Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 novembre 2018, n. 28926

Lavoro – Licenziamento della lavoratrice causa matrimonio – Nullità – Ambito applicativo

La nullità del licenziamento a causa matrimonio, contemplata dall’art. 35 d.lgs. n. 198/2006, è limitata alla sola lavoratrice, senza che ciò possa essere considerato illegittimo o discriminatorio. La predetta norma infatti risponde ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni legate alla maternità, costituzionalmente garantita alla donna, la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie ad un’essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio.