Consiglio di Stato, sez. III, decreto monocratico 10 marzo 2021, n. 1224

Igiene e sanità – Emergenza sanitaria COVID-19 – Regione Sardegna – Ingresso previo tampone molecolare obbligatorio – Provvedimento del Presidente della Regione Sardegna –  Legittimità – Testo integrale del decreto monocratico

 

  1. 01224/2021 REG.PROV.CAU.
  2. 02111/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2021, proposto dal sig. Francesco Scifo, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 58/2021, resa tra le parti, concernente la previsione di tamponi molecolari obbligatori, il trattamento di dati sensibili non autorizzato e le ulteriori restrizioni alla libertà personale, di circolazione e trattamenti sanitari soggetti a riserva di legge, ai viaggiatori che sbarcano nella Regione Autonoma della Sardegna con ogni mezzo;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;

Considerato che, nella fattispecie, il decreto presidenziale appellato bene sottolinea la mancanza di irreparabilità e di gravità del danno lamentato;

Ritenuto, in questa fase di delibazione sommaria, che il carattere di “invasività” e pericolosità di misure precauzionali, quali il tampone molecolare, è smentito dalla circostanza pacifica che non sono emersi, dopo circa dodici mesi dall’esplosione pandemica e la somministrazione di milioni di tamponi sia molecolari che antigenici, evidenze scientifiche tali da superare, a fronte del possibile limitato disagio di chi si sottopone alla misura precauzionale, il beneficio evidente, e prioritario, per la salute pubblica, consistente nella tracciatura e prevenzione – per i tamponi – e nella immunizzazione – per i vaccini – sicché la misura regionale contestata, che ha permesso sinora di garantire alla Sardegna da alcune settimane un costante livello assai limitato di contagio, appare coerente con gli obiettivi primari di precauzione che le autorità statali e regionali sono obbligate a perseguire.

 

P.Q.M.

Respinge l’istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 marzo 2021.