TAR Lombardia, Milano, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 486

Autorità amministrative indipendenti – Autorità di regolazione dell’energia, reti e ambiente – Impianto di smaltimento dei rifiuti – Impianti c.d. “minimi” per chiudere il ciclo dei rifiuti – Criteri – Fissazione – Incompetenza

Non rientra nella competenza dell’Autorità di regolazione dell’energia, reti e ambiente fissare i criteri per individuare gli impianti c.d. “minimi” necessari per chiudere il ciclo dei rifiuti (art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017). Infatti, la predetta Autorità ha la potestà di regolare la materia tariffaria. Nella fattispecie, è stata annullata la delibera con la quale l’Autorità di regolazione dell’energia, reti e ambiente, ha individuato i criteri di individuazione degli impianti c.d. “minimi”, ovvero indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti, da tenere distinti dagli impianti di chiusura del ciclo-rifiuti c.d. “aggiuntivi”, prevedendo anche una serie di incentivi a favore dei soggetti che conferivano rifiuti agli impianti di incenerimento con recupero di energia e disincentivi per coloro che conferivano i rifiuti in discarica o in impianti di incenerimento senza il recupero di energia.