Consiglio di Stato, sez. I, parere 24 ottobre 2023, n. 1339

Competenza e giurisdizione – Militare – Uranio impoverito – Decesso – Lesioni – Risarcimento del danno – Giurisdizione del giudice ordinario – Ricorso straordinario al presidente della Repubblica – Inammissibilità

Circa i benefici di cui all’art. 1, comma 565, legge n. 266/2005, in favore delle vittime del dovere, il Legislatore configura un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti dalla stessa legge, i soggetti deceduti o lesi dalle radiazioni dell’uranio impoverito o i loro familiari, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della P.A. che opera priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze risarcitorie sia anche che alla misura delle stesse. Pertanto, il ricorso straordinario presentato davanti al Consiglio di Stato in sede consultiva deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.