scatto dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.

All’articolo 193 è disciplinato il procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti, prevedendo che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell’ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un’apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.

Si precisa che fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi dell’articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è reso indisponibile un numero finanziariamente corrispondente di posti in tale ruolo.

74.- Il Capo VIII (articoli da 194 a 199) è dedicato al “procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente”.

All’articolo 194, che sostituisce senza sostanziali modifiche il vigente articolo 225, il riferimento al “Documento di economia e finanza” è sostituito con quello al “Documento di finanza pubblica”.

Resta ferma la previsione dell’obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo in occasione della predisposizione del ridetto documento e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio. Con tale meccanismo, le organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco sono coinvolte, analogamente alle rappresentanze del personale delle forze di polizia e delle forze armate, nella programmazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L’articolo 195 (“Ambito di applicazione”) è sostanzialmente invariato rispetto al vigente articolo 226, recando solo modifiche, per ragioni di coordinamento, dei riferimenti normativi interni.

All’articolo 196, invariato rispetto al vigente articolo 227, sono individuate le delegazioni negoziali.

L’articolo 197 individua, in termini invariati, le materie di negoziazione e, in tale ambito, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all’articolo 198, nell’ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” (articolo 195).

All’articolo 199 è prevista, in termini sostanzialmente invariati rispetto al vigente articolo 230, di concludere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati, nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all’articolo 198, comma 1.

75.- Il Titolo III contiene «Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale».

L’articolo 200, recante disposizioni relative all’accesso al Corpo, al comma 2, riproduce una disposizione già presente nel vigente articolo 231 del decreto legislativo n. 217 del 2005. In particolare, la disposizione, al comma 1, prevede che l’accesso al Corpo avviene solo mediante concorso pubblico, assunzione obbligatoria, chiamata diretta o mobilità; al comma 2, specifica che è “escluso l’accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare, è escluso l’accesso dall’esterno nei ruoli dei dirigenti.”.

Per come è formulata, tale disposizione, sembra sancire la regola generale di accesso al Corpo, nell’ambito della quale tuttavia si inserisce in modo dissonante la previsione dell’accesso alla qualifica di dirigente. Si rimette alle valutazioni dell’Amministrazione richiedente di riformulare la disposizione (benché già vigente), al fine di prevedere in modo sistematico le modalità di accesso alle diverse qualifiche.

Sempre con riferimento al medesimo comma, occorre valutare il periodo successivo laddove, nel riprodurre la disposizione già vigente nel decreto legislativo n. 217 del 2005, viene mantenuta la previsione secondo la quale, ai fini del passaggio nei ruoli, le disposizioni richiamate non si applicano “dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; tale decorrenza, già presente nel testo vigente, verrebbe a essere riferita alla data di entrata in vigore del nuovo testo.

Al comma 3 viene riprodotta l’abrogazione dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che risulta già abrogata dall’articolo 35, lettera z), del decreto legislativo n. 139 del 2006, ai sensi del quale “sono e restano abrogate le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti: […] z) legge 27 dicembre 1973, n. 850, a eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20 (commi primo, secondo e quarto)”.

76.- Viene inserita, all’articolo 201, una disposizione volta a consentire all’Amministrazione di bandire «concorsi nazionali su base territoriale» in caso di non meglio precisate rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso o comunque nello svolgimento dei compiti di istituto.

La disposizione presenta (in disparte le osservazioni già formulate: cfr. supra, § 10.4) profili problematici nella parte in cui prevede che nei relativi bandi di concorso possa essere previsto, quale requisito ulteriore, l’obbligo di residenza in comuni limitrofi alla sede di servizio.

A tale riguardo, in primo luogo, non è chiaro se la disposizione sia volta a prevedere che l’obbligo di residenza possa costituire requisito di ammissione per accedere al concorso o invece possa essere inserito nei bandi quale obbligo successivo per i vincitori dei concorsi medesimi.

Qualora – come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della disposizione “nei rispettivi bandi di concorso per l’accesso al Corpo nazionale possono essere previsti, quali requisiti ulteriori” – si intendesse introdurre un requisito per l’accesso ai concorsi, lo stesso si porrebbe in contrasto con il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza garantito a tutti i cittadini di entrambi i sessi dall’articolo 51 Cost.. La giurisprudenza costituzionale ha statuito al riguardo che “l’accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (sent. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960)”, (ordinanza n. 33 del 1988). In tale contesto, l’articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che “il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, non è quindi ammissibile qualificare il requisito della residenza presso determinati Comuni come aprioristica condizione di partecipazione alle procedure concorsuali.

Nella seconda ipotesi, sarebbe invece sufficiente l’obbligo di domicilio nei Comuni interessati.

