TAR Basilicata, 5 novembre 2021, n. 702

Edilizia e urbanistica – Centri storici urbani – Impianti fotovoltaici – Installazione – Diniego del comune – Legittimità – Comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) – Irrilevanza – Fattispecie

E’ legittima l’ordinanza del comune che vieta l’esecuzione dei lavori per installare un impianto fotovoltaico in un edificio ubicato all’interno del centro storico urbano ritenendo irrilevante la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.). Infatti, il citato intervento non può rientrare nella c.d. “edilizia libera” di cui all’art. 6, lett. e-quater, DPR n. 380/2001 in quanto l’edificio non si trova al di fuori del centro storico.  Nella fattispecie, l’edificio sorgeva nel centro storico di Venosa.