Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2024, n. 2606

Giudizio amministrativo – Azione surrogatoria – Inammissibilità – Fattispecie

Premesso che, nel giudizio amministrativo, la legittimazione all’azione presuppone l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto in via diretta in capo al soggetto che la propone, è inammissibile il ricorso intentato da parte del creditore del soggetto direttamente leso dal provvedimento amministrativo che si traduce in una sorta di azione surrogatoria.