Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 febbraio 2023, n. 5

Beni culturali – Locali storici – Tutela – Poteri del Ministero della cultura – Vincolo di destinazione d’uso – Motivazione congrua – Necessità – Tutela dell’integrità materiale e del valore immateriale espresso

Dal combinato disposto dell’art. 7-bis, comma 3,  lett. d), dell’art. 18, comma 1, dell’art. 20, comma 1, dell’art. 21, comma 4 e dell’art. 29, comma 2, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il vincolo di destinazione d’uso può essere legittimamente imposto ogni volta che il provvedimento risulti funzionale alla conservazione dell’integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, necessitando un’adeguata motivazione dalla quale emerga la necessità di conservare l’integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale di cui sia espressione, prevenendo situazioni di rischio. Del resto, ai sensi dei su menzionati art. 7-bis, comma 3, lett. d), art. 18, comma 1, dell’art. 20, comma 1, art. 21, comma 4 e art. 29, comma 2, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il vincolo di destinazione d’uso sul bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva non solo per assicurarne la conservazione materiale, ma anche per consentire la conservazione nel tempo della manifestazione culturale immateriale di cui essi sono espressione. Si veda, Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 28 giugno 2022, n. 5357 di rimessione all’Adunanza Plenaria.