Lavoro – Invalidità civile – Obesità – Pensione di invalidità – Spetta – Fattispecie
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, l’obesità, in quanto malattia permanente, ancorché non irreversibile, se di grado rilevante e concomitante con altre malattie ed alterazioni funzionali, deve essere valutata in un contesto complessivo e globale di tutte le manifestazioni patologiche, per stabilirne l’incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto. Pertanto, spetta l’erogazione della pensione di invalidità, a nulla rilevando la negligenza del lavoratore nel curare la propria dieta alimentare e la possibilità di un miglioramento delle sue condizioni di salute, qualora a causa delle patologie di cui è afflitto, tra le quali rientra anche l’obesità, abbia una sensibile capacità lavorativa dalla quale discende anche una riduzione del proprio reddito da lavoro. Nella fattispecie, il C.T.U. officiato dal tribunale, aveva riscontrato esiti di nefrectomia, steato-epatite, diabete mellito I-II, limitazioni articolari, BMI 40,86 – e aveva accertato la riduzione del 74% della capacità lavorativa dell’assistita, in ragione delle diverse patologie sofferte, alle quali si aggiungeva un pesante stato di obesità che aggravava le predette patologie.