Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 807

Appalto – Gara – Valorizzazione dei siti culturali – Servizi di assistenza e di ospitalità – Servizi strumentali – Scorporo – Legittimità – Fattispecie

In tema di valorizzazione dei beni culturali, durante la gara è legittimo lo scorporo dei servizi di assistenza ed ospitalità (1. servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 2. servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 3. gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; 4. la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; 5. servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; 6. servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 7. organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali) dai servizi strumentali. Più in dettaglio, dalla interpretazione letterale dell’art. 117, comma 3, Codice dei beni culturali e del paesaggio, discende che i menzionati servizi di assistenza culturale e di ospitalità “possono” essere gestiti separatamente dai servizi di pulizia, vigilanza e di biglietteria. Infatti, in caso contrario, il Legislatore avrebbe obbligato la P.A. alla gestione integrata dei predetti servizi di assistenza e accoglienza con i servizi con i servizi strumentali. Nella fattispecie, la controversia ha riguardato la gara per l’affidamento del servizio di biglietteria presso il Parco archeologico del Colosseo in Roma per conto del Ministero della cultura.