Consiglio di Stato, sez. II, 13 gennaio 2022, n. 235

Edilizia e urbanistica – Zone agricole – Agriturismo – Interventi edilizi – Contributo di costruzione – Esonero – Condizioni e presupposti

L’esonero dal contributo di costruzione trova applicazione anche nei confronti degli interventi da realizzare in zone agricole riguardanti le attività agrituristiche a condizione che siano connessi alla conduzione del fondo agricolo. Per evitare che l’organizzazione dell’attività agrituristica assuma dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le singole Regioni possono dettare regole che incidono sull’attività edilizia, in sede di individuazione degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. Il mancato rispetto degli altri requisiti, quali le regole sull’utilizzo dei prodotti provenienti dal fondo, attengono alla fase dello svolgimento dell’attività e la loro sistematica violazione determina l’illiceità della stessa anche sotto il profilo urbanistico, in quanto si risolve in una modifica di destinazione d’uso, seppure funzionale o senza opere.