Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1571

Appalto – Appalto di servizi – Appalto di somministrazione di personale – Differenze – Fattispecie

La distinzione tra il contratto di appalto di servizi e  il contratto di somministrazione di personale risiede nel fatto che il contratto di appalto ha ad oggetto un’obbligazione di risultato (con cui l’appaltatore assume, con la propria organizzazione, il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente). Conseguentemente, ove nella gara indetta dalla P.A., come nel caso di specie, l’aggiudicatario non abbia alcun risultato da raggiungere, poiché oggetto esclusivo della procedura sono mere prestazioni lavorative (di segreteria, istruttorie o di supporto alla gestione delle attività amministrative), si deve ritenere che si è davanti a un contratto di somministrazione di personale e non già a un appalto di servizi.