Elezioni – Elezioni politiche – Lista – Esclusione – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con oggetto l’esclusione di una lista elettorale dalle elezioni politiche disposta dall’ Ufficio Elettorale Centrale Nazionale. Infatti, l’art. 126, Codice del processo amministrativo prevede la giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.