Corte di Cassazione, sez. I, 3 luglio 2023, n. 18725

Famiglia – Coniugi – Separazione – Addebito – Convivenza – Rottura –  Nesso causale con la violazione dei doveri coniugali – Necessità – Competenza del giudice di merito

Nella separazione dei coniugi, l’addebito non può essere sostenuto soltanto sulla violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., in quanto è sempre necessario che la predetta violazione abbia assunto un rapporto causale nel determinare la crisi del rapporto tra moglie e marito. L’accertamento della responsabilità nella rottura della convivenza rientra nella competenza del giudice di merito di primo e secondo grado.