TAR Sicilia, Catania, sez. V, ordinanza 24 ottobre 2023, n. 3148

Competenza e giurisdizione – Igiene e sanità – Rifiuti – Impianti di smaltimento comunali – Utilizzazione – Corrispettivo – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario – Fattispecie

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia con oggetto il corrispettivo da versare al Comune per l’utilizzazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti da parte di altro Ente locale (regolata da una convenzione tra i due Enti), considerato che l’art. 133 comma, Codice del processo amministrativo, riserva alla giurisdizione del giudice ordinario il contenzioso qualora la controversia non abbia ad oggetto la determinazione di pretese che implichino l’esercizio di una discrezionalità da parte della P.A., ossia che non coinvolgano la presenza (e la verifica) dell’azione autoritativa di quest’ultima ovvero le pretese con un contenuto meramente patrimoniale, in cui non assume rilievo un potere d’intervento della P.A. a tutela degli interessi generali; solo quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Per tutte le precedenti argomentazioni, considerato anche che il giudice civile (Tribunale) aveva rimesso al giudice amministrativo la controversia oggetto di causa declinando la propria giurisdizione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Inoltre, si rinvia la causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, Codice processo amministrativo, (“quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”) e dell’art. 59, comma 3, legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione). Nella fattispecie, il Dirigente del III Settore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ingiungeva al Comune di Terme Vigliatore di pagare la somma complessiva di € 1.005.714,91, comprensiva di spese ed interessi, quale corrispettivo a titolo di tariffa di depurazione per il trattamento dei reflui convogliati all’impianto di depurazione di Contrada Cantoni.