PROTOCOLLO D’INTESA SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DELLE CAMERE DI CONSIGLIO “IN PRESENZA” da Gennaio 2023 PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO E IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA NELLA FASE DI SUPERAMENTO DELLO STATO DI EMERGENZA PER L’EPIDEMIA DA COVID-19

Il presente Protocollo – adottato di intesa tra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti (d’ora innanzi anche «Parti») – fa seguito ai precedenti Protocolli sottoscritti nel periodo di emergenza Covid-19 e, nello stesso spirito di collaborazione tra tutte le componenti della Giustizia amministrativa, si conforma ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell’ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche e a ricercare soluzioni organizzative di buon senso, in uno sforzo comune che consenta, terminato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, di continuare ad affrontare al meglio le udienze “in presenza”, a decorrere dal 1° gennaio 2023, presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

Ciò premesso, sorge la necessità di aggiornare alcune regole di svolgimento delle stesse udienze, camerali e pubbliche, meno stringenti rispetto alle precedenti, che garantiscano comunque le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza.

A questi fini le Parti, in relazione alle udienze, camerali o pubbliche, al fine di mantenere alcune misure atte a contenere il riacutizzarsi del contagio, sono d’intesa che:

1) sono soppresse le chiamate preliminari;

2) al fine di limitare le presenze dei signori avvocati nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell’udienza (es: ore 12:00 del martedì per l’udienza del giovedì; ore 12:00 di sabato per l’udienza di martedì); se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l’udienza di discussione si tiene e della partecipazione all’udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale»;

3) le cause, per le quali anche una sola delle parti abbia chiesto la discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari che il Presidente stima in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell’udienza da parte del Presidente ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa sulla home e nella Sezione del relativo Ufficio giudiziario entro le ore 12.00 del giorno prima dell’udienza; la pubblicazione dell’elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione. I signori avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti;

4) le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione nonché le cause per le quali nessuna parte abbia chiesto il passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l’ultima discussione, e ne è dato atto a verbale;

5) il presidente del collegio, quando ricorrano particolari esigenze oppure in previsione di un significativo afflusso di persone, può disporre, al momento della pubblicazione dell’elenco delle cause di cui al punto precedente, il rinvio in prosecuzione, al giorno successivo, della trattazione di parte degli affari già fissati. In tal caso le segreterie, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle cause, avvisano i signori avvocati, le cui cause risultino rinviate al giorno successivo, con una e-mail o un’altra forma di comunicazione entro le ore 11:00 del giorno prima dell’udienza (qui intendendosi come giorno dell’udienza quello originariamente fissato e non quello della udienza in prosecuzione);

6) nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza delle Sezioni i signori avvocati e il pubblico, se presente, sono invitati a rispettare l’orario di convocazione pianificato con il decreto del presidente del collegio e le regole sul distanziamento sociale, evitando sovraffollamento;

7) fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell’esercizio del potere di polizia dell’udienza laddove si rendesse necessario limitare l’accesso del pubblico alle aule di udienza si riconoscerà priorità d’ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione;

8) quanto all’accesso al Palazzo di giustizia, le parti firmatarie del presente Protocollo convengono che:

  1. a) è raccomandato di indossare la mascherina dal momento in cui si accede al Palazzo di giustizia e per tutto il periodo di permanenza all’interno del Palazzo. Il DPI FFP2 rimane prescritto ed obbligatorio solo nei casi di contatto diretto con soggetti positivi COVID-19 per tutto il periodo di auto sorveglianza. L’uso della mascherina è fortemente raccomandato negli ascensori. In tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro da altre persone;
  2. b) è inibito l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi. Di tale circostanza è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della stessa;
  3. c) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l’accesso all’aula o di disporne l’allontanamento, là dove ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti.

Si è altresì d’intesa che il presente Protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per esigenze di uniformità possa costituire un riferimento anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell’ambito della loro autonomia decisionale. Le Parti, inoltre, si impegnano a monitorare, aggiornare, integrare o modificare il presente Protocollo, anche in funzione dell’effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale e delle conseguenziali determinazioni che si dovessero rendere necessarie.

Consiglio di Stato

Avvocatura Generale dello Stato

Consiglio Nazionale Forense

Organismo Congressuale Forense

Ordine degli Avvocati di Roma

Camera Amministrativa Romana

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici

Associazione Giovani Amministrativisti