Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 dicembre 2023 n. 35969

Famiglia – Unione civile – Scioglimento – Assegno di mantenimento – Calcolo – Periodo di convivenza – Fattispecie

In presenza di scioglimento dell’unione civile, nella durata del rapporto, di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, richiamato dall’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016, quale presupposto per calcolare l’assegno in favore della parte che non dispone di mezzi adeguati al sostentamento e che non sia in grado di procurarseli in maniera autonoma, rientra anche il lasso temporale di convivenza di fatto che preceda la formalizzazione dell’unione anche se sia svolto in epoca anteriore all’entrata in vigore della su  menzionata  l. n. 76/2016. Nella fattispecie, la controversia traeva origine dallo scioglimento dell’unione civile tra due persone dello stesso sesso e più precisamente due donne.