Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 8 marzo 2024, n. 3

Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Data di esecuzione dell’abuso – Individuazione – Sanzione pecuniaria – Quantificazione – Criteri

L’espressione “data di esecuzione dell’abuso edilizio” si deve intendere come il momento in cui si sono realizzate le opere abusive. Per quantificare la sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, DPR n. 380/2001, è necessario individuare la superficie (art. 13, legge n. 392/1978) e determinare il costo unitario di produzione, applicando il decreto aggiornato alla data dell’abuso edilizio. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, deve essere attualizzato sulla base dell’indice ISTAT relativo al costo di costruzione.