Corte di Cassazione, sez. I, 4 maggio 2022, n. 14162

Famiglia – Assegno divorzile – Eliminazione o riduzione – Per maggiori spese per la convivenza con la seconda moglie – Non spetta – Fattispecie

Le maggiori spese sopportate dall’ex marito dovute alla convivenza con la seconda moglie non legittimano la sua richiesta di eliminare o quanto meno ridurre l’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie. Nella fattispecie, l’ex marito possedeva un reddito annuo da lavoro dipendente pari a circa 20.000,00 euro.