TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 27 marzo 2023, n. 521

Appalto – Appalto di servizi – Offerta economica – Sostenibilità – Valutazione – Criteri – Individuazione

La sostenibilità economico-finanziaria dell’attività oggetto di un appalto pubblico, la cui mancanza individua una clausola escludente tale da legittimare l’impugnazione immediata del bando davanti al giudice amministrativo, non può essere valutata tenendo conto di elementi occasionali, quali la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che la stazione appaltante attribuisca ulteriori servizi; tali elementi, infatti, farebbero dipendere, irragionevolmente, la sostenibilità economico-finanziaria da un evento futuro ed incerto, peraltro collegato alla discrezionalità dell’Amministrazione. Parimenti, la predetta sostenibilità economico-finanziaria non si può valutare tenendo in considerazione specifiche premialità fiscali previste a vantaggio di talune imprese in quanto determinerebbero effetti distorsivi della concorrenza.

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