Corte di Cassazione, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 4494

Famiglia – Assegno divorzile – Disparità reddituale – Criteri di accertamento – Fattispecie in tema di ex marito operaio

E’ legittimo l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie qualora sia accerta una oggettiva disparità reddituale tra i due ex coniugi attestata dalla dichiarazione dei redditi dell’uomo che, come operaio, abbia un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in presenza dello stato di disoccupazione della donna valutabile come prova della oggettiva difficoltà a trovare una occupazione considerata anche la sua età anagrafica e le sue condizioni personali. Nella fattispecie, l’ex marito disponeva di una retribuzione mensile netta pari a 1.400,00 ed è stato condannato a versare un assegno divorzile pari a trecento euro al mese oltre quattrocento euro mensili per il mantenimento della figlia in età scolare.