Si richiede, pertanto, di modificare la disposizione alla luce delle precedenti considerazioni.

77.- L’articolo 211 prevede che le dotazioni organiche di cui alla tabella A – allegata al decreto in esame – possano essere modificate con decreto adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l’invarianza degli oneri di bilancio. Le dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale possono invece essere modificate con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al fine di evitare che il decreto legislativo in esame sia modificato con una fonte di rango inferiore, con le conseguenti, note, criticità sul piano del rispetto della gerarchia delle fonti, si suggerire di riformulare la disposizione demandando l’individuazione delle dotazioni organiche alle fonti regolamentari indicate, assicurando l’invarianza degli oneri di bilancio.

Dovrebbe inoltre essere previsto che fino all’adozione dei regolamenti le piante organiche sono quelle di cui alla Tabella A allegata al presente decreto.

78.- L’articolo 215 riguarda le “funzioni dell’Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell’Ufficio stampa”. Al comma 4, si prevede, tra l’altro, che il personale appartenente al ruolo dei direttivi che svolge le funzioni nel settore in questione partecipa all’attività del dirigente “e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nei limiti dei titoli posseduti”.

Ad avviso della Sezione, tale previsione deve essere riportata nell’ambito delle specifiche previsione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

79.- Con riferimento agli inquadramenti del personale disciplinati dal Capo I del Titolo IV, recante “norme di inquadramento”, è necessario chiarire che si tratta di norme di prima applicazione, concernenti cioè il primo inquadramento del personale nelle nuove qualifiche, per rendere operativo il nuovo sistema ordinamentale previsto.

In via generale, è, altresì, necessario che la relazione illustri come tali disposizioni intervengono sull’attuale inquadramento del personale in servizio, anche con riferimento a quanto riportato nella relazione tecnica, laddove si afferma che «il personale è stato inquadrato nella nuova qualifica tenendo presente gli anni necessari previsti nel nuovo percorso di carriera».

In tale ambito si segnalano, inoltre, perplessità in ordine al comma 4 dell’articolo 219 (“Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli del personale specialista). In particolare, la disposizione richiamata prevede che al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di conseguire le certificazioni e le abilitazioni previste per le rispettive istituite qualifiche entro tre anni dall’adozione dei decreti del Capo del Dipartimento di individuazione delle certificazioni e abilitazioni per l’accesso e per la promozione a ciascuna istituita qualifica.

La disposizione suscita perplessità in quanto sembra quindi consentire il passaggio alle qualifiche superiori (del personale specialista) e l’esercizio delle relative funzioni – per un periodo di tempo superiore al triennio – in assenza delle certificazioni e delle abilitazioni necessarie (al riguardo, peraltro, non risulta neanche previsto un termine di adozione del decreto del Capo Dipartimento, da cui decorrono i tre anni). È necessario pertanto che l’Amministrazione proponente fornisca chiarimenti in relazione alla disposizione in esame.

Sulle perplessità della fonte prescelta (decreto del Capo del Dipartimento) per l’individuazione delle certificazioni e abilitazioni si rinvia al § 13.

80.- L’articolo 232 riapre il termine entro il quale possono essere banditi concorsi per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile e direttore tecnico settore informatico, riservati al personale inquadrato nel ruolo a esaurimento dei direttivi.

Tale previsione (seppure già vigente per il triennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, pertanto, tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 127 del 2018) non appare conforme alla consolidata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il principio del pubblico concorso non ostacola la previsione per legge di “condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nell’amministrazione”, tuttavia il principio stesso, salvo circostanze eccezionali, non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno.

Si richiamano le considerazioni già svolte, ribadendo che “occorre trovare un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso ( n. 159 del 2005) e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative presso l’amministrazione medesima, interesse che è certamente riconducibile al principio di buon andamento, e si è in particolare affermato che una riserva ai dipendenti interni è legittima, a condizione però che sia contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso alla generalità dei cittadini (sentenze n. 167 del 2013, n. 194 del 2002 e n. 1 del 1999). In concreto, tale limite è stato ritenuto ragionevole anche nella misura del 50 per cento (sentenza n. 234 del 1994)” (Corte cost. n. 164 del 2020).

81.- La Sezione segnala rilevanti criticità in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 233, anche con riferimento alle finalità dettate dalla legge di delega.

In primo luogo, ai sensi del comma 1 dell’articolo 233, l’applicazione di parti rilevanti della riforma è rinviata di un triennio decorrente dalla data di adozione dei vari provvedimenti previsti nello schema, per i quali, peraltro, spesso non è previsto un termine di adozione, rimettendo in tal modo alla sede amministrativa la decisione in ordine ai tempi per rendere effettiva la nuova disciplina.

