Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2024, n. 2563

Giudizio amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) – Verificazione – Differenze

La differenza tra la consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) e la verificazione viene solitamente declinata nel senso che la prima (art. 67 c. p. a.) si estrinseca in una valutazione alla stregua della discrezionalità tecnica, in cui il consulente non si limita cioè ad un’attività meramente ricognitiva e circoscritta ad un elemento o a un fatto specifico ma, utilizzando le proprie specifiche cognizioni tecniche, prende in carico situazioni ed oggetti complessi al fine di elaborare un proprio giudizio, e di conseguenza a rispondere al quesito ritenuto dal giudice utile ai fini del decidere con una soluzione tecnicamente idonea alla stregua di un “giudizio di valore” (Consiglio di Stato, sez. III, 25 luglio 2023, n. 7288). Mentre la verificazione (art. 66, c. p. a.) è diretta ad appurare la realtà oggettiva delle cose, e si risolve essenzialmente in un accertamento diretto ad individuare la sussistenza di determinati elementi, ovvero a conseguire la conoscenza dei fatti, la cui esistenza non sia accertabile o desumibile con certezza dalle risultanze documentali, e si estrinseca quindi in un “giudizio di risultato” rispetto al quale il contraddittorio concerne esclusivamente gli sviluppi e le risultanze della verificazione. In buona sostanza, la verificazione comporta l’intervento, in funzione consultiva del giudice, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l’apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione; ha una finalità di accertamento, ma pur sempre di fatti complessi, e dunque sulla base di competenze che implicano l’espressione di un sapere specifico, in funzione consultiva del giudice (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 330/2020).