Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 24 marzo 2021, n. 240

Industria e commercio – Industria farmaceutica – Farmacista e grossista di prodotti farmaceutici – Codici univoci distinti – Legittimità

Qualora l’attività di farmacista e di grossista vengano svolte dallo stesso soggetto, magari utilizzando la stessa partita I.V.A., devono restare separate tra di loro per i diversi ruoli che sono chiamati a svolgere nella filiera dei farmaci. Pertanto, è legittima l’attribuzione di un codice univoco diverso indispensabile per assicurare una corretta tracciabilità dei movimenti dei farmaci trasmessi alla Banca dati centrale di cui all’ art. 5 – bis, d.lgs. n. 5407/1992 e regolamentata dal D.M. 15 luglio 2004.