Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 12

Appalto – Rating di legalità – Revoca da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 7, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del predetto rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa costituiscono sanzioni in senso stretto aventi natura punitiva, cui si applicano i principi fissati dalla l. n. 689/1981; pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l’elemento soggettivo. Nella fattispecie, a seguito dell’adozione del provvedimento del G. i. p. con cui si disponevano gli arresti domiciliari, provvedimento che rappresenta un evento che incide sul possesso di un requisito obbligatorio ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, la Società non ha trasmesso alla A.G.C.M. la prescritta comunicazione che, invece, avrebbe dovuto inviare entro dieci giorni ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento.