Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926

Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine – Differimento – Condizioni e presupposti – Fattispecie in tema di edilizia

In applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, il differimento del termine per esercitare la potestà di autotutela attraverso l’annullamento d’ufficio trova legittimazione qualora la P.A. non possa svolgere gli opportuni accertamenti istruttori a causa della condotta dell’istante. Nella fattispecie, il Comune di Aversa ha rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto in legno/ferro ventilato con copertura a falde e sovrastanti manto di tegole e pannelli fotovoltaici sul fabbricato in Aversa, alla Via Raffaello n. 92. Con il successivo provvedimento del 30 marzo 2018, la detta Amministrazione comunale ha disposto l’annullamento del permesso di costruire n. 112 del 2012. Infine, il Comune di Aversa, con provvedimento del 27 dicembre 2019, ha conseguentemente ordinato alla signora Gordon di demolire a propria cura e spese le opere abusive originariamente assentite e, precisamente, il sottotetto con copertura a falde realizzato sul fabbricato in Aversa, alla Via Raffaello n. 92, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza.