Consiglio di Stato, sez. VII, 6 luglio 2023, n. 6611

Atto amministrativo – Diritto di accesso – In tema di ambiente e paesaggio – Informazioni ambientali accessibili – Individuazione – Fattispecie

La nozione di informazione ambientale accessibile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, n. 3, d.lgs. n. 195/2005, ha come oggetto non solo i dati e i documenti posti in immediata correlazione con il “bene ambiente”, ma anche le scelte, le azioni e qualsiasi attività amministrativa che ad esso faccia riferimento; pertanto, non possono essere esclusi dall’accesso ambientale atti e documenti espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l’ambiente e la sua tutela. Nella fattispecie, l’Associazione Greenpeace, aveva proposto ricorso contro il diniego opposto dal Politecnico di Torino avverso la richiesta di accesso agli atti concernenti accordi di collaborazione stipulati tra il Politecnico stesso e l’Eni.