Consiglio di Stato, sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9205

Appalto – Appalto di fornitura – Suddivisione in lotti – Derogabilità – Condizioni e limiti

Premesso che,  la suddivisione in lotti di una procedura di gara favorisce l’apertura del mercato alla concorrenza, rendendo possibile la presentazione dell’offerta anche da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni,  consentendo alla stazione appaltante di richiedere requisiti di partecipazione che, in quanto parametrati sui singoli lotti, risultano oggettivamente meno gravosi di quelli che, in termini di capacità economica e di prestazione, sarebbero richiesti per la partecipazione all’intera procedura di gara. Pertanto, il principio della suddivisione in lotti può essere derogato, attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, il cui concreto esercizio deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto; il potere medesimo resta delimitato, oltre che da specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.