Non risultano inoltre chiaramente individuati gli istituti interessati dalla suddetta previsione, in quanto gli articoli richiamati sembrerebbero non avere carattere esaustivo ma esemplificativo, poiché l’elenco è preceduto dalle parole “in particolare”.

Anche il comma 4 dovrebbe essere riformulato poiché non consente di individuare con la necessaria certezza la disciplina applicabile nel periodo transitorio, né la durata dello stesso, e quindi l’esatta decorrenza del termine di efficacia della nuova normativa.

Analoga incertezza sussiste in relazione alla disciplina applicabile nel periodo transitorio di cui all’articolo 247, comma 3.

Si richiede, pertanto, di modificare la disposizione alla luce delle precedenti considerazioni.

81.2.- L’articolo 234 dello schema di testo detta disposizioni transitorie per le procedure concorsuali, la cui portata applicativa non appare chiara. Nelle more dell’adozione di provvedimenti attuativi – non specificati – è disposta la salvezza dell’accesso alle qualifiche per i candidati collocati in posizione utile nelle vigenti graduatorie.

Considerato che la relazione non fornisce alcuna informazione sulla previsione in esame, appare opportuno un chiarimento da parte dell’amministrazione.

82.- Con riferimento all’articolo 243 (“Disposizioni per la tutela del personale in maternità che frequenta i corsi di formazione), si segnala l’opportunità di una più dettagliata illustrazione delle disposizioni, al fine di comprenderne con esattezza la portata applicativa.

83.- Gli articoli 238, 239 e 240 dello schema in esame apportano modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

In proposito si richiamano le considerazioni generali svolte supra, al § 6.1., relativamente ai limiti della delega legislativa ed alle modalità per la sua attuazione.

84.- Nel merito si formulano comunque le seguenti osservazioni.

L’art. 13-bis (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento) prevede l’istituzione del ruolo a esaurimento degli ispettori specialisti delle telecomunicazioni.

In via generale, si segnala la necessità di una illustrazione adeguata della disposizione, con riferimento alle esigenze a essa sottese.

L’istituzione di detto nuovo ruolo non appare inoltre coordinata con la disposizione nella quale si inserisce, che prevede l’istituzione di ruoli nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 “in relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” disposta con il medesimo decreto”.

85.- Gli articoli 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-octies, contengono nuova disciplina di maggior favore in relazione all’attribuzione degli scatti convenzionali.

A tale riguardo, risulta alquanto oscura la ratio sottesa alla eliminazione della previsione (presente peraltro per il personale degli altri ruoli) secondo cui detti scatti “non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l’attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo”.

Occorre quindi che l’Amministrazione proponente fornisca chiarimenti, in assenza dei quali l’intervento non risulta compatibile né connesso con la disciplina in esame.

86.- Con riferimento alle “Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” apportate dall’articolo 241, il Collegio ritiene necessario attendere la trasmissione del parere della Conferenza unificata.

Ciò risulta di particolare rilevanza con riferimento agli interventi normativi (di cui rispettivamente ai commi 4, 6, 5 e 24 del citato articolo 241) che introducono nel corpo del decreto legislativo i nuovi articoli 3-bis (Distretti di colonna mobile) e 4-bis (“Presidi rurali”) e modificano, per vario profilo, gli articoli 4 (“Distaccamenti volontari”) e 24 (“Interventi di soccorso pubblico”).

Si formulano nelle more alcune prime osservazioni e richieste di chiarimenti in relazione alle disposizioni di seguito riportate, con riserva di un compiuto esame all’esito della trasmissione del parere della Conferenza unificata, delle valutazioni dell’amministrazione sullo stesso e delle eventuali modifiche allo schema in esame.

86.1.- Il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 139 (Disposizioni generali), inserito con l’articolo 241, comma 7, lettera c) dello schema di decreto, disciplina il conferimento di incarichi anche a esperti esterni alla pubblica amministrazione per l’espletamento di particolari compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica.

La modifica suscita perplessità per la sua genericità. In particolare, per l’attribuzione degli incarichi non è richiesta alcuna motivazione relativa alle “specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, né è previsto che gli esperti siano in possesso di particolari requisiti e di particolare e comprovata specializzazione secondo quanto previsto dalla disciplina di carattere generale di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dovrebbe essere richiamata. L’osservazione riguarda anche le procedure comparative per il conferimento di detti incarichi di collaborazione e il rinnovo degli stessi.

La medesima disposizione, nella parte in cui prevede che “complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell’incarico” non risulta di immediata comprensione; non risulta chiaro, in particolare, se si intenda vietare il conferimento di più incarichi da parte del Ministero dell’interno a un singolo esperto o se invece il divieto riguardi gli incarichi affidati da diverse amministrazioni, come sembrerebbe evincere dai periodi successivi, laddove si prevede che “è comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse”.

