TAR Campania, Napoli, sez. V, 2 ottobre 2026, n. 5494

Industria e commercio – Licenza di commercio – Vendita di oggetti preziosi – Voltura – Diniego – Legittimità – Fattispecie

La licenza per il commercio di oggetti preziosi di cui all’art. 127 TULPS, rilasciata dal Questore, opera in un settore di spiccata delicatezza ordinamentale e presenta natura marcatamente personale, essendo rimessa alla verifica dei requisiti soggettivi del soggetto che in concreto esercita l’attività, sul quale si appunta il controllo di pubblica sicurezza. Ciò premesso, è legittimo il diniego del Questore opposto alla domanda di voltura della su menzionata licenza a favore di un familiare del titolare della licenza che, senza preventiva autorizzazione, abbia svolto abusivamente la vendita di oggetti preziosi; infatti, il regime amministrativo dell’attività di vendita di oggetti preziosi, individuato dalla voce n. 35 della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222 del 2016, richiede – in ciascuna delle ipotesi ivi contemplate (esercizi di vicinato, media o grande struttura di vendita, attività economica già avviata) – l’autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 127 TULPS, in aggiunta al titolo commerciale e non in sua sostituz