Giudizio amministrativo – Interruzione – Decesso dell’avvocato difensore – Comunicazione diretta alla parte – Necessità
L’interruzione del processo a causa del decesso dell’avvocato difensore deve essere personalmente comunicata alla parte, costituitosi in giudizio a mezzo di procuratore, mettendola in condizione di riorganizzare la propria difesa in quanto la norma del codice civile (art. 301 c. p. c.), disponendo l’interruzione del processo, tutela il diritto di difesa in applicazione dell’art. 24 Costituzione.