Sarebbe opportuno pertanto un chiarimento in relazione alla portata applicativa della suddetta previsione, così come formulata.

86.2.- Particolarmente rilevanti le modificazioni apportate (con l’articolo 241, comma 16 dello schema) all’articolo 14 del decreto legislativo n. 139 (Competenza e attività) con la finalità, illustrata in relazione, di eliminare “definitivamente ogni riferimento al rilascio di certificati di prevenzione incendi”; è prevista inoltre la soppressione del riferimento al rilascio di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, attestanti la conformità alla relativa normativa di prevenzione incendi per attività e costruzioni civili, industriali artigianali e commerciali e per impianti, prodotti, materiali, e apparecchiature.

Si rappresenta l’opportunità di chiarire l’effettiva portata applicativa della disposizione, la compatibilità dell’intervento con la legge di delega e il suo impatto sulle attività a maggior rischio di incendio, sul decreto legislativo n. 105 del 2015 (recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”), nonché sulle competenze del Corpo relative alla conformità alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

86.3.- Di particolare rilievo risultano, altresì, le modifiche introdotte (con l’articolo 241, comma 17) all’articolo 16 del decreto legislativo n. 139 (“Procedure di prevenzione incendi), che riguardano i prodotti antincendio non marcati CE, attualmente assoggettati a un regime di omologazione obbligatoria. La disposizione demanda a regolamenti l’individuazione dei prodotti antincendio non marcati CE da sottoporre a controllo, la cui non conformità comporta, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni o comunque per la sicurezza dei consumatori, in relazione alla diffusione, alla rilevanza nella strategia antincendio e alle condizioni di impiego. Con lo stesso decreto sono individuate le disposizioni attuative relative alle procedure, agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività di commercializzazione ed al recupero ai sensi di legge dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.

La relazione afferma che, per effetto di tale disciplina, l’omologazione dei prodotti non marcati CE cesserebbe di esistere come condizione di accesso al mercato e si applicherebbe “lo stesso meccanismo che il d.P.R. 151/2011 ha già introdotto per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: non più omologazione preventiva, ma segnalazione certificata di inizio attività con controllo successivo”, con controlli a campione o sistematici sulla documentazione allegata alle segnalazioni. In caso di accertata non conformità si applicano le sanzioni previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006 con possibilità di inibizione della commercializzazione del prodotto.

Tale rilevante intervento normativo, la cui disciplina applicativa viene peraltro quasi interamente rimessa alla fonte regolamentare, suscita perplessità e richiede una integrazione della relazione al fine di chiarirne l’effettiva portata e la sua compatibilità con i principi e criteri direttivi della legge di delega.

86.4.- All’articolo 26 del decreto legislativo n. 129 (“Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale”), relativamente al comma 2-bis, inserito con l’articolo 241, comma 26, lettera c) dello schema, non risulta chiaro il rapporto tra il previsto regolamento e l’elencazione degli aeroporti contenuta nella tabella A.

La disposizione non individua, peraltro, i Ministri proponenti e concertanti; devono altresì essere individuate le autorità competenti a esprimere l’intesa sul regolamento.

86.5.- Sarebbero necessari maggiori chiarimenti anche in relazione alla portata applicativa dell’articolo 33-quater, inserito con l’articolo 241, comma 33 (non 35: si segnala, sul punto, un refuso nella numerazione nello schema di testo) ai sensi del quale le “Assunzioni del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco” avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Conclusioni

87.- Sulle esposte considerazioni, la Sezione sospende, in via interlocutoria, l’espressione del parere, concedendo termine all’Amministrazione richiedente fino al 30 settembre 2026 (termine che consente di esprimere il parere definitivo della Sezione in tempi compatibili con il termine di esercizio delle delega) per: a) trasmettere il parere della Conferenza unificata unitamente alle valutazioni dell’amministrazione sulle osservazioni formulate dalla Conferenza (sia quelle poste come eventuali condizioni, sia le restanti) e il testo dello schema di decreto emendato alla luce di tali valutazioni; b) fornire chiarimenti sui punti critici evidenziati, anche mediante integrazione delle relazioni a corredo; c) apportare le eventuali modifiche allo schema di testo, alla luce del parere della Conferenza unificata e dei rilievi complessivamente formulati con il presente parere interlocutorio con allegazione di un testo che evidenzi in modo chiaro le differenze con lo schema trasmesso il 10 agosto 2026.

P.Q.M.

sospende, nelle more degli adempimenti di cui in motivazione, l’espressione del parere.