Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359

 

Appalto – Revisione prezzi – Materiali da costruzione – Criteri ministeriali

La decisione di utilizzare il meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, non è di per sé censurabile, trattandosi di una modalità discrezionale di organizzazione, e come tale idonea a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo del Ministero delle infrastrutture. Tuttavia, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Pertanto, ragionevole e corretto risulta procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private