Corte di Cassazione, Sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268

Famiglia – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Calcolo – Durata del matrimonio – Valutabilità – Convivenza prematrimoniale – Valutabilità

Qualora il coniuge superstite abbia tutti i requisiti per percepire la pensione di reversibilità al fine della liquidazione del trattamento si deve tenere conto della durata del matrimonio e dell’ulteriore elemento rappresentato dalla convivenza prematrimoniale.