Lavoro – Pensione anticipata “Quota 100” – Cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente – Violazione – Trattamento pensionistico – Perdita – Esclusione – Riduzione corrispondente al reddito percepito – Legittimità
Il divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, d. l. n. 4 del 2019, tra la c.d. “pensione quota cento” e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, del trattamento pensionistico e del reddito derivante dal lavoro, e che la violazione di tale divieto determina la contrazione del trattamento pensionistico, complessivamente considerato, riferito cioè all’intero arco temporale preso in considerazione dalla norma su menzionata, in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa, a prescindere dalla specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa; la pensione è diminuita in misura pari all’ammontare del reddito da lavoro percepito nell’intero periodo.