Consiglio di Stato, sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5802

Energia – Energia elettrica – Da fonti rinnovabili – Incentivi – Certificato verde – Certificato bianco –  Differenze – Art. 42, comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 –  Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza

Gli impianti e le reti, ovvero le loro estensioni, qualora realizzati dopo la data del 31 dicembre 2009, non possono essere presi in considerazione per il rilascio dei certificati verdi. Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 42, comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 nella parte in cui non è applicabile ai certificati verdi. Infatti, i certificati bianchi e i certificati verdi rappresentano meccanismi incentivanti di fenomeni sensibilmente diversi. I primi (certificati bianchi) sono finalizzati a promuovere il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso la riduzione dei consumi; i secondi (certificati verdi) sono finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l’introduzione dell’obbligo a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità.