Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2026, n. 6671

Igiene e sanità – Obbligo vaccinale – Minore di età compresa tra zero-sei anni – Esenzione – Certificato – Necessità – Medico competente – Individuazione – Fenomeno del c.d. “turismo certificatorio”.

Per esonerare il minore di età compresa tra zero-sei anni dall’obbligo vaccinale è necessario un certificato medico rilasciato su richiesta dei genitori del minore dal pediatra di libera scelta che attesti le condizioni cliniche del minore che giustificano l’esonero. L’art. 1, comma 3, d. l.  7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nel prevedere che l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie debbano essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, deve essere letto alla luce dell’art. 24, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, in forza del quale l’assistenza sanitaria al minore di età compresa tra zero e sei anni è fornita in via esclusiva dal pediatra di libera scelta, sicché l’alternatività tra le due figure professionali non è rimessa alla libera scelta dell’interessato ma è individuata dalla normativa in funzione dell’età del minore. La ratio della disposizione risiede nel radicare l’attestazione nel medico che conosce la storia clinica del minore, la sua famiglia e l’ambiente di crescita, così da evitare il cosiddetto turismo certificatorio.