Corte di Cassazione, sez. II, 18 giugno 2020, n. 11845

Condominio – Facciata – Cappotto termico – Distanze tra edifici – Violazione – Illegittimità – Conservazione della sagoma dell’originario edificio – Irrilevanza

Il cappotto termico negli edifici condominiali consente un notevole risparmio energetico e di accedere ai bonus fiscali ma nonostante ciò non legittima la violazione delle distanze minime tra gli edifici disciplinate dall’art. 873, 905 e 907 c.c. e dai regolamenti comunali. A tali conclusioni è pervenuta la Suprema Corte sostenendo che siccome l’art. 907 c.c., richiama, ai fini della misurazione delle distanze tra le costruzioni, i criteri di cui all’art. 905 c.c., la distanza dal confine, quando viene aperto un incavo nel muro, deve essere di un metro e mezzo calcolato sulla facciata del muro in questione, essendo del tutto irrilevante il fatto che non sia stata modificata la sagoma dell’originario edificio.