Corte di Cassazione, Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 5062

Condominio – Assemblea condominiale – Bilancio consuntivo – Approvazione –Sindacato del giudice ordinario – Limiti – Fattispecie in tema di lavori di manutenzione straordinaria

In tema di delibere assunte dall’assemblea condominiale il sindacato del giudice civile non può spingersi a valutare nel merito la decisione presa per tutti gli aspetti derivanti dal margine di discrezionalità di cui dispone l’organo deliberante espressione della volontà sovrana dei condomini.  Nella fattispecie, taluni condomini avevano impugnato innanzi al giudice ordinario le delibere con le quali era stato approvato il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edifico per un costo complessivo superiore rispetto a quello che era indicato originariamente nel preventivo.