T.A.R. Toscana, Sez. II, 1 giugno 2015, n. 843

 

Licenza di commercio – Somministrazione di alimenti e bevande – Sospensione – Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza – Legittimità

E’ legittima la sospensione di una licenza commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, disposta ai sensi dell’art. 100 del T. U. L. P. S., per salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.