TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 12 settembre 2022, n. 2553

Competenza e giurisdizione – Risorse finanziarie del P.N.R.R. – Procedure amministrative –  Controversie – Competenza territoriale del giudice amministrativo di primo grado – Criteri di riparto – Art. 13, Codice del processo amministrativo – Applicabilità

In tema di controversie con oggetto le procedure amministrative finanziate in toto o in parte con risorse finanziarie del P.N.R.R. i criteri di riparto della competenza territoriale del giudice amministrativo di primo grado sono quelli ordinari indicati dall’art. 13, Codice del processo amministrativo non rientrando in quelle con il rito abbreviato di cui all’art. 119, Codice del processo amministrativo, in quanto l’art. 12-bis, comma 5,  d. l. n. 68/2022 ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 119 Codice processo amministrativo, richiamando solamente il comma secondo (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il comma nono (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma del citato art. 119.