TAR Marche, ordinanza 11 gennaio 2022, n. 7

Igiene e sanità – Epidemia COVID-19Test per anticorpi IGG e IGM – Tamponi antigenici rapidi per antigene SARSCoV-2 – Esclusione delle parafarmacie – Art. 1, comma 418 e 419, l. 30 dicembre 2020, n. 178 – Contrasto con l’art. 3 e 41, Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza

Per contrasto con l’art. 3 e 41 Cost., non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 418 e 419, l. 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte che riserva alle sole farmacie l’effettuazione di test per rilevare la presenza di anticorpi IGG e IGM e di tamponi per individuare l’antigene SARSCoV-2 escludendo le parafarmacie.