TAR Piemonte, sez. I, 26 gennaio 2021, n. 83

Appalto – Fornitura di vaccini – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando – Art. 63, secondo comma, lett. b), Codice dei contratti pubblici – Esistenza di altro vaccino equivalente – Illegittimità – Fattispecie

E’ illegittimo ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 63, secondo comma, lett. b), Codice dei contratti pubblici per l’affidamento diretto della fornitura di un vaccino motivato con una sua presunta infungibilità e quindi con l’impossibilità di trovare sul mercato soluzioni alternative ragionevoli quando in concreto esistono altri vaccini perfettamente equivalenti sul piano della immunità. Nella fattispecie, la Società di Committenza Regione Piemonte – S.C.R. Piemonte ricorreva alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per affidare una fornitura con oggetto il vaccino denominato Rotateq, destinato alla prevenzione delle gastroenteriti virali infantili causate dal rotavirus, somministrato oralmente secondo uno schema posologico a tre dosi a partire dalla sesta sino alla 32° settimana di vita del neonato nonostante sul mercato europeo risultasse in commercio per la vaccinazione pediatrica contro il rotavirus anche il vaccino denominato Rotarix, prodotto dalla società GlaxoSmithKline s.p.a. e contrassegnato da uno schema posologico in due dosi.