Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086

Appalto – Gara – Offerta anomala – Commissione ad hoc costituita dal R.U.P. –  Verifica – Legittimità – Condizioni

E’ legittimo il procedimento per verificare l’anomalia dell’offerta svolto dalla commissione istituita appositamente dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)  e composta anche da membri diversi rispetto a quelli della commissione di gara a condizione che il R.U.P. adotti il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica. Infatti l’art. 97, Codice dei contratti pubblici, attribuisce alla stazione appaltante la competenza a verificare il carattere anomalo dell’offerta senza ulteriori specificazioni. Inoltre, l’art. 31, al terzo comma, Codice dei contratti pubblici, assegna al R.U.P. tutti i compiti con oggetto le procedure di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi, mentre il successivo art. 77, d. lgs. n. 50/2016, fissando il ruolo della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione, lo limita alla mera valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Pertanto, la vigente normativa non preclude la possibilità di effettuare la verifica dell’anomalia dell’offerta da parte di altri soggetti diversi dal R.U.P. soprattutto quando le verifiche comportino valutazioni tecniche ed economiche particolarmente complesse e articolate. Nella fattispecie, si trattava della procedura di gara indetta per l’affidamento dei servizi di global service di igiene ambientale per le sedi e gli autobus di una società pubblica di trasporto.