Corte di Cassazione, sez. I, 30 ottobre 2026, n. 28127

Famiglia – Assegno divorzile – Funzioni – Valutazioni comparative – Necessità – Accertamenti presuntivi – Possibilità

L’assegno divorzile assolve a una duplice funzione, assistenziale e perequativo-compensativa, dovendo garantire un sostegno al coniuge privo di mezzi adeguati e, al contempo, valorizzare il contributo fornito alla vita familiare durante il matrimonio. Pertanto, il citato assegno divorzile non è indirizzato a ripristinare il tenore di vita matrimoniale degli ex coniugi e impone una attenta valutazione comparativa delle loro condizioni economiche e patrimoniali, dell’età, dello stato di salute e delle effettive possibilità di inserimento nel modo del lavoro del richiedente il sostegno economico, con un ruolo centrale per il contributo fornito alla famiglia in termini di attività inerenti alla cura dei figli e all’intera gestione domestica. Per quanto attiene all’impossibilità di procurarsi redditi adeguati l’accertamento può essere fatto anche attraverso presunzioni.