Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 aprile 2021, n. 9824

Lavoro – Lavoratore dipendente – Diritto alla salute – Prestazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale – Presupposti – Fattispecie in tema di riabilitazione motoria in presenza di lesioni midollari

In tema di diritto a ottenere una prestazione sanitaria con il costo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il relativo diritto deve essere accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata dall’art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Per l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie devono essere rispettati i seguenti criteri: a) la prestazione deve presentare evidenze scientifiche di un significativo beneficio per la salute della singola persona o a livello collettivo; b) deve sussistere una corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo il criterio di necessità (c.d. “appropriatezza”); c) devono essere valutate altre forme di assistenza alternativa meno costose e volte a soddisfare le predette esigenze in applicazione del criterio di economicità. Nella fattispecie, si trattava della terapia RIC, altrimenti detta DIKUL, consistente in un metodo di rieducazione motoria intensa, continuativa e personalizzata per soggetti colpiti da lesioni midollari, eseguita presso centri specializzati.