TAR Puglia, Lecce, III, 6 aprile 2021, n. 497

Appalto – Lavori – Gara – Bando – Prezziario della regione – Omessa applicazione – Illegittimità

E’ illegittimo il bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori per violazione dell’art. 23, comma 16, dell’art. 30, comma primo, e dell’art. 95, primo comma, Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante comunale non abbia utilizzato il prezziario vigente nella regione al fine di calcolare il prezzo da porre a base d’asta; infatti, le su menzionate disposizioni normative configurano un vero e proprio obbligo a carico della stazione appaltante e non invece una mera possibilità.