Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 novembre 2021, n. 32198

Famiglia – Divorzio – Nuova convivenza della ex moglie – Instaurazione –  Assegno divorzile – Spetta – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Qualora, successivamente al divorzio, il coniuge economicamente più debole instauri una stabile convivenza di fatto con una terza persona accertata in giudizio e risulti privo di adeguati mezzi di sostentamento o comunque sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, mantiene il diritto a percepire l’assegno divorzile posto a carico dell’ex coniuge. Infatti, non trova applicazione l’estinzione integrale e automatica del predetto assegno divorzile, così come accade per la celebrazione di un nuovo matrimonio (art, 5, comma decimo, l. n. 898/70), in quanto la convivenza si configura come una situazione diversa e nettamente più precaria. Nella fattispecie, l’ex moglie risultata più debole sotto il profilo economico aveva instaurato una stabile convivenza durante la quale era nato anche un figlio.