TAR Puglia, Bari, sez. II, 10 febbraio 2022, n. 291

Appalto – Interdittiva antimafia – Garanzia provvisoria – Escussione – Legittimità – Garanzia definitiva – Escussione – Esclusione

La sopravvenienza dell’intedittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria in quanto quest’ultima tutela dalla mancata sottoscrizione del contratto, successivamente alla aggiudicazione dell’appalto, dovuta a fatti riconducibili all’affidatario, tra i quali l’art.96, comma 6, Codice dei contratti pubblici, prevede anche l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva. Al contrario, non è consentita l’escussione della garanzia definitiva in quanto quest’ultima ha la specifica funzione di tutelare la stazione appaltante da qualsiasi inadempienza contrattuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 7/2022).