TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 31 luglio 2023, n. 649

Appalto – Gara – Procedura ristretta (art. 61, d.lgs. n. 50/2016) – Contratto sopra soglia – Principio di rotazione – Inapplicabilità – Esclusione dalla procedura – Illegittimità – Fattispecie in tema di appalto per forniture.

Nell’ambito delle procedure ristrette ex art. 61, d.lgs. n. 50/2016, in particolare per i contratti sopra soglia, non si applica il principio della c.d. “rotazione” che infatti trova applicazione esclusivamente per gli appalti sotto soglia e nelle procedure di gara negoziata senza la preventiva pubblicazione del bando di gara. Pertanto, è illegittima l’esclusione di una impresa dalla gara ristretta motivata sull’applicazione del menzionato principio della rotazione. Nella fattispecie, la gara aveva come oggetto un appalto di forniture.