Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza, 11 gennaio 2024, n. 1178

Pubblico impiego – Responsabilità amministrativa – Giudizio contabile – Proscioglimento del dipendente – Spese legali – Rimborso – Rimessione alle Sezioni Unite

Si rimette alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione se il dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all’esito di un giudizio contabile, abbia diritto, ai sensi dell’art 3, comma 2-bis, d. l. n. 543/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, dell’art.18, comma 1, del d. l. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/1997 e dell’art. 10-bis, comma 10, del d. l. n. 203/ 2005, convertito dalla l. n. 248 del 2005, ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei Conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174/ 2016