Corte di Cassazione, sez. II, 11 maggio 2023, n. 12795

Condominio – Sopraelevazione – Art. 1227 c.c. – Fattispecie in tema di veranda costruita sul piano attico

In materia di condominio, la sopraelevazione viene disciplinata dall’art. 1227 c.c. trattandosi di nuova opera. La predetta sopraelevazione è vietata non soltanto se le condizioni statiche del fabbricato non la consentano, ma anche qualora risulti lesiva dell’aspetto architettonico dell’edificio o se risulti necessaria la preventiva autorizzazione dei condomini. Pertanto, nei suddetti casi è legittima la rimozione del manufatto edilizio. Nella fattispecie, il proprietario dell’appartamento ubicato al piano attico costruiva una veranda in violazione dell’art. 1227 c.c., dell’art. 1120 c.c.  e dello stesso regolamento condominiale di natura contrattuale